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Il fatto che siano soddisfatti i requisiti concernenti l'appartenenza ad una delle due categorie soggettive e la commissione dell'illecito a vantaggio o nell'interesse dell'ente, non comportano in via automatica la responsabilità dell'ente collettivo. Deve esservi, in capo all'ente, una sorta di colpa di organizzazione”136. Per trattare i lineamenti di tale requisito soggettivo, occorre ricordare le due categorie di soggetti autori degli illeciti. Difatti, se la condotta criminosa è ascrivibile ad un soggetto che ricopre una posizione apicale (anche sotto un mero profilo fattuale), il legislatore pone l'onere della prova in capo all'ente: toccherà ad esso dimostrare, sul piano probatorio, di avere assunto le misure necessarie per impedire la commissione di delitti (appartenenti alla tipologia di quello concretamente compiuto)137. Emerge come figura chiave quella dei compliance programs

136 AA.VV SANTORIELLO, op.cit.., p209 137 In particolare deve essere provata

- l'adozione di efficaci controlli di carattere preventivo ( i c.d. compliance programs di origine statunitense),

- l'avvenuta istituzione ed il corretto funzionamento di un organismo ad hoc, in seno all'ente, con la funzione di controllo,

- la violazione fraudolenta dei protocolli preventivi da parte degli autori dell'illecito - l'assenza di qualsiasi omissione o negligenze nell'operato dell'organo di controllo

(la cui adozione non è obbligatoria) per i quali il legislatore, al fine di poter esonerare dalla responsabilità l'ente, detta specifiche caratteristiche138. Analizzando la posizione dei soggetti posti in posizione subordinata, l'ente andrà incontro a responsabilità solo nel caso in cui venga dimostrato, da parte dell'accusa, che” la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza gravanti sulla persona giuridica”139. Si tratterebbe di una deficienza organizzativa alla quale è dovuta la commissione del reato da parte della persona fisica. Viene prevista, all'art.7 c.2 del decreto legislativo, l'esonero da responsabilità se l'ente, prima che sia stato commesso il reato, aveva adottato e messo in pratica un modello organizzativo,gestorio e di controllo ritenuto idoneo (in un'ottica ex antea).

3.5 Le sanzioni

Le sanzioni applicabili possono essere di carattere pecuniario e iterdittivo. Oltre a queste, possono consistere nella confisca o nella pubblicazione della sentenza. E' da sottolineare che, mentre le sanzioni pecuniarie devono essere comminate in tutti i casi in cui viene riconosciuta la responsabilità dell'ente, quelle interdittive vengono applicate nei casi in cui sia superata una certa soglia di gravità. Il motivo principlae che ha spinto il legislatore ad introdurre delle sanzioni di natura interdittiva risiede nella non sempre adeguata efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie le quali, sopratutto

138 Essi dovranno tener conto delle peculiarità e della natura dell'attività svolta dall'ente, delle sue dimensioni. Inoltre devono circoscivere l'ambito di attività nel quale possono essere commessi i reati, prevedere protocolli volti a programmare il momento formativo e attuativo delle decisioni dell'ente con riguardo alla prevenzione dei reati, individuare delle modalità di gestione, dal punto di vista finanziario, per prevenire ed impedire la commissione dei reati, prevedere una serie di obblighi di informazione in capo all'organo di controllo, introdurre un sistema disciplinare idoneo.

nelle imprese di grandi dimensioni, vengono ad essere considerati dei costi di impresa (scaricati tra l'altro sul consumatore). D'altra parte si tratta di sanzioni che rischiano di andare a colpire un numero elevato di soggetti e, per questa ragione, il legislatore ha previsto taluni rimedi come la nomina di un commissario giudiziale (sostitutiva rispetto all'applicazione di una sanzione interdittiva della interruzione dell'attività), nell'ipotesi in cui la sanzione in questione comporterebbe delle conseguenze serie e negative sul piano occupazionale o su quello inerente alla fornitura di pubblici servizi. Inoltre va ricordato che vengono fortemente valorizzate ed incentivate le condotte riparatorie da parte degli enti tanto da comportare degli evidenti abbattimenti di pena.

In tema di sanzioni pecuniarie, giova sottolineare la presenza di “quote di pena” (da 100 a 1000) determinate dal giudice, pur sempre rimanendo nel perimetro edittale, in base alla gravità del fatto, e l'importo della quota in sé calibrato sulle condizioni della situazione patrimoniale ed economica dell'ente collettivo. Volendo riassumere globalmente l'attività dell'organo giudicante, è possibile scinderla in due macro-fasi. Nella prima egli fissa il numero delle quote basandosi sulla gravità del fatto di reato140, dal grado di responsabilità dell'ente e dall'attività di questi volta a ridurre o eliminare le conseguenze del fatto nonché per prevenire fatti simili in futuro . Successivamente toccherà al giudice determinare l'entità di ogni quota, prendendo in considerazione le condizioni economiche dell'ente collettivo. Quest'ultimo risponderà solo col suo patrimonio o con il fondo comune. Infine , sempre con riguardo alle sanzioni pecuniarie, vanno ricordate le ipotesi di riduzione della sanzione: un primo caso vi è allorquando la persona fisica autrice del reato abbia commesso il fatto nel prevalente

140 È’ tenuta in debita considerazione, a tale fine, l'evenutale presenza di deficenze organizzative o di controllo che abbiano agevolato la commissione del fatto. Inoltre la gravità sarà maggiore nel caso in cui l'illecito venga commesso da un soggetto posto in posizione apicale.

interesse proprio oppure quando l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o un vantaggio minimo. Secondo caso è riscontrabile per la particolare tenuità del danno patrimoniale arrecato. Terza ed ultima ipotesi di riduzione è quella ricollegata alla presenza di condotte riparatorie da parte dell'ente.

Nel caso in cui lo stesso ente si veda responsabile di più illeciti, ecco che il beneficio derivante dall'applicazione del cumulo giuridico sarà applicabile solo nel caso di una molteplicità di reati commessi con un'unica azione od omissione, oppure commessi nello svolgimento di una medesima attività. In questa ipotesi andrà applicata la sanzione pecuniaria più grave aumentata fino al triplo.

Per quanto concerne le sanzioni interdittive, esse constano:

− nella interdizione dall'esercizio dell'attività;

− nella sospensione o la revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

− nella esclusione da agevolazioni,finanziamenti,contributi,sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

− nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;