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Responsabilità dell'ente e reati informatici

Nel 2008, con l'intento di ratificare e dare concreta attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa 23.11.2001141, viene inserito nel

141 Art 12, Convenzione del Consiglio d'Europa 23.11.2001

1. Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato in base a questa Convenzione commesso per loro conto da una persona fisica che agisca sia individualmente che come membro di un organo di una persona giuridica che eserciti un potere di direzione al suo interno, nei termini che seguono:

a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;

decreto legislativo 231 del 2001 l'art 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. Anche per tali reati è richiesto, ai fini della ascrivibilità della responsabilità all'ente collettivo, che sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultimo da parte di determinati soggetti appartenenti alle due macro-categorie di cui sopra. Vi è, inoltre, lo stesso regime in termini di onere probatorio rispetto alla disciplina generale. Nel contesto dei reati informatici risultano ancora più importanti i compliance programs e i modelli di controllo (nonché organizzativi) volti a prevenire il compimento degli illeciti in seno all'ente e a dotare della maggior “tracciabilità” possibile le operazioni del personale dell’ente142.

Prima del 2008, nel testo del decreto, erano, comunque, previste talune fattispecie riconducibili alla famiglia dei reati informatici quali il delitto di frode informatica ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 bis c.p.) nonché quello di detenzione (e diffusione) di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.).

Oggi, grazie all'art. 24 bis, figurano le fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) e l'installazione di apparecchiature prediposte a tale scopo (art 617 quinquies c.p.), il danneggiamento di informazioni,dati e programmi utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o

c. un’autorità per esercitare un controllo all’interno della persona giuridica. 2. In aggiunta ai casi già previsti nel paragrafo 1. di questo articolo, ogni Parte deve adottare le misure necessarie affinché una persona giuridica possa essere ritenuta

responsabile se la mancanza di sorveglianza o controllo di una persona fisica di cui al paragrafo 1. ha reso possibile la commissione di reati previsti al paragrafo 1. per conto della persona giuridica da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.

3. Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

4.Questa responsabilità è stabilita senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.). Per questi reati è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote e vengono applicate le sanzioni interdittive della interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Vengono inoltre incluse anche le figure di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici ( art. 615 quater c.p.) e di diffusione di apparecchiature,dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies). Per tali fattispecie è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a 300 quote e le sanzioni interdittive della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito. E' da segnalare, inoltre, il mancato inserimento della frode informatica a danno di un soggetto privato (art. 640 ter c.p.) e della falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o altrio (art. 495 bis c.p.). La loro assenza nell'elenco dei reati-presupposto per parte della dottrina è da ricondurre ad una “svista inconsapevole 143” da parte del legislatore e, a sostegno di questa tesi, vi sarebbe il totale silenzio di qualsiasi motivazione di tale scelta nei lavori preparatori.

Infine, con riguardo alle due fattispecie dei delitti di falso in documento informatico (art. 491-bis c.p.) e di frode informatica del certificatore (art. 640 quinquies c.p.) è contemplata la sanzione pecuniaria sino a 400 quote e le sanzioni di natura interdittiva, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ,l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi e la sanzione del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Capitolo quarto

REATI INFORMATICI E TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE

Introduzione

Le odierne possibilità che offre la tecnologia nel panorama attuale hanno comportato nuove metodologie per mezzo delle quali vengono realizzate, in maniera tutt'altro che isolata, violazioni del diritto d'autore.

Il legislatore, non solo nell'ordinamento italiano, ha dovuto far fronte a questi recenti sviluppi approntando un sistema normativo volto a garantire quello che, genericamente, può essere definito diritto d'autore.

La creazione di un'opera dell'ingegno costituisce una modalità attraverso la quale esprimere la propria personalità e contribuire al progresso culturale della società. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'art 27 afferma che ciascun individuo ha diritto di prender parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici e, allo stesso tempo, ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,letteraria e artistica di cui sia autore. La Corte di Giustizia ha avuto modo di definire il diritto alla proprietà intellettuale come diritto fondamentale tutelato dall'ordinamento internazionale, in quanto parte del diritto di proprietà. Sotto il profilo interno, pur mancando una norma costituzionale espressa, è possibile ricondurre tale diritto, nella sua componente patrimoniale-economica, all'art. 35 Cost (“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni)” o ancora, più in generale, all'art 33 Cost (“L'arte e la scienza sono libere e libero ne è

l'insegnamento”). Per quanto riguarda la componente morale basti pensare all'art. 2 Cost e all'art. 4 Cost. La tematica del diritto d'autore, del resto, chiama in causa diversi diritti di rilievo costituzionale: da una parte il diritto d'autore, dall'altra la libera circolazione del sapere e il libero accesso alle informazioni, nonché la libertà di esprimersi e comunicare. Deve essere effettuato un bilanciamento, guidato dal principio di ragionevolezza, tra il riconoscimento morale e materiale del proprio lavoro creativo e la libera circolazione del sapere e della cultura.

Come verrà analizzato, il diritto d'autore si fonda su due anime co- essenziali: l'aspetto concernente la tutela dei diritti “patrimoniali” connessi allo sfruttamento dell'opera, e la dimensione “morale” che si pone l'obbiettivo di tutelare il legame di paternità che connette autore e l'opera stessa.

Questa struttura bidimensionale si riflette sulla struttura delle singole fattispecie previste che andranno a approntare tutela all'uno o all'altro aspetto.

Inoltre saranno presenti spunti di riflessione in merito alle scelte tipizzatrici del legislatore e alle singole risposte sanzionatorie.