(Variazioni %, 2014-2019)
Data la dinamica della domanda di lavoro nel Regno Unito, sempre più sbi-lanciata verso le professioni con alto contenuto di competenze, e vista la maggiore selettività post uscita dalla UE nella concessione dei visti finaliz-zata all’attrazione di talenti, per l’Italia diventa ormai imprescindibile puntare sull’innalzamento della qualità del capitale umano, orientando le scelte di studio per rafforzare l’offerta di professioni apicali, in particolare figure tecni-che. Le proposte elaborate da Confindustria sul capitale umano e presentate al governo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) hanno come obiettivo quello di forgiare tecnici superiori tramite il potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), per assecondare la domanda di talenti richie-sti dal mercato del lavoro globale. Inoltre, le maggiori difficoltà degli sposta-menti verso il Regno Unito potrebbero paradossalmente sortire l’effetto di ritenzione dei “cervelli” che, rimanendo in patria, potrebbero contribuire ad innalzare il potenziale di crescita della nostra economia, specie quello delle regioni del Mezzogiorno.
Appendice
La gestione dei servizi finanziari L’attività degli intermediari bancari e finan-ziari del Regno Unito risponderà alle norme relative ai servizi finanfinan-ziari concor-date a livello internazionale (sovra-europeo)25 in materia di regolamentazione e vigilanza, lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e lotta all’eva-sione e all’eluall’eva-sione fiscali.
In generale, per gli intermediari che hanno già aperto o vorranno aprire succur-sali negli stati membri dell’Unione europea è esplicitamente previsto che que-ste non siano soggette alla normativa prudenziale armonizzata dell’Unione europea e, pertanto, dovranno essere autorizzate a operare nei territori degli stati membri a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello stato membro in questione e, in alcuni casi, con l’obbligo di sod-disfare dei requisiti specifici, tra gli altri in tema di capitalizzazione separata. In relazione a quanto sopra, con specifico riguardo al nostro Paese, gli inter-mediari bancari, finanziari e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito che vogliono operare in Italia devono, quindi, applicare le nor-me europee e nazionali in materia26.
Al fine di tutelare la clientela già esistente per gli intermediari inglesi che opera-vano nel nostro Paese attraverso delle succursali/associate e che prima della data di scadenza del periodo transitorio avevano già presentato istanza di au-torizzazione in Italia, il Governo italiano, con l’art. 22 del DL n.183/2020 (cd. “DL Milleproroghe”), ha introdotto alcune disposizioni che consentano di proseguire l’ordinaria amministrazione senza però ampliare la propria attività in attesa di regolamentare a livello comunitario la gestione di questi servizi finanziari.
Deroghe previste dal TCA alle barriere non tariffarie di alcune categorie di prodotti
• Automotive (Allegato TBT-1): è prevista una più stretta integrazione delle misure riguardanti i veicoli a motore e le attrezzature e loro parti. L’allegato stabilisce l’accordo delle parti sull’ente di normalizzazione competente per tali prodotti e sugli standard internazionali pertinenti. In linea di principio, le parti concordano sul fatto che non introdurran-no né manterranintrodurran-no alcun regolamento tecnico nazionale, marcatura o procedura di valutazione della conformità che diverga da tali stan-dard. Le parti convengono, inoltre, di accettare sul mercato i prodotti provvisti del certificato di omologazione UN.
• Medicinali (allegato TBT-2): è prevista l’accettazione dei certificati che si basano su standard comuni di “buone prassi di fabbricazione - BPF”, così da evitare duplicazioni nelle ispezioni dei siti di produzione; possi-bilità di prevedere ispezioni da parte di paesi terzi.
25 Tra le norme concordate a livello internazionale sono citate, tra l’altro, quelle adottate: dal G20; dal Consiglio per la stabilità finanziaria; dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; dall’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni; dall’Organizzazio-ne internazionale delle commissioni sui valori mobiliari; dalla Task Force “Aziodall’Organizzazio-ne finanziaria”; dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali OCSE.
26 In particolare, a partire dalla data di recesso, in Italia si applicano le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB) e del Testo Unico della Finanza (TUF) in materia di autorizzazioni per gli intermediari bancari, finanziari e i prestatori di servizi di pagamento di paesi terzi operanti in Italia. Tali disposizioni prevedono che soggetti di paesi terzi, non comunitari, che intendano esercitare attività in Italia attraverso una propria succursale, debbano preventivamente richie-dere un’autorizzazione alle autorità competenti di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, Ivass), le quali, effettuate le dovute verifiche sui rapporti di reciprocità tra i due paesi e sentito il Ministero degli Esteri, possono concedere il proprio assenso. Prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, tale autorizzazione non era necessaria; bastava una notifica all’autorità competente italiana da parte dell’autorità competente del Regno Unito.
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• Prodotti chimici (allegato TBT-3): a partire dal 1° gennaio 2021, in UK si applicherà il regolamento “UK REACH” che tuttavia, allo stato attua-le, rispecchia perfettamente il regolamento REACH dell’UE.
• Prodotti biologici (allegato TBT-4): per i prodotti vegetali non trasfor-mati o i prodotti animali non trasfortrasfor-mati le parti accettano l’equivalen-za delle rispettive normative.
• Vino (allegato TBT-5): è previsto il mutuo riconoscimento di documen-tazione e certificazioni; la disciplina normativa è basata sugli standard dell’Organizzazione Internazionale della Vigna - OIV.
Il marchio UKCA A partire dal 1° gennaio 2021, le norme dell’UE relative alla conformità di prodotti quali giocattoli, elettronica, ascensori, DPI, macchinari e dispositivi medici non si applicheranno più al mercato del Regno Unito, nel quale peraltro sono state approvate norme tecniche ad oggi perfettamente allineate a quelle della UE. Per tali prodotti, il CE sarà sostituito dal marchio UKCA (UK Conformity Assessed), sebbene fino al 31 dicembre 2021 sia an-cora possibile utilizzare il marchio CE che si basa sull’autodichiarazione di conformità del produttore. Inoltre, il Regno Unito continuerà ad accettare di-spositivi medici con marchio CE fino al 30 giugno 2023.
Tutela delle indicazioni geografiche Le indicazioni geografiche esistenti ap-provate dall’UE (attualmente 3.000) sono tutelate giuridicamente dall’Accordo di recesso che prevede che il Regno Unito garantirà ad esse almeno lo stesso livello di tutela che vige attualmente all’interno dell’UE. Restano invariate e, quindi, tutelate nell’Unione le indicazioni geografiche approvate dall’UE che hanno denominazioni originarie del Regno Unito (ad es. “Welsh Lamb”). Per le IG pendenti e/o future, le modalità di registrazione, nonché la relativa tutela, verranno determinate in una fase successiva.
Finito di stampare nell’aprile 2021 Impaginazione: Emmegi Group Srl - Milano
40,00 9 788832 023268 ISBN 978-88-32023-26-8