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comma: il terzo non pub compiere atti che al momento del- l'intervento non sono piu consentiti aile altre parti, salvo che compa-

BOZZA DI ARTICOLATO

20 comma: il terzo non pub compiere atti che al momento del- l'intervento non sono piu consentiti aile altre parti, salvo che compa-

risca volontariamente per l'integrazione necessaria del contradittorio.

Art. 269.

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Chiamata di un terzo in causa.

Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la parte prowede mediante citazione a comparire neli'udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell'art. 163 bis.

Ii

convenuto che intenda chiamare un terzo in causa, deve a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e conte- stualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento d e a prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis. I1 giudice istruttore, entro cinque giorni dalla richiesta, prowede con decreto a fissare la data deiia nuova udienza.

I1 decreto e comunicato dal cancelliere alle parti costituite. La cita- Pone e notificata al terzo a cura del convenuto.

Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un teno, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza, I1 giudice istruttore, ove conceda l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di con- sentire la citazione del t e n o nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis.

La citazione e notificata al terzo a cura dell'attore.

Le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di cui al secondo comma, ovvero dalla autorizzazione di cui al comma precedente.

La parte che chiama in causa il teno deve depositare la citazione notificata entro il termine dell'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma delleart. 166.

NeU'ipotesi prevista dal precedente t e n o comrna, restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma il termine eventuale di cui all'ultimo comma dell'art. 183 b fissato dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo, e i ter- mini di cui all'art. 184 decorrono con riferimento alla udienza succes- siva a quella di comparizione del t e m .

Art. 271.

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Costituzione del terzo chiamato.

Al terzo si applicano, con riferimento alleudienza per la quale e citato, le disposizioni degli art. 166 e 167 primo e secondo cornrna.

Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichia- razione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del temo cornrna deli'art. 269.

Art. 275.

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Decisione del collegio.

Rimessa la causa ai collegio, questo decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse e deiie me- morie di replica di cui all'art. 190.

Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, pub chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi ai collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'art. 190 per il deposito deiie difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al Presidente del Triiunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Il Presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro 30 giorni.

Nell'udienza il giudice istmttore fa la relazione orale deila causa.

I1 collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia la decisione, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza, con deposito della sentenza in cancelleria entro i 30 giorni successivi.

Art. 113 disp. att.

(Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi).

Al principio di ogni trimestre i1 presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero supe- riore al legale, il collegio per ciascuna causa e formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu anziano.

Artt. 114, 115, 116 disp. att.

Abrogati.

Art. 282.

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Esecutivita provvisoria.

Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive dal giorno della loro pubblicazione.

Art. 283.

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Concessione o revoca della provvisoria esecuzione.

Abrogato.

Art. 297.

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Fissazione della nuova udienza.

Se col provvedimento di sospensione di cui agli articoli 295 e 296 il giudice non ha disposto l'udienza nella quale il processo deve pro- seguire, il prwesso sospeso deve essere riassunto con ricorso entro il termine perentorio di 6 mesi che decorre dal giorno nel quale la parte ha avuto conoscenza o della cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o della pubblicazione deiia sentenza di appello che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295.

2O, 3 O e 4O c o m a : inalterati.

Art. 311.

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Rinvio alle n o m e del giudizio di Tribunale.

Invariato.

Art. 312.

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Poteri istruttori del giudice.

I1 Pretore, se la parte sta in giudizio personalmente, o il concilia- tore possono disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita.

Art. 313.

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Pronuncia delt'estinzione.

I1 Pretore o il conciliatore pronunciano l'estinzione con sentenza.

Art. 314.

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Querela di falso.

Attuale art. 318: invariato.

DISPOSIZIONI SPECIAW

PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI A L PRETORE Art. 315.

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Decisione.

I1 Pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni.

Si applica l'art. 190 bis, ma il Pretore ha sempre il potere di disporre d'ufficio la immediata discussione orale deiia causa e pub, ove lo r i t q opportuno, esporre nel verbale deila stessa udienza in cUi legge il dispositivo la sintesi delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la redazione e sottoscrizione del verbale da parte del giudice.

POSIZIONI SPECIALI

PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILLATORE Art. 316.

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Forme della domanda.

Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Si puo anche proporre verbalmente. Di tale domanda il concilia- tore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e notificato con citazione a comparire a udienza •’issa.

Art. 317.

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Rappresentanza davanti ai conciliatore.

Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto sepa- rato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

I1 mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione.

Art. 318.

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Contenuto della domanda.

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre i'indica- zione del giudice e delle parti, la esposizione dei fatti e l'indicazione ciell'oggetto.

Tra

il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelii previsti dall'articolo 163 bis, ridotti alla meta.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice non tiene udienza, la comparizione e di ufficio rimandata all'udienza immedia- tamente successiva.

Art. 319.

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Costituzione delle parti.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con Ia relazione della notifi- cazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali docu- menti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al mo- mento della costituzione.

Art. 320.

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Trattazione della causa,

Nella prima udienza il conciliatore interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne fa processo verbale a norma del- l'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il conciliatore invita le parti a pre- cisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i m e a i di prova da assumere.

Quando sia reso necessario dalle attivita svolte dalle parti in prima udienza, fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori pro- duzioni e richieste di prova.

il conciliatore pub disporre di ufficio la prova testimoniale for- mulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere i fatti medesimi.

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fasci- colo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Art. 321.

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Decisione.

I1 conciliatore, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare- le conclusioni e a discutere la causa. Quindi prot~uncia sentenza dando immediata lettura del dispositivo.

La sentenza deve ssere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia.

Art. 322.

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Conciliazione in sede non contenziosa.

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e proposta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

I1 processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costi.

tuisce titolo esecutivo a norma dell'art. 185 ultimo wrnma, se la con- troversia rientra nella competenza del conciliatore.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Artt. 56 e 57, disp. att.

Abrogati.

Ari. 336.

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Effetti della riforma o della tassazione.

10 comrna: inalterato.

comma: eliminare le parole: .con sentenza passata in giudicatow

Art.

337.

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Sospensione deli'esecuiione e dei processi.

L'esecutivita delle sentenze ed i relativi processi di esecuzione eventualmente instaurati non sono sospesi per effetto della proposi- zione 'delle impugnazioni, salve le disposizioni degli artt. 351, 373, 401 e 407.

20 comma: inalterato.

Art. 340.

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Riserva di appello contro sentenze non definitive.

Le sentenze che, ai sensi deii'art. 278 o del n. 4 del secondo comma dell'art. 279, dispongono la condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di altro obbligo owero il risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente sono appellabili anche immedia- tamente; le altre sentenze non definitive sono appellabili soltanto insie- me con la sentenza che definisce il giudizio.

La parte che intende differire il diritto di appellare contro le sentenze non definitive immediatamente appellabili deve farne espressa riserva, a pena di decadenza, entro il termine per il passaggio in giudi- cato formale.

Quando sia stata fatta la riserva di cui a) comma precedente o siano ancora pendenti i termini per l'appello immediato, l'appello deve essere proposto unitamente a quello che venga proposto contro la sentenza che definisce il giudizio o a quello che venga proposto, dalla stessa parte o da altra, contro altra sentenza non definitiva immedia- tamente appellabiie.

La riserva non puo piu Farsi e, se gia fatta, rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza sia proposto da alcuna delle altre parti appello immediato.

Art. 342.

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Fonna dell'appeilo.

L'appello si proponc con citazione contenente l'esposizione som- maria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione nonche le indi- cazioni prescritte neli'art. 163.

Tra

il giorno della notificazione della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini Liberi non minori di queiii previsti dall'art. 163 bis, ridotti alla meta.

Art. 343.

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Modo e termine dell'appello incidentale.

L'appello incidentale si propone a pena di decadenza nella com- parsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi del- l'art. 166.

Art. 345.

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Domande, eccezioni e prove nuove.

Nel giudizio di appello non possono allegarsi nuovi fatti a meno che essi siano sopravvenuti successivamente alla precisazione delle con- clusioni e alla rimessione della causa al collegio ai sensi dell'art. 189.

Non possono formularsi nuove eccezioni, anche se fondate su fatti gia allegati, tranne che si tratti di eccezioni rilevabili anche d'uEficio.

Non possono proporsi nuove domande e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono perb domandarsi gli inte- ressi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonche il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento, a meno che la parte provi di non averli potuti utilizzare in primo grado per fona maggiore o per fatto deii'awersario.

Art. 348.

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Improcedibilita dell'appello.

L'appello e dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appel- lante non si costituisce in termini.

Art. 350.

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Trattazione.

La trattazione deli'appello e collegiale.

Neiia prima udienza di trattazione il collegio verifica la rege lare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina I'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.

Dichiara h contumacia deil'appellato, prowede aiia riunione d e gli appelli proposti contro la sentenza e procede al tentativo di con- ciliare ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.

Tutti i prowedimenti sono dati con ordinanza.

Art. 351.

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Provvedimenti suii'esecuzione provvisoria.

Su istanza deli'appellante, inserita nell'atto di appelio principa- le o incidentale, il giudice di appello, quando ricorrono gravi mo- tivi, sospende in tutto o in parte l'esecutivita o l'esecuzione deila sen- tenza di primo grado.

I1 collegio prowede nella prima udienza di trattazione con ordi- nanza non impugnabile

La parte, mediante ricorso al presidente del collegio, puo richie- dere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata anteriormen- te d a prima udienza di trattazione.

I1 presidente del collegio, se sussistono giusti motivi di urgenza, fissa una udienza di comparizione delle parti davanti a se e prowede con ordinanza modificabile o revocabile dal collegio in sede di prima udienza di trattazione.

Art. 352.

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Decisione.

Esaurita l'attivita di cui ai due articoli precedenti, il collegio, ove non proweda ai sensi deu'art. 356, invita le parti alla discussione;

quindi, a meno che non ritenga opportuno su richiesta, di parte, con- cedere un termine di dieci giorni per il deposito in cancelleria di note difensive, delibera la decisione, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Se e stato autorizzato lo scambio di note difensive, la decisione e deliberata nella prima camera di consigIio successiva. La senten- za e depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione.

Art. 356.

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Ammissione e assunzione di prove.

l o comma:

. . .

pronuncia ordiianza e prowede a norma degli

artt. 191 e seguenti.

2" comma: abrogato.

Art. 357.

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Reclamo contro ordinanze.

Abrogato.

Art. 361.

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Riserva di ricorso contro sentenze non definitive.

Per le sentenze non definitive emesse in unico grado o in grado di appello si applicano, ai fini della proponibiiita immediata o diffe- rita del ricorso per cassazione, le disposizioni dettate dall'art. 340 per la appellabiiita deiie sentenze non definitive emesse in primo grado.

Art. 367.

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Sospensione dei processo di merito.

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, e depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa: questi sospen- de il processo a meno che non ritenga manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione. I1 giudice prowede con ordinanza revocabile.

2 O comma: inalterato.

Art. 391Bis.

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Correzione degli errori materiali e revocazione del&

sentenze della Cassazione.

Se Ia sentenza pronunciata daila Corte di Cassazione i? affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287 owero da errore di fatto ai sensi deil'art. 395 n. 4, la parte interessata pub chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli art. 365 e s e guenti da notificare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, owero di quat- tro mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa.

Sui ricorso la Corte di Cassazione pronuncia in camera di consi- glio a norma dell'art. 375.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sen-

tenza impugnata con ricorso per tassazione respinto.

In caso di impugnadone per revocazione della sentenza delia Cassazione non e ammessa la sospensione dell'esecuzione della sea- tema passata in giudicato, n& e sospeso il giudizio di rinvio o il ter- mine per riassumerlo.

Art. 431.

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Esecutorietd della sentenza

Si a~igiunge i1 scg~icritc quinto cuniiiia: lc sentenze che pro11~11- e i m o condanna a favore del datore d i lavoro sono sopgette alla disci- plina degli articoli 782 e 351.

Art. 448.

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Norme applicabili alle controversie in materia di locazione affitto, comodato e di infortunistica stradt.de.

Le controversie di cui all'art. 8, secondo comma, n. 3, e quelle di N all'art. 8, t e n o comma, salvo che non siano di competenza del concilatore, sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, lo comma, 422, 423, 10 e 30 comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429,

l o e 20 comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabui.

Per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3 del secondo comma dell'art. 8 b competente il giudice del luogo dove si trova la cosa. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

I1 giudice pub disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

All'csecuziorie deila sentenza di primo grado si puo procedere con

L i sc~la copia del clispositivo in pendenza del temine per il deposito della sentenza. I1 giudice d'appello puo disporre con ordinanza non impugnabile che I'csecutivita o l'esecuzione siano sospese quando dalla stessa possa derivare all'altrn parte gravjssirno danno.

Abrogazioni.

Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45, lo, 2O, 3O, 4O e S0 comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e l'art. 5 bis della legge 26 febbraio 1977 n. 39.

Art. 667.

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Decisione del merito.

Pronunciati i prowedimenti previsti dai due articoli precedenti, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426.

LIBRO W ,

Titolo I, Capo 111 SEZIONE I

Dei provvedimenti cautelan in generale Art. 669 bis

1

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(Fotma delta donzanda)

La domanda si propone con ricorso depositato nelia cancelleria del giudice competente. iI ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale. La procura si estende anche ali'eventuale fase di riesame.

I procuratori che esercitino il proprio ufficio i n un co1lluiir di- verso d a quello del giudice adito, devono eleggere domicilio nel co- mune dove ha sede l'autorita giudiziaria alla quale si propone il ri- corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende elet- to presso la cancelleria, della stcssri a u t o r i t j giudiziaria.

2

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(Competenza prima dell'inizio della causa di merito)

Prima deIl'inizio della causa di merito b domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. I n caso di eccezionale urgenza i provvedimenti di istruzione preventiva possono essere ri- chiesti al pretore del luogo dove la prova deve essere assunta.

Se competente per la causa di merito e il conciliatore, la domanda si propone ai pretore.

Se il giudice italiano non e competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o per valore, del luogo in cui deve essere eseguito il prowe- dimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza indugio al presidente del tribu- nale o al pretore dirigente il quale designa ai sensi dell'art. 168 bis il magistrato cui e affidata la causa.

3

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(Competenza in corso di causa di merito)

Quando vi e causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale. la domanda si propone ali'istruttore oppure, se questi non e ancora designato o il giudizio e sospeso o interrotto, al presidente il quale prowede ai sensi dello ultimo comma deii'articolo precedente.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre impugnazione la donianaa si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non b competente a conoscere la causa di merito, si applica il penul- timo comma dell'articolo precedente.

4

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(Competenza in caso di esercizio o di trasferimento delt'azione civile nei processo penale)

Se l'azione civile e stata esercitata o trasferita nel processo pe- nale, la domanda per il rilascio delle misure cautelari civili previste dal presente capo proposta dalla parte civile al giudice penale il qua- le provvede ai sensi degli articoli seguenti.

Nella fase istruttoria la domanda si propone al pretore compe- tente e nei giudizi di competenza del tribunale, al giudice istruttore sia in caso di istruzione formale che sommaria.

Nella fase degli atti preliminari del giudizio e in quella del dibat-

Nella fase degli atti preliminari del giudizio e in quella del dibat-