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numero e tipo dei prowedimenti impugnabili;

RESOCONTO LAVORI GRUPPO DI STUDIO

C) Fase introduttiva del giudizio di primo grado e regime delle pre- clusioni in tema di allegazione, riievazione e prova

1) numero e tipo dei prowedimenti impugnabili;

2) ampiezza dei motivi di ricorso;

3) uso strumentale distorto del ricorso per cassazione;

4) ampiezza delie zone di in- interpretativa deUDordina- mento;

5) numero dei difensori abilitati.

Sul secondo profilo (tecnica del procedimento) ci si pub doman- dare se la discussione in pubblica udienza e la disciplina deila inam- missibilita non siano aspetti da ritoccare per ottenere l'acceierazione della decisione.

Rilevato che il DDL cerca di operare sui punti 2 e 3 del primo profilo e sui primo aspetto del secondo profilo, il gruppo osserva, cominciando da quest'ultimo punto, che la riforma deli'art. 375 si tradurrebbe n d a perdita secca di un valore (la dixussione orale), senza seri vantaggi per l'organo decidente (tra discussione seguita da camera di consiglio e camera di consiglio a pura non di? apprea zabiie differenza in termini di attivita deli'organo) e con un sicuro aggravi0 per la Procura Generale (nel rito camerale dovrebbe sempre concludere per iscritto).

Venendo ai secondo aspetto del secondo profilo, nel corso delia discussione e statta avanzata l'ipotesi di attribuire alla Corte il po- tere di dichiarare in camera di consiglio la manifesta idondatezza n

del ricorso; si e perb dovuto constatare la inutilita/impraticabilita an- che di questa via. Inutilita, se per la pronuncia di manifesta infonda- tezza si rispetta ii secondo comma del vigente art. 375 C.P.C.; impnt- ticabilita per lesione del diritto di difesa delle parti, se si pensasse di sopprimere il contraddittorio in forma scritta che tale norme prevede.

All'esito del primo tratto di riflessione suiie tecniche procedimen- tali del giudizio di cassazione e emersa in sostanza questa unanime e

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se si vuole

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owia constatazione: il procedimento davanti alla Corte e gia tanto ridotto all'essenziale secondo le norme vigenti da far apparire illusorio e vano il tentativo di operare sulla struttura del procedimento al fine di migliorarne la resa in termini di durata temporale.

Rimane l'altro versante: tentare di incidere sul numero dei ricor- si che affluiscono alla Corte.

E'.manifesto che alcune deiie cause, sopra, elencate, che determi- nano l'elevatissimo numero dei ricorsi, non sono fronteggiabili in sede di riforma del processo civile:

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prima cr imputata D non perseguiiiie in questa sede b la .di- lagante incertezza del diritto: finche avremo fonti normative oscure, mal formulate tecnicamente e peggio coordinate fra loro, dove talvolta si ha l'impressione che l'equivoco non sia frutto di errore, ma di pre- cisa volonta; finch6 avremo giurisprudenza della Corte di Cassazione acriticamente oscillante tra soluzioni opposte; b inesigiiile pensare che il soccombente in controversia resa dubbia dai mali sopra indi- cati rinunci a proporre il ricorso per tassazione: non si sa mai1

- seconda cr imputata D non perseguibile, la legge professionale forense, che abilita per solo dato di anzianita tutti gli awocati (ma in verita bisogna dire tutti i procuratori che intorno ai 25 anni e b bero a superare il relativo esame) a divenire a cassazionisti D: non pochi ricorsi con scarso awenire, ma che intanto vanno esaminati e decisi nascono dalla insufficienza tecnica specifica del difensore;

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terzo e grande cr imputato D ma piu di ogni altro non perse- guibiie, l'art. 111 Cost., nelle dimensioni interpretative ed applica- tive che e venuto assumendo.

Restano la restrizione dei motivi di ricorso ex art. 360 C.P.C. e la repressione degli usi strumentali scorretti del ricorso infondato: e il DDL, come giA rilevato, tenta di operare su entrambi i lati.

I1 gruppo, peraltro, presa in esame la nuova formulazione che si propone di dare al n. 5 dell'art. 360, ritiene di non poterla condividere in entrambi gli aspetti innovativi-restrittivi che vogliono cnratteriz- zarla.

In primo luogo, non si vede perche un fatto decisivo, per entrare neUa sfera di garanzia (costituzionale!) deila motivazione, debba essere stato cr discusso D fra le parti: basti pensare alla posizione del con- tumace soccombente, rispetto al quale, nulla essendo stato discusso, nulla sarebbe da motivare.

In secondo luogo, la storia dell'istituto, a partire dal codice del 1865, e l'esperienza giurisprudenziale dimostrano che i vizi di moti- vazione insufficiente o contraddittoria (ii DDL vuol limitare il tutto alla motivazione omessa), se cacciati dalla loro sede naturale, rientrano inevitabilmente in gioco

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e con un grado di ancor minore possibilita di delimitazione

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o sotto profilo di nullita o sotto profilo di viola- zione di legge.

Passando, ed e in definitiva l'unico terreno sul qualc si ritiene di potersi muovere, alla prospettiva di disincentivare i ricorsi stru- mentali scorretti il gruppo sottolinea innanzitutto e condivide la scel- ta di eliminare l'effetto sospensivo automatico del regolamento pre- ventivo di giurisdizione: tale eliminazione e infatti imposta

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n& si

puo usare altro verbo

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daila constatata frequenza ddl'impiego del regolamento non come strumento di decisione sulla giurisdizione, ma come mezzo di paralisi temporanea detta giurisdizione stessa. Certo, il gruppo si rende conto che un mezzo preventivo trova la sua giu- stificazione maggiore proprio neii'effetto sospensivo automatico; ma auesta obiezione alla coerenza del sistema che si va delineando in

sede di riforma, lungi dal portare il gruppo a criticare la scelta del DDL, la porta semmai

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vista la imprescendibilita della eliminazione dell'effetto sospensivo automatico

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a prospettare un passo piu decE sivo, volto o alla abrogazione totale dell'istituto, lasciando per intero le questioni di giurisdizione al normale sistema delle impugnazioni o

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quanto meno

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a dare al regolamento di giurisdizione la stessa disciplina del regolamento di competenza, sempre escluso pero Io effetto sospensivo automatico.

Entrati nell'ordine di idee riferito per le questioni di giurisdizio- ne, appare comunque necessario ripensare l'effetto sospensivo automa- tico del regolamento di competenza, a meno che, anche per questo aspet- to, non si ritenga di sopprimere il regolamento, lasciando che anche le questioni di competenza passano solo attraverso la via delle impu- gnazioni ordinarie.

Se si dovesse scegliere questa via piu radicale tanto per le que- stioni di giurisdizione quanto per le questioni di competenza, si d*

vrebbe espressamente precisare se le sentenze non definitive sui temi in esame (del resto da prevedere come molto rare, data la struttura nor- malmente monocratica del giudice di primo grado) possono essere og- getto di impugnazione immediata.

Altro settore, non preso pero in esame dal DDL, sui quale si deve necessariamente incidere

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sia in se stesso per ragioni gih viste

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sia per la disiicentivazione di ricorsi stnunentaii

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e il secondo com- ma dell'art. 336 C.P.C., riportandolo alla stesura originaria del codi-

ce del 1942, tranne che per quello che riguarda la prosecuzione del giudizio di primo grado dopo l'emanazione di una sentenza non de- finitiva immediatamente appeilabile.

Ma altro settore analogo, non preso in esame dal DDL e tuttavia di non trascurabile efficacia, potrebbe essere quello della sospensione necessaria ex art. 295 c.pc., ove si limitasse la sospensione necessaria stessa alla emanazione della sentenza di appello e non al passaggio in giudicato delia sentenza, precisando che, in caso di impugnazione per cassazione della sentenza pregiudiziale, resta affidato al giudice della causa pregiudicata riassunta il mantenere ancora la sospensione, atten- dendo l'esito della cassazione, o il riprendere la trattazione del me- nto, adeguandosi intanto al contenuto della sentenza di appello.

I1 gruppo e consapevole che con gli accorgimenti, per cosi dire

a esterni

*,

da ultimo esaminati, i problemi della Corte non sono certa- mente risolti, ma solo attenuati in una qualche misura: e tuttavia non sembra che nel quadro complessivo attuale passi piu decisi

e

risolu- tori possano essere compiuti. O il giudizio di cassazione e in primo luogo un mezzo di tutela della giustizia della decisione singola e solo di riflesso e un m a u , di tutela deii'ordinamento; o il giudizio di cas- sazione e in primo luogo un mezzo di tutela dell'ordinamento e solo di riflesso e un mezzo di tutela della giustizia della decisione singola I1 gruppo non esprime giudizi di valore fra le due prospettive: constata soltanto che e la prima delle due ad essere incardinata nel sistema vigente, anche a livello costituzionale: di qui la vera impossibilita di

interventi riformatori incisivi a livello di novella del codice di rito e la necessita di contare sui soli accorgimenti c esterni di riduzione dei ricorsi strumentali scorretti.

B O Z Z A

(alla luce delle opinioni espresse nella riunione del 20 luglio 1 9 0 I punti esaminati sono stati i seguenti:

a) rinnovate analisi di possibili interventi finalizzati alla ndu- zione del carico della Corte di Cassazione;

b) rinnovata analisi dei possibili prowedimenti anticipatori al- l'interno del processo ordinario di cognione;

C) analisi dei prowedimenti cautelari anteriori alla instaura- zione della causa di merito.

Sul punto a) il gruppo di lavoro riiadisce di non condividere, per le ragioni gia espresse, l'idea di modificare

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con intento restrit- tivo

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l'attuale stesura letterale del n. 5 dell'art. 360 C.P.C., restando valide le argomentazioni gia svolte e di cui alla precedente bozza, sicchd in sede di urgenza (altro sarebbe il discorso nel quadro di un ripensa- mento dalle fondamenta della collocazione istituzionale della Corte nel sistema del processo) resta da battere solo la via della disincentiva- Pone degli usi strumentali scorretti del ricorso per tassazione, come i gia indicati ritocchi degli istituti del regolamento preventivo di giuridi- Pone, del regolamento di competenza e della sospensione del processo ex art. 295 C.P.C. non trascurando anche l'effetto della riforma del- l'art. 336, secondo comrna C.P.C.

Sul punto b), ferma la possibilita di ordinanze di condanna per prestazioni non contestate nei confronti di parti costituite e ferma altresi la possibilita nei confronti di parti contumaci di decreti ingiun- tivi, ove ne esistano i presupposti documentali; fermo tutto questo che non crea problemi o preoccupazioni per il diritto di difesa delle parti, ma che neppure crea grandi prospettive di snellimento del processo, ritornando sul punto piu delicato dell'art. 182 del progetto governativo (ossia sul suo n. 3). il gruppo di lavoro ha ritenuto che il forte stnr- mento di accelerazione del processo ordinario ora in esame meriti di essere introdotto nel sistema, ma con una piu precisa tipizzazfone della fattispecie e con la garanzia, per la parte che subisce il prowedimento, di un agile e rassicurante strumento di reclamo.

Le varianti rispetto al progetto sono dunque due: che la prova del fatto costitutivo del diritto sia piena e totale, con potere del giudice di differire l'esame delle eccezioni del convenuto quando si presentino di lunga indagine ed appaiano verosimilmente infondate; che il reclamo si svolga di fronte ad organo collegiale che per espressa e indere gabile disposizione non deve avere tra i suoi membri il giudice autore del provvedimento anticipatono.

Sul punto C ) i1 gruppo, partito dalla scarna previsione dell'arti- colo 705 bis del progetto governativo, ha ritenuto che tale intervento, pur condivisibile in se stesso, sia senz'altro insufficiente, anche nel quadro attuale degli interventi urgenti. Non basta istituire un reclamo per restituire alla tutela cautelare accettabile correttezza di funno namento: il gruppo, unanime ritiene che si debbano dettare norme che rimodellino in forma generale i procedimenti cautelari, collocando in questo quadro nuovo, e non giustapponendolo all'antico, anche l'istituto del reclamo.

I principi che dovrebbero reggere la materia cautelare sono i seguenti:

l) competenza affidata a quello che sara il giudice del merito;

2) attuazione oostante del contraddittorio nella fase cautelare, normalmente in forma anticipata, eccezionalmente in forma posticipata;

3) aggancio costante del provvedimento cautelare allo svolgi- mento del giudizio di merito pieno, con caducazione automatica del primo non appena nel secondo si accerti con sentenza anche non passata in giudicato la non esistenza del diritto;

4) possibilita di reclamo nelle forme previste dai disegno goverc

nativo, ma con la precisazione che il reclamo si deve svolgere di fronte ad organo collegiale che per espressa e inderogabile disposizione non deve avere tra i suoi membri il giudice autore del prowedimeato anticipatorio.