dei lavori svolti dal gruppo ristretto nelle tre riunioni del 22 giugno, 3 e 20 luglio 1987.
Gli argomenti presi in esame:
a) struttura monocratica o collegiale del giudice di primo grado;
b) distribuzione della competenza tra i giudici di primo grado e regime dell'eccezione di incompetenza;
C ) fase introduttiva del giudizio di primo grado e regime delle
produzioni in tema di allegazione, rilevazione e prova;
d) prowedirnenti anticipatori della decisione di merito emanabile in corso di causa;
e) regime della nullita delilatto introduttivo del giudizio;
f ) regime dell'estinzione del giudizio di primo grado;
g) fase di decisione del giudizio di primo grado;
h) esecutivita immediata delle sentenze di condanna di primo grado;
i ) impugnabilita immediata o differita delle sentenze non definitive;
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struttura del giudizio di appello, aperta o chiusa ai c.d. nova D;m) giudizio di tassazione;
n) regolamento preventivo di giurisdizione;
o) regolamento di competenza;
p) sospensione necessaria ex art. 295 C.P.C.;
q) prowedimenti cautelari.
I l metodo di iavoro seguito.
Si e sempre partiti dal testo del disegno governativo, per compiere in una mira costante due tipi di operazioni: da un lato valutare il significato di principio, sistematico e fudonale della singola norma o del singolo gruppo di norme; dall'altro lato, cogliere l'inserimento tecnico della singola norma o del singolo gruppo di norme nel corpo del vigente codice di procedura nel quale le nuove norme devono inse rirsi con la tecnica della a novella W .
a) Struttura monocratica o collegiale del giudice di primo grado.
Artt. 1, 2, 3,4, 180, 280 del disegno governativo.
Viene condivisa la scelta sostanzialmente monocratica compiuta dal disegno governativo per il giudizio di primo grado, pur mantenen- dosi la distinzione tra pretore e tribunale.
Si precisano meglio le competenze collegiali, eliminando il gene- rico rinvio contenuto nella lettera a) dell'art. 3 del disegno governativo.
Le competenze collegiali, dove mantenute, riguardano Solo la
fase
di decisione e non anche quella di istruzione, che rimane affidata al giudice istruttore.
Si affrontano i problemi derivanti dal fatto che il Tribunale al- l'interno della propria competenza tal volta decide come giudice singolo e tal volta decide come collegio.
Si prevedono le forme di preparazione e di emanazione della sentenza.
b) Distribuzione della competenza tra i giudici di primo grado e regime dell'eccezione di incompetenza.
A m . 7, 3 e 183 del disegno governativo.
Non si condivide l'aumento di competenza prwisto per il conci- liatore; si aumento ulteriormente, invece, la competenza del pretore.
Si ritocca, limitandola fortemente, la rilevabilita della eccezione di incompetenza, operando sulla linea logica dell'art. 183 del disegno goveir nativo, ma con una base tecnica rappresentata dalla riforma dell'art. 38, che nel disegno governativo e viceversa inalterato.
C) Fase introchittiva nel giudizio di primo grado e regime delle preclusioni in tema di aliegazione, rilevazione e prova.
Artt. 163, 164, 166, 167, 180, 183, 184, 251, 269,270 del disegno governativo.
Ferma la prima adesione al sistema delle preclusioni rigide, e apparso indispensabile: I) collegare esplicite decadenze agli atti da compiere prima dello svolgimento della prima udienza; 11) discipli- nare piu compiutamente, in funzione del nuovo sistema, l'istituto della chiamata in causa; 111) prowedere i . maniera espressa e tassativa i poteri di rimessione in termini.
E' apparso inoltre opportuno separare in modo netto le fasi di allegazione dei fatti e di rilevapone della loro efficacia dalla fase di formulazione dei mezzi di prova Inopportuno e sembrato invece ritoo- c m sia il contenuto dell'atto di citazione, sia e soprattutto il suo regime di nulli&
d ) Provvedimenti anticipatori della decisione di merito emanabili in corso in causa.
Art
182 del disegno governativo.L'idea dei prowedimenti ancipatori b in se stessa da condividere, ma con la consapevolezza della sua intrinseca pericolosita. Ne segue che la non contestazione non pub essere riferita alla parte contumace;
che al di fuori della ipotesi della non contestazione, la prova dei fatti costitutivi del diritto deve essere sempre piena e completa, per poter far luogo alla tutela prowisoria con riserva delle eccezioni; che deve esistere un adeguato mezzo di reclamo immediato.
e) Regime della nullita dell'atto introduttivo del giudizio, Art. 164 del disegno governativo.
Niente da aggiungere a quanto gia detto sub C).
f) Regime dell'estinzione del giudizio di primo grado.
Art. 307 del disegno governativo.
Si ritiene non producente per i fini perseguiti la dichiarazione di ufficio generalizzata dell'estinzione del processo per inattivita; piu producente sembra accelerare talune fattispecie estintive e, sopratutto
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ma su questo si potrebbe lavorare ancora-
talune fattispecie di cancellazione della causa dal ruolo.g) Fase di decisione del giudizio di primo grado.
Artt. 180, 184, 279, 280 del disegno governativo.
Si ipotizzano modelli elastici della fase di decisione, nell'alternanza fra preparazione mediante scambio di atti scritti e mediante discus- sione orale.
Ove la decisione sia preceduta da discussione, la decisione deve sempre essere immediata, con dispositivo da pubblicare al termine dell'udienza e successivo deposito della motivazione.
Ove non ci sia discussione, viene senz'altro soppressa l'udienza per la decisione, che verra senz'altro presa in camera di consiglio dopo lo scambio degli scritti conclusionali
Per i1 pretore si ipotiaa una forma semplificata di sentenza, con motivazione dettata direttamente a verbale insieme al dispositivo.
h) Esecutivita immediata delle sentenze di condanna di primo grado.
Artt. 282, 337, 351 del disegno governativo.
Accolta l'idea di base della esecutivitik immediata ex lege deiie sentenze di condanna di primo grado, e apparso opportuno rendere pih ampio il potere di sospensiva del giudice di appello, ma sopratutto e apparso necessario, per un corretto rapporto tra diritto sostanziale e processo, riformare il secondo comma deli'art. 336, dando sempre prevalenza d'accertamento attuale, raggiunto nello svolgimento p m gressivo del processo.
i) Impugnabilita immediata o differita delle sentenze non definitive.
Artt. 279, 339, 340, 360, 361 del disegno governativo.
Invariato il potere del giudice di emettere sentenze non definitive, t apparsa corretta, in linea generale, la scelta del disegno governativo di rinviare tutte le irnpugnazioni al momento della emanazione della sentenza definitiva, con l'eccezione
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peraltro-
delle sentenze non definitive che dispongono condanna con effetti esecutivi immediati:qui e sembrato indispensabile consentire leimpugnazione immediata per non diminuire in maniera costituzionalmente scorretta i mezzi di difesa della parte soccombente.
I ) Struttura del giudizio di appello, aperta o chiusa di c.d. a nova P.
Al gruppo, unanime, e non difendibile un sistema che, dopo aver severamente usato delle preclusioni nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, riapra la possibilita di nuove allegazioni e di nuove prove neli'ambito del giudizio di appello: di qui la proposta di una riscrittura dell'attuale art. 345.
m, n, o, p) Giudizio di cassazione e possibili accorgimenti per alleggerire il carico della Corte.
Artt. 360, 367, 375 del disegno governativo.
Per le ragioni in precedenza esposte nella bozza di relazione, si b ritenuto di non poter condividere il tentativo di restringere la portata dell'attuale n. 5 dell'art. 360 C.P.C.; il gruppo e anche convinto che nella fase del giudizio di fronte d a Corte non si possa perdere il a valore delia discussione orale.
Conseguentemente, tutta l'attenzione si e concentrata nell'elimi- nare l'uso strumentale scorretto del ricorso per cassazione, con la convinzione di poter alleviare non poco, per questa via, il carico con- plessivo della Corte. Ne sono seguite queste proposte:
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l'eliminazione dell'effetto sospensivo automatico del regolamento preventivo di giurisdizione, non nascondendosi peraltro il gruppo che probabilmente l'intervento piii corretto potrebbe consistore neil'elimi-nazione dell'istituto; in ogni caso, considerato che la logica della modi- ficazione al testo attuale sta soprattutto nel ridurre il peso gravante sulla Corte, si e ritenuto che il potere di sospensione debba essere attribuito al giudice del merito e non alla Corte stessa;
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la riduzione dell'effetto sospensivo automatico del regolamento di competenza;-
la riduzione di durata della sospensione per pregiudizialits;-
la riforma (giustificata prima di tutto in se stessa, ma utile anche dai punto di vista attuale) del secondo comma &iilart. 336 C.P.C.q) Prowedimenti cautelari.
Artt. 282, 705 bis del disegno governativo.
Fermi due principi presenti nel progetto governativo (caducazione in relazione al prowedimento di merito che nega il diritto; reclama- biiita) che il gruppo condivide e che ritiene anzi di rafforzare, e a p parso anche opportuno collegare in maniera costante la competenza del sommario cautelare alla competenza del mento pieno e di prevedere sempre, anche nella fase sommaria, l'attuazione necessaria (anche se tal volta posticipata) dai contradittorio fra le parti.