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fase introduttiva del giudizio di primo grado e regime delle preclusioni in tema di allegazione, rilevazione e prova;

RESOCONTO LAVORI GRUPPO DI STUDIO

C) fase introduttiva del giudizio di primo grado e regime delle preclusioni in tema di allegazione, rilevazione e prova;

d ) prowedimenti anticipatori della decisione di merito emana- bili in corso di causa;

e) esecutivita immediata delle sentenze di condanna di primo grado;

f ) impugnabilita immediata o differita delle sentenze non de- finitive;

g) struttura del giudizio di appello, aperta o chiusa ai c.d.

a nova n;

il quadro delle opinioni espresse consente la seguente sintesi, che viene esposta punto per punto, ma

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dove necessario

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sottolineando le connessioni sistematiche tra taluni punti e taluni altri.

a) Struttura monocratica o wiiegiale dei giudice di primo grado.

Si condivide, nella logica del prowedimento urgente, la scelta del DDL governativo di non porre il problema

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che comporterebbe inter- venti sul piano dell'ordinarnento giudiziario

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della istituzione di un giudice unico (togato) di primo grado, e di mantenere invece immutata l'attuale struttura che prevede Preture e Tribunali; e si condivide anche la sostanziale scelta a favore deila monocraticita imita negli artt. 1 e 3 del DDL, salva migliore identificazione dei casi di riserva di collegialita (elencazione proposta dal prof. Ricci ed accolta in modo unanime dal gruppo di lavoro).

Si ritiene invece di non condividere la scelta contenuta nell'art. 4 del DDL per la c.d. coliegialita a piena n (ossia anche istruttoria) nei casi di riserva. Le ragioni del dissenso

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a parte considerazioni, del resto non trascurabili, di economia

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sono essenzialmente due, e cioe:

1) e ovvio che Ie eventuali questioni di ripartizione, all'intemo del Tribunale, tra materie a collegiali D e materie a monocratiche D non devono assurgere a questioni di competenza, ma devono rilevare solo come questioni attinenti alla composizione del giudice, che sfocino

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se del caso

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in motivi di nullita. Orbene, se la diversificazione tra materie a collegiali n e materie e monocratiche D emerge solo al momento della decisione, mantenendosi per il resto la dicotomia istrut- tore/collegio, e evidente che l'unico atto nullo, come conseguenza della eventuale erronea composizione del giudice sara la sentenza, con un vizio suscettibile di totale assorbimento in sede di appello. Al con- trario, se la diversificazione

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come nel DDL governativo

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dovesse

dawero abbracciare tutta la trattazione del giudizio di primo grado (fase preparatoria e istruttoria comprese), i'eventuale errore di com- posizione del giudice non potrebbe non comportare la rinnovazione di tutti gli atti, a partire da quelli compiuti in sede di prima udienza;

sarebbe comunque opportuno precisare che il vizio in esame non B rilevabile per la prima volta in Cassazione;

2) tutto il titolo secondo del libro del codice e basato, nella struttura tecnica delle sue norme, sulla dicotomia giudice istruttore/

collegio. Ne segue, come condizionamento che una a novella D deve

rispettare, presso&& obbligatoriamente, l'inopportunita di risaivere per intero tutto

ii

titolo secondo, per adeguarlo alla collegialita 8 piena S.

E in questa prospettiva va sottolineato che, viste le materie a

riserrra

coiiegiaie, la scelta fra collegialit8 epiena m e dicotomia istruttore/

collegio e molto piu un problema di architettura del codice che di sostanza.

b) Distribuzione della competenza tra i giudici di primo grado e regime dell'eccezione di incompetenza.

Ii

gruppo di lavoro ritiene, in via preliminare, che si debbano acquisire, per poter compiere scelte ragionevoli, seri elementi stati- stici su aimeno tre punti: a) orpmizzazione attuale e grado di funzio.

nalita degli uffici di conciliazione; b) situazione degli organici delie Preture, con specifico riferimento alie sezioni civiii diverse dalle sezioni lavoro; C) percentuale, nel carico dei Tribunali, delie cause di infor- tunistica stradale rispetto ai totale del contemioso ordinario.

Tendenziaimente

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ma l'opinione potra cambiare in relazione ali'analisi dei dati statistici di cui sopra

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il giudizio non b favorevole ali'ampliamento delia competenza del conciliatore (art. 7 DDL) per due ragioni: a) per la scarsa fiducia che le strutture della concilia- zione possano reggere di fronte ai nuovo carico; b) per la prwccupa- rione del conseguente, inevitabile aumento di ricorsi per tassazione, tanto numerosi quanto intrinsecamente poco degni di sovraccaricare i'organo supremo di legittimita.

Escluso l'aumento d i competenza del conciliatore

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tutt'aitro discorso potra pero essere fatto in futuro, in relazione all'auspicata istituzione di un efficiente giudice di pace

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si b ritenuto opportuno, nell'ambito dell'art. 8 del DDL, proporre due modifiche:

1) affidare aiia competenza per materia del Pretore tutte le controversie relative a sinistri causati dalla circolazione dei veicoli e natanti;

2) sottoporre al rito delia legge 533173 (con la sola esclusione di alcuni aspetti inscindibilmente legati alla peculiarita dei rapporti di lavoro) sia la materia di cui al punto precedente, sia la materia di cui ai n 3 del secondo comma deli'art. 8.

Salva i'analisi dei dati statistici di cui alla premessa, ii massiccio spostamento di competenza per la materia deli'infortunistica stradale, mentre da un lato dovrebbe garantire da solo, senza bisogno di altri accorgimenti organizzativi, la futura funzionalita dei Tribunali man- tenuti all'attuale livello di organici, dali'altro lato dovrebbe poter essere retto D dalle Preture con aumenti di organici delie stesse, realizzabili attraverso un'adeguata poiitica dei concorsi in magistratura

Quanto aiia sceita sul rito (punto 2 precedente), essa appare giu- stificata dal carattere fortemente tipico e ripetitivo delle controversie in esame, che fa apparire adeguato ad esse il modello di introduzione della causa, di preclusioni e di assetto dei poteri partijgiudice proprio del rito lavoro.

Si e poi unanimemente ritenuto, in relazione ad un punto non t=- cato in modo espresso dal

DDL,

ma coinvolto in maniera generale dail'art. 183 dello stesso, di dover proporre la riforma dell'art. 38

C.P.C., nel senso di equiparare il regime dell'incompetenza per valore

al regime attuale deli'incompetenza per territorio derogabile e di limi- tare la riievazione, anche di ufficio, dd'incompetenza per materia e per temtorio inderogabile entro la prima udienza di trattazione della causa

C) Fase introduttiva del giudizio di primo grado e regime delle pre-