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Il commissario per il compimento di singoli atti: il percorso normativo

LE “MISURE DI RISANAMENTO”

3.2 Il commissario per il compimento di singoli atti: il percorso normativo

Il trascorso normativo relativo all’istituto della nomina del commissario per il

compimento di singoli atti è particolarmente articolato. La legislazione originaria

prevedeva, all’art. 7 della legge n. 576 del 1982, che la nomina del commissario ad

acta fosse di competenza del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato. Il provvedimento relativo alla nomina del commissario per il

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compimento di singoli atti era da considerarsi in alternativa alla gestione

straordinaria. Inoltre, i presupposti dei due istituti coincidevano, ossia dovevano

presentarsi: “gravi irregolarità nell’amministrazione, gravi violazioni delle norme

legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l’attività, infine, grave e persistente

inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità

preposte alla vigilanza”. In seguito alla modificazione della legge n. 576 con la l. n.

20 del 1991, il legislatore decise di dedicare completamente all’istituto per la

nomina del commissario per il compimento di singoli atti l’art. 6-bis, il quale era

stato munito di presupposti autonomi e diversi rispetto alla legislazione originaria,

dovendo sussistere, al fine della nomina, una “grave inosservanza delle disposizioni

impartite dalle autorità preposte dalla vigilanza”. Anche in questa sede la nomina del

commissario ad acta era affidata al Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato che procedeva su propria iniziativa o su proposta dell’ISVAP.

Successivamente, però, con il d.P.R. n. 385 del 1994 il potere sulla decisione di

nomina del commissario è stata trasferita alle competenza dell’ISVAP, in quanto

considerata attività di controllo e di vigilanza non spettante al Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Infine, con l’introduzione del D.

Lgs. del 7 settembre 2005, l’art. 229 è stato esclusivamente dedicato all’istituto della

nomina del “Commissario per il compimento di singoli atti”. I presupposti su cui si

basa tale provvedimento sono nuovamente diversi rispetto alla normativa previgente,

infatti, al fine della nomina, è necessaria: una “grave inosservanza delle disposizioni

percorso normativo appena descritto si può identificare nella continua modificazione

del presupposto di base che sfocia, poi, nella nomina del commissario:

· con la l. n. 576 del 1982 dovevano sussistere “gravi irregolarità

nell’amministrazione; gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie

che ne regolano l’attività; grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e

delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza”,

· con la l. n. 20 del 1991 il presupposto base era la “grave inosservanza delle

disposizioni impartite dalle autorità preposte dalla vigilanza”,

· con il D. Lgs. del 7 settembre 2005, ovvero il Codice delle Assicurazioni

Private, la nomina del commissario è prevista in caso di “grave inosservanza delle

disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione”.

3.2.1

Il commissario per compimento di singoli atti

Come già anticipato, l’art. 229 si apre indicando il presupposto oggettivo

affinché l’Autorità di Vigilanza possa nominare il commissario per il compimento di

singoli atti, ossia la “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi

provvedimenti di attuazione”. Il provvedimento di nomina viene disposto per

rendere la gestione dell’impresa di assicurazione conforme alla legge, tuttavia è

difficile “individuare a priori i singoli atti che risulteranno, a posteriori, necessari a

ristabilire la conformità alle disposizioni di legge: sicché, esclusa tale assoluta

determinabilità, si dovrà piuttosto ritenere che il commissario sia legittimato a porre

per il conseguimento del risultato”.67 In relazione a quanto specificato, è possibile

affermare che le attribuzioni relative ai poteri del commissario per il compimento di

singoli atti si potrebbero circoscrivere alle competenze degli amministratori, in

considerazione anche dell’art. 2364 c.c., il quale ha ristretto notevolmente i poteri

deliberativi dell’assemblea dei soci ai soli “oggetti attribuiti dalla legge alla sua

competenza ed alle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il

compimento di atti degli amministratori”. Il legislatore ha voluto, in questo sede,

rafforzare l’esclusività del potere di gestione degli amministratori.68

Tuttavia è necessario ricordare che la nomina del commissario per il

compimento di singoli atti non comporta né lo scioglimento né la sospensione degli

organi sociali, quindi la gestione dell’impresa rimane regolarmente affidata agli

organi di competenza. Possiamo, quindi, affermare che il provvedimento in esame

ha sicuramente il pregio di non alterare le competenze decisionali degli organi e di

non arrestare l’attività dell’impresa. Tutto ciò si esprime anche in una “convivenza”

pacifica tra gli organi ordinari e il commissario ad acta.

Al secondo comma dell’art. 229 è specificato che “il provvedimento è preceduto

dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso

inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e

rimuoverne gli effetti”. Il ricorso alla nomina del commissario ad acta si basa

sull’ipotesi di violazione delle norme relative alle riserve tecniche e sulle attività a

67

G. FALCONE, op. cit., Milano 2009, pag. 139, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: G. PARTESOTTI, Commento dell’art.7 – legge 12 agosto 1982, n. 576, in G. PARTESOTTI – E. BOTTIGLIERI (a cura di), La riforma della vigilanza sulle assicurazioni, in Nuove leg. civ. comm. 1987, I, pag. 350.

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copertura delle stesse, come previsto all’art. 221 terzo comma lettera a). L’articolo

in esame specifica che l’istituto della nomina deve essere previsto solamente in un

momento successivo alla richiesta, da parte dell’ISVAP, di rimuovere le irregolarità

individuate e contestate. Quindi se decorre il termine prestabilito, le violazioni non

sono state eliminate, sarà inevitabilmente necessaria l’adozione di un provvedimento

di cui all’art. 221 terzo comma, tra i quali è indicato anche l’istituto per la nomina

del commissario ad acta.

Sempre in relazione al secondo comma dell’art. 229 emerge la gradualità con

cui l’Autorità di Vigilanza può intervenire per porre rimedio alle violazione

accertate, infatti, il provvedimento è disposto solamente in seguito alla contestazione

delle violazioni caratterizzate da una situazione di continua illegalità, causata dal

superamento del termine congruo assegnato dall’ISVAP per eliminarle.

Al terzo comma il legislatore ha individuato, in quanto compatibili, alcune

disposizioni in tema di amministrazione straordinaria, effettuando opportuni rinvii:

· all’art. 232 primo comma è prevista l’applicazione delle procedure e dei

provvedimenti in merito alla gestione provvisoria e all’amministrazione

straordinaria anche nei confronti delle succursali di imprese di assicurazione italiane

nel territorio degli altri Stati membri,

· all’art. 233 secondo, terzo e quarto comma sono previste le modalità di

revoca o di sostituzione dei commissari, le indennità loro spettanti e l’applicazione

dei requisiti di onorabilità e professionalità stabilite per i soggetti che svolgono

· all’art. 236 primo comma sono previsti i poteri in capo ai commissari

straordinari e al comitato di sorveglianza, i quali redigano separati rapporti

sull’attività svolta e li trasmettano all’ISVAP,

· all’art. 237 primo secondo e terzo comma sono, infine, indicati gli

adempimenti in materia pubblicitaria.