LE “MISURE DI RISANAMENTO”
3.2 Il commissario per il compimento di singoli atti: il percorso normativo
Il trascorso normativo relativo all’istituto della nomina del commissario per il
compimento di singoli atti è particolarmente articolato. La legislazione originaria
prevedeva, all’art. 7 della legge n. 576 del 1982, che la nomina del commissario ad
acta fosse di competenza del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. Il provvedimento relativo alla nomina del commissario per il
66
compimento di singoli atti era da considerarsi in alternativa alla gestione
straordinaria. Inoltre, i presupposti dei due istituti coincidevano, ossia dovevano
presentarsi: “gravi irregolarità nell’amministrazione, gravi violazioni delle norme
legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l’attività, infine, grave e persistente
inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorità
preposte alla vigilanza”. In seguito alla modificazione della legge n. 576 con la l. n.
20 del 1991, il legislatore decise di dedicare completamente all’istituto per la
nomina del commissario per il compimento di singoli atti l’art. 6-bis, il quale era
stato munito di presupposti autonomi e diversi rispetto alla legislazione originaria,
dovendo sussistere, al fine della nomina, una “grave inosservanza delle disposizioni
impartite dalle autorità preposte dalla vigilanza”. Anche in questa sede la nomina del
commissario ad acta era affidata al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato che procedeva su propria iniziativa o su proposta dell’ISVAP.
Successivamente, però, con il d.P.R. n. 385 del 1994 il potere sulla decisione di
nomina del commissario è stata trasferita alle competenza dell’ISVAP, in quanto
considerata attività di controllo e di vigilanza non spettante al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Infine, con l’introduzione del D.
Lgs. del 7 settembre 2005, l’art. 229 è stato esclusivamente dedicato all’istituto della
nomina del “Commissario per il compimento di singoli atti”. I presupposti su cui si
basa tale provvedimento sono nuovamente diversi rispetto alla normativa previgente,
infatti, al fine della nomina, è necessaria: una “grave inosservanza delle disposizioni
percorso normativo appena descritto si può identificare nella continua modificazione
del presupposto di base che sfocia, poi, nella nomina del commissario:
· con la l. n. 576 del 1982 dovevano sussistere “gravi irregolarità
nell’amministrazione; gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie
che ne regolano l’attività; grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e
delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza”,
· con la l. n. 20 del 1991 il presupposto base era la “grave inosservanza delle
disposizioni impartite dalle autorità preposte dalla vigilanza”,
· con il D. Lgs. del 7 settembre 2005, ovvero il Codice delle Assicurazioni
Private, la nomina del commissario è prevista in caso di “grave inosservanza delle
disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione”.
3.2.1
Il commissario per compimento di singoli atti
Come già anticipato, l’art. 229 si apre indicando il presupposto oggettivo
affinché l’Autorità di Vigilanza possa nominare il commissario per il compimento di
singoli atti, ossia la “grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi
provvedimenti di attuazione”. Il provvedimento di nomina viene disposto per
rendere la gestione dell’impresa di assicurazione conforme alla legge, tuttavia è
difficile “individuare a priori i singoli atti che risulteranno, a posteriori, necessari a
ristabilire la conformità alle disposizioni di legge: sicché, esclusa tale assoluta
determinabilità, si dovrà piuttosto ritenere che il commissario sia legittimato a porre
per il conseguimento del risultato”.67 In relazione a quanto specificato, è possibile
affermare che le attribuzioni relative ai poteri del commissario per il compimento di
singoli atti si potrebbero circoscrivere alle competenze degli amministratori, in
considerazione anche dell’art. 2364 c.c., il quale ha ristretto notevolmente i poteri
deliberativi dell’assemblea dei soci ai soli “oggetti attribuiti dalla legge alla sua
competenza ed alle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori”. Il legislatore ha voluto, in questo sede,
rafforzare l’esclusività del potere di gestione degli amministratori.68
Tuttavia è necessario ricordare che la nomina del commissario per il
compimento di singoli atti non comporta né lo scioglimento né la sospensione degli
organi sociali, quindi la gestione dell’impresa rimane regolarmente affidata agli
organi di competenza. Possiamo, quindi, affermare che il provvedimento in esame
ha sicuramente il pregio di non alterare le competenze decisionali degli organi e di
non arrestare l’attività dell’impresa. Tutto ciò si esprime anche in una “convivenza”
pacifica tra gli organi ordinari e il commissario ad acta.
Al secondo comma dell’art. 229 è specificato che “il provvedimento è preceduto
dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso
inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e
rimuoverne gli effetti”. Il ricorso alla nomina del commissario ad acta si basa
sull’ipotesi di violazione delle norme relative alle riserve tecniche e sulle attività a
67
G. FALCONE, op. cit., Milano 2009, pag. 139, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: G. PARTESOTTI, Commento dell’art.7 – legge 12 agosto 1982, n. 576, in G. PARTESOTTI – E. BOTTIGLIERI (a cura di), La riforma della vigilanza sulle assicurazioni, in Nuove leg. civ. comm. 1987, I, pag. 350.
68
copertura delle stesse, come previsto all’art. 221 terzo comma lettera a). L’articolo
in esame specifica che l’istituto della nomina deve essere previsto solamente in un
momento successivo alla richiesta, da parte dell’ISVAP, di rimuovere le irregolarità
individuate e contestate. Quindi se decorre il termine prestabilito, le violazioni non
sono state eliminate, sarà inevitabilmente necessaria l’adozione di un provvedimento
di cui all’art. 221 terzo comma, tra i quali è indicato anche l’istituto per la nomina
del commissario ad acta.
Sempre in relazione al secondo comma dell’art. 229 emerge la gradualità con
cui l’Autorità di Vigilanza può intervenire per porre rimedio alle violazione
accertate, infatti, il provvedimento è disposto solamente in seguito alla contestazione
delle violazioni caratterizzate da una situazione di continua illegalità, causata dal
superamento del termine congruo assegnato dall’ISVAP per eliminarle.
Al terzo comma il legislatore ha individuato, in quanto compatibili, alcune
disposizioni in tema di amministrazione straordinaria, effettuando opportuni rinvii:
· all’art. 232 primo comma è prevista l’applicazione delle procedure e dei
provvedimenti in merito alla gestione provvisoria e all’amministrazione
straordinaria anche nei confronti delle succursali di imprese di assicurazione italiane
nel territorio degli altri Stati membri,
· all’art. 233 secondo, terzo e quarto comma sono previste le modalità di
revoca o di sostituzione dei commissari, le indennità loro spettanti e l’applicazione
dei requisiti di onorabilità e professionalità stabilite per i soggetti che svolgono
· all’art. 236 primo comma sono previsti i poteri in capo ai commissari
straordinari e al comitato di sorveglianza, i quali redigano separati rapporti
sull’attività svolta e li trasmettano all’ISVAP,
· all’art. 237 primo secondo e terzo comma sono, infine, indicati gli
adempimenti in materia pubblicitaria.