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Il commissario per la gestione provvisoria

LE “MISURE DI RISANAMENTO”

3.3 Il commissario per la gestione provvisoria

La disciplina della gestione provvisoria, specificata all’art. 230 del Codice delle

Assicurazioni, è analoga a quella contenuta nell’art. 76 del Testo Unico Bancario. La

somiglianza tra le due norme trova fondamento nella visione del legislatore di porre

in prima piano il risanamento dell’impresa, assicurativa o bancaria, invece della sua

espulsione dal mercato. Tuttavia, uno scenario così descritto non deve essere inteso

come una possibilità per l’impresa di continuare ad operare nel mercato senza

possederne i requisiti necessari, ma deve essere letto in una visione di tutela

dell’interesse generale dei soggetti terzi, dei creditori, dei dipendenti e più in

generale anche del mercato assicurativo e bancario e dell’economia nazionale.69

Quindi, sia la disciplina bancaria che quella assicurativa perseguono un cammino

volto a ricercare tecniche adeguate a ripristinare l’equilibrio dell’impresa e a

risolvere situazioni di crisi in cui potrebbero abbattersi.

69

C. FIENGO, Commento sub art. 230, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle

Dalla lettura dell’art. 230 risulta subito chiaro come i presupposti oggettivi per

la gestione provvisoria siano esattamente gli stessi dell’amministrazione

straordinaria. Infatti al primo comma viene previsto che “l'ISVAP può disporre,

quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo

231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i

poteri di amministrazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione”.

Quindi, i presupposti oggettivi per l’applicazione della procedura sono:

· le gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle

disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività

dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione,

· gravi perdite patrimoniali.

A questo deve aggiungersi un ulteriore presupposto, ossia la ricorrenza di

ragioni di “assoluta urgenza”, giustificata dal bisogno di intervenire in tempi ristretti

per evitare un aggravamento della situazione. La nomina di uno o più commissari

per la gestione provvisoria permette l’attuazione del provvedimento in modo

tempestivo, senza dover attendere l’iter burocratico necessario per l’emanazione del

decreto ministeriale di scioglimento degli organi sociali proprio

dell’amministrazione straordinaria.70 La norma in esame prevede, inoltre, che la

durata massima relativa per la gestione provvisoria sia di due mesi, trascorsi i quali

sono possibili due scenari distinti per l’impresa di assicurazione:

· il ripristino della fisiologia dell’impresa e quindi il reintegro delle funzioni

proprie dell’organo amministrativo e di controllo,

70

· l’amministrazione straordinaria.

L’articolo in oggetto può essere classificato fra i provvedimenti di natura

cautelare, come ampiamente espresso dal secondo comma, il quale prevede che

“l’ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell’impresa”.

Inoltre, la natura cautelare è giustificata anche da quanto indicato all’art. 7 della l. n.

241 del 1990 secondo cui “al ricorrere del carattere di riservatezza ed urgenza, potrà

omettersi la comunicazione di avvio del procedimento: diversamente da quanto

accade in tema di amministrazione straordinaria, alla luce di quanto disposto dall’art.

231, co. 4, del Codice”.71 All’art. 229 manca, infatti, “la previsione della

comunicazione del provvedimento dell’ISVAP agli interessati”.72

Il provvedimento della gestione provvisoria implica la sospensione delle

funzioni degli organi di amministrazione e di controllo della società, a differenza di

quanto previsto, invece, nel caso dell’amministrazione straordinaria, la quale

presuppone lo scioglimento degli organi. Tuttavia, è possibile che nel corso della

gestione provvisoria sia necessario lo scioglimento degli organi di amministrazione

e di controllo, in tal caso, il commissario di cui all’art. 230 verrebbe investito dei

poteri di commissario straordinario senza la necessità di un formale atto di nomina.

Al secondo comma dell’art. 230 sono previsti alcuni rinvii, in quanto

compatibili, con la gestione provvisoria, ossia:

71

G. FALCONE, op. cit., Milano 2009, pag. 144.

72

G. FALCONE, op. cit., pag. 145, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: L. DESIDERIO, Le

procedure commissariali di governo delle crisi, in S. AMOROSINO – L. DESIDERIO (a cura di), Il nuovo codice delle assicurazioni, Milano 2006, pag. 474.

· all’art. 232 primo comma è prevista l’operatività del principio dell’home

country control nel caso di gestione provvisoria, infatti, l’efficacia della procedura

copre anche le succursali delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli

altri Stati membri,

· all’art. 233 secondo, terzo e quarto comma sono previsti i poteri in capo

all’ISVAP, il quale può revocare o sostituire i commissari nell’interesse di un

miglior svolgimento della procedura; determinare le indennità loro spettanti anche se

il pagamento risulta a carico dell’impresa sottoposta alla procedura, inoltre, sono

stabiliti, per i commissari, il rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità,

· all’art. 234 terzo, quarto e ottavo comma è previsto che le funzioni degli

organi straordinari abbiano inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235,

commi 1 e 2, e cessino con il passaggio delle consegne agli organi subentranti,

inoltre, l’ISVAP, con regolamento, può impartire ai commissari speciali cautele e

limitazioni. È prevista la responsabilità, in capo a questi ultimi, sull’inosservanza

delle prescrizioni impartite. Nel caso in cui i commissari siano più di uno devono

decidere a maggioranza dei componenti in carica,

· all’art. 235 primo e secondo comma sono indicati gli adempimenti iniziali,

relativi al passaggio di consegna dell'azienda dagli organi amministrativi disciolti ai

commissari,

· all’art. 236 primo comma sono indicati gli adempimenti finali a carico dei

commissari e del comitato di sorveglianza, relativamente alla presentazione di

· infine, all’art. 237 primo secondo e terzo comma sono previsti gli

adempimenti in materia pubblicitaria.