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I poteri dei commissari straordinar

LE “MISURE DI RISANAMENTO”

3.4 L’amministrazione straordinaria, i presupposti oggett

3.4.5 I poteri dei commissari straordinar

Per capire al meglio il funzionamento della procedura di amministrazione

straordinaria è necessario individuare i poteri cha fanno capo ai commissari

provvisori. Essi risultano analoghi a quelli degli organi amministrativi ordinari,

anche se gli obiettivi perseguiti sono diversi. Gli amministratori operano in una

visione di continuità aziendale, mentre, il commissario straordinario ha specifici

obiettivi prefissati, volti a risanare le irregolarità e conservare la solvibilità

dell’impresa, avendo avuto riguardo alla natura cautelare del provvedimento.

Al primo comma dell’art. 234 il legislatore ha stabilito che i “commissari

straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione

dell’impresa”: in questa prospettiva si può affermare che “i commissari straordinari

siano legittimati a porre in essere atti tanto di ordinaria che di straordinaria

amministrazione”. Tuttavia il legislatore ha voluto porre dei limiti specifici ai loro

poteri introducendo, al secondo comma dell’articolo in esame, la necessità di pareri

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conferiti del comitato di sorveglianza ai commissari qualora sia stabilito dallo stesso

articolo ovvero dall’ISVAP con regolamento.87

I commissari straordinari, nell’ambito dei loro poteri: “provvedono ad accertare

la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa

nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.” La

sfera dei compiti facenti capo ai commissari straordinari è particolarmente vasta,

come stabilito anche dal primo comma dell’art. 231, essi ricoprono sia funzioni

amministrative che la funzione di rimuovere le irregolarità presenti nell’impresa. I

compiti indicati dal legislatore presentano una sequenza logica graduale: in primo

luogo i commissari svolgono un lavoro di accertamento della situazione aziendale

ossia una verifica che riguardi la capacità dell’impresa di produrre reddito, in

secondo luogo vengono identificate ed analizzate tutte le irregolarità che hanno

fermato il regolare processo operativo dell’impresa, ed infine, sono tenuti ad una

vera e propria amministrazione dell’impresa, accompagnandola fino al suo completo

risanamento. In relazione alle prime due fasi, risultano molto utili ai commissari, i

rilevamenti e gli accertamenti che l’ISVAP ha condotto al momento della

presentazione dell’istruttoria, anche se risultano circoscritte a funzioni di tipo

ispettivo, ossia con una documentazione più ristretta. Contrariamente, i commissari

straordinari, per la natura delle loro funzioni, svolgono delle indagini molto più

approfondite e degli accertamenti più penetranti sulla situazione dell’impresa.88

Inoltre, determinare la portata della crisi significa individuare i presupposti che ne

sono alla base, i quali potrebbero avere caratteristiche di “gravità” oppure di

87

G. FALCONE, op. cit., Milano 2009, pag. 176.

88

“eccezionale gravità”. In quest’ultimo caso l’ISVAP aprirà la procedura di

liquidazione coatta amministrativa, prevista all’articolo 245, secondo cui “la

liquidazione coatta può essere proposta dall’ISVAP, anche a seguito di istanza

motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria o dei liquidatori”.

Ulteriore potere in capo ai commissari è la facoltà di avviare “l’azione sociale di

responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e

contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore”. L’azione

può essere adottata solamente previo parere del comitato di sorveglianza e con

autorizzazione dell’ISVAP. È importante sottolineare che il parere del comitato di

sorveglianza è senza dubbio obbligatorio, ma non vincolante, ciò significa che in

presenza di un parere negativo da parte del comitato, l’Autorità di Vigilanza può

procedere ugualmente ad autorizzare la procedura o l’azione.89 Al quinto comma

viene stabilito che gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono

le azioni di responsabilità. Da questa lettura si è portati a concludere che non vi sia

un obbligo in capo ai nuovi organi, bensì una mera facoltà, affidando ad essi tale

scelta che potrebbe conformarsi ai criteri direttivi seguiti dagli amministratori

durante la gestione straordinaria.90 Ricordiamo che per “organi succeduti” si

includono sia i vecchi organi ricostituiti in seguito al superamento della crisi, sia i

commissari liquidatori, che intervengono nel momento in cui l’amministrazione

straordinaria non abbia avuto esito positivo. Affidare, quindi, la possibilità di scelta

89

C. FIENGO, Commento sub art. 233, cit., Padova 2007, pag. 198.

90

C. FIENGO, Commento sub art. 233, cit., Padova 2007, pag.198, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: G. PARTESOTTI, Commento dell’art.7 – legge 12 agosto 1982, n. 576, cit., pag. 346.

ai nuovi organi risponde alla volontà del legislatore di non pregiudicare il lavoro e

gli obiettivi ottenuti durante l’amministrazione straordinaria.91

Proseguendo con l’analisi dell’articolo, al sesto comma, incorriamo nel potere,

in capo ai commissari, di sostituzione della “società di revisione e l’attuario da essa

nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo

dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli e dei natanti”. Anche in questo caso, i commissari possono

proseguire nell’azione di sostituzione, tuttavia devono sussistere l’interesse per la

procedura, il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione da parte

dell’ISVAP.

I soggetti che appartengono all’organo sostituito riceveranno un compenso

relativo solamente alla durata residua dell’incarico, che in ogni caso, non può essere

superiore ai tre mesi.

Il legislatore ha conferito ai commissari anche il potere, previa autorizzazione

da parte dell’Autorità di Vigilanza, di “convocare le assemblee e gli altri organi

indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte

dell'organo convocato”. La possibilità di convocare l’assemblea risulta opportuna

affinché si deliberino modificazioni statutarie quali la riduzione del capitale ed il

contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo

come previsto all’art. 2447 c.c. Tali provvedimenti si sovrappongono esattamente

alla funzione di amministrazione straordinaria, la quale persegue il compito di

91

individuare i punti di crisi e cercare soluzioni atte ed idonee a risanare la situazione

dell’impresa di assicurazione.92

In merito al funzionamento ed alle modalità di decisione dell’organo

commissariale, l’ottavo comma dell’art. 234 stabilisce che “quando i commissari

siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro

poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di

essi”. Al riguardo si può notare che, a differenza del comitato di sorveglianza,

l’organo commissariale non è considerato “un organo collegiale”, in quanto nel testo

dell’articolo viene utilizzato il verbo “decidere” e non il verbo “deliberare”.93