LE “MISURE DI RISANAMENTO”
3.4 L’amministrazione straordinaria, i presupposti oggett
3.4.5 I poteri dei commissari straordinar
Per capire al meglio il funzionamento della procedura di amministrazione
straordinaria è necessario individuare i poteri cha fanno capo ai commissari
provvisori. Essi risultano analoghi a quelli degli organi amministrativi ordinari,
anche se gli obiettivi perseguiti sono diversi. Gli amministratori operano in una
visione di continuità aziendale, mentre, il commissario straordinario ha specifici
obiettivi prefissati, volti a risanare le irregolarità e conservare la solvibilità
dell’impresa, avendo avuto riguardo alla natura cautelare del provvedimento.
Al primo comma dell’art. 234 il legislatore ha stabilito che i “commissari
straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione
dell’impresa”: in questa prospettiva si può affermare che “i commissari straordinari
siano legittimati a porre in essere atti tanto di ordinaria che di straordinaria
amministrazione”. Tuttavia il legislatore ha voluto porre dei limiti specifici ai loro
poteri introducendo, al secondo comma dell’articolo in esame, la necessità di pareri
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conferiti del comitato di sorveglianza ai commissari qualora sia stabilito dallo stesso
articolo ovvero dall’ISVAP con regolamento.87
I commissari straordinari, nell’ambito dei loro poteri: “provvedono ad accertare
la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa
nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.” La
sfera dei compiti facenti capo ai commissari straordinari è particolarmente vasta,
come stabilito anche dal primo comma dell’art. 231, essi ricoprono sia funzioni
amministrative che la funzione di rimuovere le irregolarità presenti nell’impresa. I
compiti indicati dal legislatore presentano una sequenza logica graduale: in primo
luogo i commissari svolgono un lavoro di accertamento della situazione aziendale
ossia una verifica che riguardi la capacità dell’impresa di produrre reddito, in
secondo luogo vengono identificate ed analizzate tutte le irregolarità che hanno
fermato il regolare processo operativo dell’impresa, ed infine, sono tenuti ad una
vera e propria amministrazione dell’impresa, accompagnandola fino al suo completo
risanamento. In relazione alle prime due fasi, risultano molto utili ai commissari, i
rilevamenti e gli accertamenti che l’ISVAP ha condotto al momento della
presentazione dell’istruttoria, anche se risultano circoscritte a funzioni di tipo
ispettivo, ossia con una documentazione più ristretta. Contrariamente, i commissari
straordinari, per la natura delle loro funzioni, svolgono delle indagini molto più
approfondite e degli accertamenti più penetranti sulla situazione dell’impresa.88
Inoltre, determinare la portata della crisi significa individuare i presupposti che ne
sono alla base, i quali potrebbero avere caratteristiche di “gravità” oppure di
87
G. FALCONE, op. cit., Milano 2009, pag. 176.
88
“eccezionale gravità”. In quest’ultimo caso l’ISVAP aprirà la procedura di
liquidazione coatta amministrativa, prevista all’articolo 245, secondo cui “la
liquidazione coatta può essere proposta dall’ISVAP, anche a seguito di istanza
motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria o dei liquidatori”.
Ulteriore potere in capo ai commissari è la facoltà di avviare “l’azione sociale di
responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e
contro il direttore generale, la società di revisione e l’attuario revisore”. L’azione
può essere adottata solamente previo parere del comitato di sorveglianza e con
autorizzazione dell’ISVAP. È importante sottolineare che il parere del comitato di
sorveglianza è senza dubbio obbligatorio, ma non vincolante, ciò significa che in
presenza di un parere negativo da parte del comitato, l’Autorità di Vigilanza può
procedere ugualmente ad autorizzare la procedura o l’azione.89 Al quinto comma
viene stabilito che gli organi succeduti all’amministrazione straordinaria proseguono
le azioni di responsabilità. Da questa lettura si è portati a concludere che non vi sia
un obbligo in capo ai nuovi organi, bensì una mera facoltà, affidando ad essi tale
scelta che potrebbe conformarsi ai criteri direttivi seguiti dagli amministratori
durante la gestione straordinaria.90 Ricordiamo che per “organi succeduti” si
includono sia i vecchi organi ricostituiti in seguito al superamento della crisi, sia i
commissari liquidatori, che intervengono nel momento in cui l’amministrazione
straordinaria non abbia avuto esito positivo. Affidare, quindi, la possibilità di scelta
89
C. FIENGO, Commento sub art. 233, cit., Padova 2007, pag. 198.
90
C. FIENGO, Commento sub art. 233, cit., Padova 2007, pag.198, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici: G. PARTESOTTI, Commento dell’art.7 – legge 12 agosto 1982, n. 576, cit., pag. 346.
ai nuovi organi risponde alla volontà del legislatore di non pregiudicare il lavoro e
gli obiettivi ottenuti durante l’amministrazione straordinaria.91
Proseguendo con l’analisi dell’articolo, al sesto comma, incorriamo nel potere,
in capo ai commissari, di sostituzione della “società di revisione e l’attuario da essa
nominato, nonché l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti”. Anche in questo caso, i commissari possono
proseguire nell’azione di sostituzione, tuttavia devono sussistere l’interesse per la
procedura, il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione da parte
dell’ISVAP.
I soggetti che appartengono all’organo sostituito riceveranno un compenso
relativo solamente alla durata residua dell’incarico, che in ogni caso, non può essere
superiore ai tre mesi.
Il legislatore ha conferito ai commissari anche il potere, previa autorizzazione
da parte dell’Autorità di Vigilanza, di “convocare le assemblee e gli altri organi
indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte
dell'organo convocato”. La possibilità di convocare l’assemblea risulta opportuna
affinché si deliberino modificazioni statutarie quali la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo
come previsto all’art. 2447 c.c. Tali provvedimenti si sovrappongono esattamente
alla funzione di amministrazione straordinaria, la quale persegue il compito di
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individuare i punti di crisi e cercare soluzioni atte ed idonee a risanare la situazione
dell’impresa di assicurazione.92
In merito al funzionamento ed alle modalità di decisione dell’organo
commissariale, l’ottavo comma dell’art. 234 stabilisce che “quando i commissari
siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro
poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di
essi”. Al riguardo si può notare che, a differenza del comitato di sorveglianza,
l’organo commissariale non è considerato “un organo collegiale”, in quanto nel testo
dell’articolo viene utilizzato il verbo “decidere” e non il verbo “deliberare”.93