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Gli organi della procedura

LE “MISURE DI RISANAMENTO”

3.4 L’amministrazione straordinaria, i presupposti oggett

3.4.4 Gli organi della procedura

All’articolo 233 del Codice sono disciplinati gli organi facenti capo alla

procedura di amministrazione straordinaria e più in generale sono previste: la

nomina, la revoca e la sostituzione dei commissari, le modalità di indennità spettanti

agli stessi e i requisiti necessari al fine di poter ricoprire tale carica.

La nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza è di

competenza dell’ISVAP, a differenza di quanto prevedeva la legge n. 576 del 1982,

la quale indicava come Autorità competente il Ministro dell’industria del commercio

e dell’artigianato. Al Ministro delle attività produttive spetta, invece, la disposizione

del decreto per lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di

Nell’articolo in esame, il legislatore non ha previsto alcun riferimento temporale

per la nomina dei commissari straordinari. Diversamente si presenta la normativa

bancaria, la quale prevede nel Tub il termine di 15 giorni dall’emanazione del

decreto per disporre lo scioglimento degli organi della banca.81 Unico riferimento

temporale relativo alla normativa sulle assicurazioni è contenuto all’art. 237 del

Cod. ass. nel quale sono previsti gli adempimenti in materia pubblicitaria da parte

dell’ISVAP. Sembra, quindi, che quest’ultimo possa procedere alla nomina

solamente in seguito al compimento degli adempimenti pubblicitari.82

Anche in riferimento al comitato di sorveglianza vi è una lacuna, ossia non è

espressamente indicato nel Codice se la sua nomina sia necessaria oppure debba

avvenire solo in presenza dell’organo di vigilanza all’interno dell’impresa di

assicurazione. Tuttavia, nella legislazione assicurativa, la norma viene letta in senso

affermativo, ossia si ritiene necessaria la costituzione del comitato di sorveglianza,

affinché vi sia una migliore ripartizione dei compiti ed un migliore svolgimento

degli stessi, anche attraverso pareri forniti dal comitato ai commissari nei casi

indicati nel Codice all’art. 234 ovvero da regolamento dell’ISVAP.83

Nella fattispecie in oggetto, la discrezionalità dell’Autorità di Vigilanza emerge

in modo chiaro: infatti, la decisione sulla nomina, sulla revoca e sulla sostituzione

degli organi della procedura spetta direttamente all’ISVAP. Secondo quanto stabilito

all’art. 234 del Cod. ass., la revoca e la sostituzione dei commissari può avvenire

81

A. NUZZO, Commento sub art. 71, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova 2001, pag. 549.

82

C. FIENGO, Commento sub art. 233, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle

assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005, Padova 2007, pag. 185.

83

sulla base di una generica motivazione legata al miglioramento della procedura di

risanamento dell’impresa. Tuttavia, la revoca dall’incarico di commissario

straordinario e di componente del comitato di sorveglianza dell’amministrazione

non è a libera discrezione dell’Autorità di vigilanza qualora vi sia la perdita dei

requisiti di onorabilità e professionalità, come previsto all’art. 233 secondo comma.

Altra facoltà in capo all’ISVAP che fa emergere la sua discrezionalità trova

fondamento all’art. 233 del Codice con riferimento alle indennità spettanti ai

commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza. Il

legislatore ha previsto che: “le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai

componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a

carico dell'impresa sottoposta alla procedura”.

Per il calcolo delle indennità spettanti ai commissari e agli altri organi della

procedura non vi è una parcella fissa: la loro determinazione è infatti affidata

all’ISVAP, il quale stabilisce, in base alle dimensioni, alla complessità della

gestione ed ai risultati conseguiti, l’ammontare dell’indennizzo. Questa “libertà”

sulla scelta è giustificata sia dalle dimensioni che fanno capo, solitamente, alle

imprese di assicurazione sia all’interesse pubblico che esse rivestono. Sarà, quindi,

opportuno per l’ISVAP, attendere la fine della procedura straordinaria prima di

determinare i compensi degli organi in modo corretto.84

Al quarto comma dell’art. 233 del Codice, come già anticipato, sono indicati i

requisiti di onorabilità e professionalità che devono far capo ai soggetti che svolgono

funzioni di amministrazione e di controllo all’interno delle imprese di assicurazione,

84

riassicurazione o presso imprese di partecipazione assicurativa. Tali requisiti devono

essere presenti anche negli organi preposti alla procedura straordinaria: ciò significa

che la loro mancanza comporta la revoca della carica di commissario straordinario,

di presidente o di componente del comitato di sorveglianza. In modo analogo si

esprime, anche, la disciplina bancaria, la quale all’art. 25 del testo unico, dà

indicazioni sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali

delle banche e delle relative cause di sospensione.

L’art. 234 del Codice disciplina i poteri e il funzionamento degli organi

straordinari sottoposti alla procedura di cui all’articolo 231. È necessario, in questo

caso, ricordare che gli organi straordinari operano “in sostituzione” agli organi

disciolti, e tale provvedimento si identifica, non tanto per il carattere sanzionatorio,

bensì come una misura “di continuazione e di conservazione dell’impresa attraverso

il superamento della situazione di crisi.”85 Inoltre, lo scioglimento degli organi di

amministrazione dell’impresa, è necessario affinché i commissari straordinari e il

comitato di sorveglianza possano svolgere al meglio, senza ostacoli, le funzioni

affidategli dall’ISVAP.

Le dimensioni molto ampie delle imprese di assicurazione e l’interesse che

riscontrano e ricoprono nel settore finanziario ed assicurativo, hanno preoccupato il

legislatore a causa delle probabili crisi che si espanderebbero in modo negativo su

tutto il sistema. Ciò ha condotto alla ricerca di soluzioni alternative alla cosiddetta

liquidazione coatta amministrativa, che impone l’espulsione dell’impresa dal

mercato. Possiamo, quindi, attribuire al termine “risanamento” sia un significato di

85

sopravvivenza dell’impresa in crisi, sia un tentativo di regolarizzare l’attività

aziendale.86

È necessario ricordare che i commissari straordinari, nell’esercizio delle loro

funzioni, assumono la veste di pubblici ufficiali, in quanto portatori di obiettivi di

risanamento dell’impresa in crisi, e volti ad operare nell’interesse degli assicurati e

degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.