LE “MISURE DI RISANAMENTO”
3.4 L’amministrazione straordinaria, i presupposti oggett
3.4.4 Gli organi della procedura
All’articolo 233 del Codice sono disciplinati gli organi facenti capo alla
procedura di amministrazione straordinaria e più in generale sono previste: la
nomina, la revoca e la sostituzione dei commissari, le modalità di indennità spettanti
agli stessi e i requisiti necessari al fine di poter ricoprire tale carica.
La nomina dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza è di
competenza dell’ISVAP, a differenza di quanto prevedeva la legge n. 576 del 1982,
la quale indicava come Autorità competente il Ministro dell’industria del commercio
e dell’artigianato. Al Ministro delle attività produttive spetta, invece, la disposizione
del decreto per lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di
Nell’articolo in esame, il legislatore non ha previsto alcun riferimento temporale
per la nomina dei commissari straordinari. Diversamente si presenta la normativa
bancaria, la quale prevede nel Tub il termine di 15 giorni dall’emanazione del
decreto per disporre lo scioglimento degli organi della banca.81 Unico riferimento
temporale relativo alla normativa sulle assicurazioni è contenuto all’art. 237 del
Cod. ass. nel quale sono previsti gli adempimenti in materia pubblicitaria da parte
dell’ISVAP. Sembra, quindi, che quest’ultimo possa procedere alla nomina
solamente in seguito al compimento degli adempimenti pubblicitari.82
Anche in riferimento al comitato di sorveglianza vi è una lacuna, ossia non è
espressamente indicato nel Codice se la sua nomina sia necessaria oppure debba
avvenire solo in presenza dell’organo di vigilanza all’interno dell’impresa di
assicurazione. Tuttavia, nella legislazione assicurativa, la norma viene letta in senso
affermativo, ossia si ritiene necessaria la costituzione del comitato di sorveglianza,
affinché vi sia una migliore ripartizione dei compiti ed un migliore svolgimento
degli stessi, anche attraverso pareri forniti dal comitato ai commissari nei casi
indicati nel Codice all’art. 234 ovvero da regolamento dell’ISVAP.83
Nella fattispecie in oggetto, la discrezionalità dell’Autorità di Vigilanza emerge
in modo chiaro: infatti, la decisione sulla nomina, sulla revoca e sulla sostituzione
degli organi della procedura spetta direttamente all’ISVAP. Secondo quanto stabilito
all’art. 234 del Cod. ass., la revoca e la sostituzione dei commissari può avvenire
81
A. NUZZO, Commento sub art. 71, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova 2001, pag. 549.
82
C. FIENGO, Commento sub art. 233, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle
assicurazioni private: Commento al D. Lgs. 7 settembre 2005, Padova 2007, pag. 185.
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sulla base di una generica motivazione legata al miglioramento della procedura di
risanamento dell’impresa. Tuttavia, la revoca dall’incarico di commissario
straordinario e di componente del comitato di sorveglianza dell’amministrazione
non è a libera discrezione dell’Autorità di vigilanza qualora vi sia la perdita dei
requisiti di onorabilità e professionalità, come previsto all’art. 233 secondo comma.
Altra facoltà in capo all’ISVAP che fa emergere la sua discrezionalità trova
fondamento all’art. 233 del Codice con riferimento alle indennità spettanti ai
commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza. Il
legislatore ha previsto che: “le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai
componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a
carico dell'impresa sottoposta alla procedura”.
Per il calcolo delle indennità spettanti ai commissari e agli altri organi della
procedura non vi è una parcella fissa: la loro determinazione è infatti affidata
all’ISVAP, il quale stabilisce, in base alle dimensioni, alla complessità della
gestione ed ai risultati conseguiti, l’ammontare dell’indennizzo. Questa “libertà”
sulla scelta è giustificata sia dalle dimensioni che fanno capo, solitamente, alle
imprese di assicurazione sia all’interesse pubblico che esse rivestono. Sarà, quindi,
opportuno per l’ISVAP, attendere la fine della procedura straordinaria prima di
determinare i compensi degli organi in modo corretto.84
Al quarto comma dell’art. 233 del Codice, come già anticipato, sono indicati i
requisiti di onorabilità e professionalità che devono far capo ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione e di controllo all’interno delle imprese di assicurazione,
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riassicurazione o presso imprese di partecipazione assicurativa. Tali requisiti devono
essere presenti anche negli organi preposti alla procedura straordinaria: ciò significa
che la loro mancanza comporta la revoca della carica di commissario straordinario,
di presidente o di componente del comitato di sorveglianza. In modo analogo si
esprime, anche, la disciplina bancaria, la quale all’art. 25 del testo unico, dà
indicazioni sui requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali
delle banche e delle relative cause di sospensione.
L’art. 234 del Codice disciplina i poteri e il funzionamento degli organi
straordinari sottoposti alla procedura di cui all’articolo 231. È necessario, in questo
caso, ricordare che gli organi straordinari operano “in sostituzione” agli organi
disciolti, e tale provvedimento si identifica, non tanto per il carattere sanzionatorio,
bensì come una misura “di continuazione e di conservazione dell’impresa attraverso
il superamento della situazione di crisi.”85 Inoltre, lo scioglimento degli organi di
amministrazione dell’impresa, è necessario affinché i commissari straordinari e il
comitato di sorveglianza possano svolgere al meglio, senza ostacoli, le funzioni
affidategli dall’ISVAP.
Le dimensioni molto ampie delle imprese di assicurazione e l’interesse che
riscontrano e ricoprono nel settore finanziario ed assicurativo, hanno preoccupato il
legislatore a causa delle probabili crisi che si espanderebbero in modo negativo su
tutto il sistema. Ciò ha condotto alla ricerca di soluzioni alternative alla cosiddetta
liquidazione coatta amministrativa, che impone l’espulsione dell’impresa dal
mercato. Possiamo, quindi, attribuire al termine “risanamento” sia un significato di
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sopravvivenza dell’impresa in crisi, sia un tentativo di regolarizzare l’attività
aziendale.86
È necessario ricordare che i commissari straordinari, nell’esercizio delle loro
funzioni, assumono la veste di pubblici ufficiali, in quanto portatori di obiettivi di
risanamento dell’impresa in crisi, e volti ad operare nell’interesse degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.