LE “MISURE DI SALVAGUARDIA”
2.5 La revoca parziale dell’autorizzazione
2.6.6 Misure adottate a seguito della verifica della solvibilità dell’impresa controllante
L’articolo in esame sancisce il passaggio conclusivo relativo al Capo dedicato
alle “misure di salvaguardia”. La fattispecie regolata dal legislatore individua le
misure e i provvedimenti che l’ISVAP può adottare in seguito alla verifica sulla
solvibilità dell’impresa controllante di cui all’art. 218, ossia nei confronti delle
imprese di assicurazione che abbiano sede legale nel territorio della Repubblica e
siano controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un’impresa di
riassicurazione. Secondo l’art. 218 la verifica sulla solvibilità dell’impresa
controllante viene effettuata seguendo le disposizioni impartite dall’ISVAP tramite
il regolamento n. 18 del 12 marzo 2008. Qualora l’ISVAP ritenga che la solvibilità
di un’impresa di assicurazione di cui all’art. 210 secondo comma sia “compromessa
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o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o all’impresa di
partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento
atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell’impresa stessa”. Dalla lettura del
primo comma emerge una particolarità relativa ai poteri di cui è investita l’Autorità
di Vigilanza. Infatti l’ISVAP ha facoltà di richiedere un programma di intervento
non solamente all’impresa di assicurazione vigilata, bensì anche all’impresa con
partecipazione assicurativa capogruppo. Queste ultime non sono imprese di
assicurazione e quindi non svolgono attività assicurativa, come tali non dovrebbero
essere sottoposte a vigilanza da parte dell’ISVAP. Il legislatore italiano ha quindi
ampliato i poteri in capo all’Autorità di Vigilanza, la quale ha la possibilità di
impartire le proprie norme anche ad imprese che non fanno parte della sua
legislazione.
È necessario sottolineare che gli articoli 227 e 228 rientrano in una particolare
categoria definita “vigilanza supplementare”, introdotta dalla direttiva 98/78/CE.
Tale funzione ha lo scopo di “verificare il grado di solvibilità effettivo dell’impresa
di assicurazione che faccia parte di un gruppo assicurativo”.59 Gli articoli
immediatamente precedenti, invece, disciplinano la “vigilanza prudenziale”, riferita,
cioè, al controllo della singola posizione individuale dell’impresa. La vigilanza
supplementare è stata istituita al fine di individuare e sanzionare gli avvenimenti in
cui la struttura del gruppo assicurativo viene utilizzata con lo scopo di incrementare
gli affari mantenendo invariato il patrimonio complessivo. Ricordiamo, invece, che
all’art. 242 il legislatore si esprime affermando che, la mancata realizzazione dei
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E. CARRELLI, Commento sub art. 227, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle
piani di cui all’art. 222, comporta la revoca dell’autorizzazione. Vi sono particolari
ipotesi di abuso che rientrano in questa fattispecie. Il primo possibile rischio consiste
nel doppio o plurimo uso dello stesso capitale per soddisfare obblighi normativi di
più imprese assicurative. Questa operazione è possibile in quanto il valore della
partecipazione azionaria è determinato sia come elemento attivo della partecipante
sia come capitale della partecipata.60
Un altro fenomeno è rappresentato dal compimento di operazioni infragruppo, a
condizioni, però, dissimili da quelle normali previste nel mercato, quali ad esempio
la concessione diretta o indiretta di finanziamenti rappresentata dal trasferimento di
risorse dalla controllante alla controllata. La determinazione di queste operazioni in
modo irregolare comporta il cosiddetto annacquamento dei risultati in quanto non vi
è un effettivo incremento di mezzi finanziari, bensì solamente un trasferimento di
ricchezza.61 Ulteriore ipotesi di abuso consiste nella capitalizzazione della
partecipata con indebitamento della partecipante, solamente nell’ipotesi che
quest’ultima non sia impresa di assicurazione e quindi non sia sottoposta alla
vigilanza da parte dell’ISVAP. Essere un’impresa non sottoposta a vigilanza
significa non avere l’obbligo di rispettare le norme derivanti dall’esercizio
dell’attività assicurativa, e quindi, poter contrarre prestiti ingenti con lo scopo di
finanziare il capitale di rischio della controllata.62
60
E. CARRELLI, Commento sub art. 227, cit., Padova 2007, pag. 148.
61
E. CARRELLI, Commento sub art. 227, cit., Padova 2007, pag. 149.
62
Per evitare l’abuso di queste operazioni, i gruppi assicurativi sono sottoposti,
oltre alla vigilanza prudenziale sulle singole imprese, anche a “vigilanza
supplementare” sul gruppo nel suo complesso.
Tornando all’esame dell’articolo 228, come abbiamo già anticipato, qualora
l’ISVAP ritenga che la solvibilità dell’impresa sia compromessa, l’Autorità di
Vigilanza stessa può richiedere all’impresa di assicurazione o all’impresa di
partecipazione assicurativa capogruppo la presentazione di un programma di
intervento con lo scopo di garantire la solvibilità anche futura dell’impresa. Al
secondo comma la norma prosegue stabilendo che, qualora le condizioni non fossero
ripristinate o in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma
di intervento di cui al primo comma l’ISVAP può adottare discrezionalmente due
interventi successivamente elencati. Questa libertà di valutazione in capo
all’Autorità di vigilanza appare anche al primo comma, ove è previsto l’intervento
dell’ISVAP attraverso l’applicazione di una misura cautelare, adottata anche se non
vi è stata una precisa violazione di obblighi di legge.
In particolare le imprese di assicurazione, nel caso in cui si verificasse quanto
previsto al secondo comma, possono essere assoggettate ad una preventiva
autorizzazione da parte dell’ISVAP per porre in essere qualsiasi operazione di cui
all’art. 215 del Codice, “nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa
di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di
cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da
rapporti di controllo”. Tra le operazioni infragruppo rilevanti troviamo: la
margine di solvibilità, gli investimenti, le operazioni di assicurazione e di
retrocessione e gli accordi di ripartizione dei costi. Un ulteriore provvedimento in
capo all’ISVAP è la possibilità di imporre “l’accantonamento degli utili che
sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto”,
sempre nel caso in cui le condizioni relative alla solvibilità dell’impresa controllante
non sono ripristinate, ovvero in mancanza della presentazione o mancanza
dell’esecuzione del programma.63
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