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Misure adottate a seguito della verifica della solvibilità dell’impresa controllante

LE “MISURE DI SALVAGUARDIA”

2.5 La revoca parziale dell’autorizzazione

2.6.6 Misure adottate a seguito della verifica della solvibilità dell’impresa controllante

L’articolo in esame sancisce il passaggio conclusivo relativo al Capo dedicato

alle “misure di salvaguardia”. La fattispecie regolata dal legislatore individua le

misure e i provvedimenti che l’ISVAP può adottare in seguito alla verifica sulla

solvibilità dell’impresa controllante di cui all’art. 218, ossia nei confronti delle

imprese di assicurazione che abbiano sede legale nel territorio della Repubblica e

siano controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da un’impresa di

assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un’impresa di

riassicurazione. Secondo l’art. 218 la verifica sulla solvibilità dell’impresa

controllante viene effettuata seguendo le disposizioni impartite dall’ISVAP tramite

il regolamento n. 18 del 12 marzo 2008. Qualora l’ISVAP ritenga che la solvibilità

di un’impresa di assicurazione di cui all’art. 210 secondo comma sia “compromessa

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o rischia di esserlo, richiede all’impresa di assicurazione o all’impresa di

partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento

atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell’impresa stessa”. Dalla lettura del

primo comma emerge una particolarità relativa ai poteri di cui è investita l’Autorità

di Vigilanza. Infatti l’ISVAP ha facoltà di richiedere un programma di intervento

non solamente all’impresa di assicurazione vigilata, bensì anche all’impresa con

partecipazione assicurativa capogruppo. Queste ultime non sono imprese di

assicurazione e quindi non svolgono attività assicurativa, come tali non dovrebbero

essere sottoposte a vigilanza da parte dell’ISVAP. Il legislatore italiano ha quindi

ampliato i poteri in capo all’Autorità di Vigilanza, la quale ha la possibilità di

impartire le proprie norme anche ad imprese che non fanno parte della sua

legislazione.

È necessario sottolineare che gli articoli 227 e 228 rientrano in una particolare

categoria definita “vigilanza supplementare”, introdotta dalla direttiva 98/78/CE.

Tale funzione ha lo scopo di “verificare il grado di solvibilità effettivo dell’impresa

di assicurazione che faccia parte di un gruppo assicurativo”.59 Gli articoli

immediatamente precedenti, invece, disciplinano la “vigilanza prudenziale”, riferita,

cioè, al controllo della singola posizione individuale dell’impresa. La vigilanza

supplementare è stata istituita al fine di individuare e sanzionare gli avvenimenti in

cui la struttura del gruppo assicurativo viene utilizzata con lo scopo di incrementare

gli affari mantenendo invariato il patrimonio complessivo. Ricordiamo, invece, che

all’art. 242 il legislatore si esprime affermando che, la mancata realizzazione dei

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E. CARRELLI, Commento sub art. 227, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle

piani di cui all’art. 222, comporta la revoca dell’autorizzazione. Vi sono particolari

ipotesi di abuso che rientrano in questa fattispecie. Il primo possibile rischio consiste

nel doppio o plurimo uso dello stesso capitale per soddisfare obblighi normativi di

più imprese assicurative. Questa operazione è possibile in quanto il valore della

partecipazione azionaria è determinato sia come elemento attivo della partecipante

sia come capitale della partecipata.60

Un altro fenomeno è rappresentato dal compimento di operazioni infragruppo, a

condizioni, però, dissimili da quelle normali previste nel mercato, quali ad esempio

la concessione diretta o indiretta di finanziamenti rappresentata dal trasferimento di

risorse dalla controllante alla controllata. La determinazione di queste operazioni in

modo irregolare comporta il cosiddetto annacquamento dei risultati in quanto non vi

è un effettivo incremento di mezzi finanziari, bensì solamente un trasferimento di

ricchezza.61 Ulteriore ipotesi di abuso consiste nella capitalizzazione della

partecipata con indebitamento della partecipante, solamente nell’ipotesi che

quest’ultima non sia impresa di assicurazione e quindi non sia sottoposta alla

vigilanza da parte dell’ISVAP. Essere un’impresa non sottoposta a vigilanza

significa non avere l’obbligo di rispettare le norme derivanti dall’esercizio

dell’attività assicurativa, e quindi, poter contrarre prestiti ingenti con lo scopo di

finanziare il capitale di rischio della controllata.62

60

E. CARRELLI, Commento sub art. 227, cit., Padova 2007, pag. 148.

61

E. CARRELLI, Commento sub art. 227, cit., Padova 2007, pag. 149.

62

Per evitare l’abuso di queste operazioni, i gruppi assicurativi sono sottoposti,

oltre alla vigilanza prudenziale sulle singole imprese, anche a “vigilanza

supplementare” sul gruppo nel suo complesso.

Tornando all’esame dell’articolo 228, come abbiamo già anticipato, qualora

l’ISVAP ritenga che la solvibilità dell’impresa sia compromessa, l’Autorità di

Vigilanza stessa può richiedere all’impresa di assicurazione o all’impresa di

partecipazione assicurativa capogruppo la presentazione di un programma di

intervento con lo scopo di garantire la solvibilità anche futura dell’impresa. Al

secondo comma la norma prosegue stabilendo che, qualora le condizioni non fossero

ripristinate o in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma

di intervento di cui al primo comma l’ISVAP può adottare discrezionalmente due

interventi successivamente elencati. Questa libertà di valutazione in capo

all’Autorità di vigilanza appare anche al primo comma, ove è previsto l’intervento

dell’ISVAP attraverso l’applicazione di una misura cautelare, adottata anche se non

vi è stata una precisa violazione di obblighi di legge.

In particolare le imprese di assicurazione, nel caso in cui si verificasse quanto

previsto al secondo comma, possono essere assoggettate ad una preventiva

autorizzazione da parte dell’ISVAP per porre in essere qualsiasi operazione di cui

all’art. 215 del Codice, “nonché le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa

di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di

cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da

rapporti di controllo”. Tra le operazioni infragruppo rilevanti troviamo: la

margine di solvibilità, gli investimenti, le operazioni di assicurazione e di

retrocessione e gli accordi di ripartizione dei costi. Un ulteriore provvedimento in

capo all’ISVAP è la possibilità di imporre “l’accantonamento degli utili che

sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto”,

sempre nel caso in cui le condizioni relative alla solvibilità dell’impresa controllante

non sono ripristinate, ovvero in mancanza della presentazione o mancanza

dell’esecuzione del programma.63

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