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La compensazione della perdita di entrate locali

5. LO STATO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI

6.2 I L SOSTEGNO ALLA FINANZA LOCALE

6.2.1 La compensazione della perdita di entrate locali

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dalla diffu-sione del Covid-19, le risorse necessarie per l’espletamento delle

fun-zioni fondamentali degli enti locali sono state garantite, sia nel 2020 che nel 2021, mediante la costituzione di un apposito Fondo che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a 5,2 miliardi di euro nel 2020 e a 1,5 miliardi di euro nel 2021.

Il Fondo è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l’anno 2020, destinati per 3 miliardi di euro in favore dei comuni e per 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali è stato istituito con decreto ministeriale 29 maggio 2020 un tavolo tecnico, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con il compito di monitorare gli effetti dell’emergenza da Covid-19 sulla tenuta delle entrate locali e sull’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla perdita di gettito rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

I criteri e le modalità di riparto del Fondo per i due comparti dei comuni, da un lato, e delle province e città metropolitane, dall’altro, sono stati definiti con il decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2020 (cfr. Allegato A per il comparto comuni e Allegato B per il comparto province e città metropolitane) a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi di euro del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo decreto 24 luglio 2020.

La dotazione del Fondo è stata successivamente integrata di 1,67 miliardi di euro per l’anno 2020 – di cui 1,22 miliardi di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane – dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (« decreto Agosto »), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza.

L’assegnazione delle risorse previste dal decreto-legge n. 104 del 2020 è stata effettuata previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto 24 luglio 2020. Il decreto del Ministro dell’interno 11 novembre 2020 ha provveduto al riparto di un acconto di 500 milioni di euro, mentre con il successivo decreto ministeriale 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse (1.170 milioni di euro).

Il Fondo è stato poi rifinanziato per l’anno 2021 dall’articolo 1, comma 822, della legge di bilancio per il 2021, che ne ha incrementato la dotazione di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Da ultimo, la dotazione del Fondo per il 2021 è stata ulteriormente incrementata di 1 miliardo di euro dall’articolo 23 del decreto-legge n. 41 del 2021 (« decreto Sostegni »).

Le risorse sono assegnate per 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Con il decreto ministeriale 14 aprile 2021 sono stati individuati i criteri e le modalità di riparto ed è stato ripartito, per l’anno 2021, l’acconto del fondo (pari a 220

milioni di euro); con il decreto ministeriale 30 luglio 2021 è stato ripartito il saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l’anno 2021, sulla base di criteri e modalità che hanno tenuto conto, oltre che dei lavori del Tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione per l’anno 2020 inviata dagli enti al Ministero dell’eco-nomia e delle finanze. Gli allegati al decreto contengono le note metodologiche di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del saldo e gli importi spettanti sia ai comuni sia alle province e alle città metropolitane.

Ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali e dell’andamento delle spese dei singoli enti locali, è previsto l’obbligo di una certificazione, entro precisi termini, volta ad attestare che la citata perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all’emergenza da Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia autonoma in cui insiste il suo territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.

Per la certificazione finalizzata ad attestare la effettiva perdita di gettito 2020, è stato fissato il termine perentorio del 31 maggio 2021.

Il termine per la certificazione relativa alla perdita di gettito 2021 è fissato al 31 maggio 2022.

Le certificazioni saranno tenute in considerazione ai fini della successiva verifica a consuntivo dell’effettiva perdita di gettito e del-l’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, in modo da procedere all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finan-ziari tra comuni e tra province e città metropolitane, con conseguente rettifica delle somme originariamente attribuite. Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022, dall’articolo 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020.

È inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro i suddetti termini. La sanzione consiste in una riduzione del Fondo sperimentale di riequi-librio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del Fondo di solidarietà comunale, commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità. Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

La percentuale di riduzione dei fondi, come ridefinita dall’articolo 1, comma 830, lettera b), della legge di bilancio per il 2021, è: dell’80 per cento delle risorse attribuite, in caso di presentazione tardiva entro il mese di giugno; del 90 per cento, in caso di presentazione della certificazione entro il mese di luglio; del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro il suddetto mese di luglio.

Le risorse assegnate a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono vincolate alla finalità esclusiva di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020 (che consente, in deroga

alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell’epidemia in corso) né sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897-898, della legge n. 145 del 2018 (applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione). Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

6.2.2 Ulteriori ristori per le perdite di gettito, agevolazioni e