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2. IL SISTEMA ITALIANO

2.1 CONAI

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro e costituisce la risposta delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, ossia quello ambientale. Il Sistema Consortile, al quale aderiscono oltre 1.000.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, è nato sulla base del Decreto Ronchi del 1997 ed ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Il Dlgs. 22/97 (appunto il Decreto Ronchi) ha attribuito al sistema consortile il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi globali di riciclo e recupero degli imballaggi sull’intero territorio nazionale attraverso l’Accordo Quadro ANCI-CONAI. Con questo strumento, il sistema consortile ripartisce il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico tra i produttori e gli utilizzatori “in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale”. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso. Aderendo al CONAI, il produttore/utilizzatore è tenuto a versare il Contributo Ambientale CONAI (CAC), che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI suddivide tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi. Di essa, CONAI ne trattiene una minima parte per lo svolgimento delle funzioni, mentre una parte rilevante viene trasferita ai Consorzi di Filiera i quali, a loro volta, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo quadro ANCI-CONAI, riconoscono ai Comuni convenzionati i corrispettivi economici per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.Operativamente, ciascun Comune con raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale attiva, sottoscrivendo

25 la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera; parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo e, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferitogli.

Figura 4 - Funzionamento CONAI

2.1.1 I Consorzi

CONAI si suddivide in 6 Consorzi. Essi garantiscono il ritiro, la lavorazione e la consegna al riciclatore finale (un singolo impianto o un intermediario accreditato) dei rifiuti di imballaggio di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro raccolti in modo differenziato. Compito di ciascun Consorzio è dunque quello di coordinare, organizzare e incrementare:

- il ritiro dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;

- la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali; - il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

26 - la promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica finalizzata al recupero

e riciclaggio.

Brevemente, i Consorzi sono:

• Ricrea: Consorzio che si preoccupa di assicurare il riciclo degli imballaggi in acciaio quali barattoli, scatolette, tappi, fusti, lattine e bombolette provenienti dalla raccolta differenziata organizzata dai comuni italiani. Nel 2013 Ricrea ha avviato al riciclo 320.231 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al 73,6% dell’immesso al consumo, coinvolgendo 5.828 comuni e oltre 47 milioni di cittadini italiani.

• CiAl: Consorzio a cui partecipano produttori e utilizzatori di imballaggi in alluminio, per ridurre e recuperare gli imballaggi, conciliando le esigenze di mercato con quelle di tutela dell’ambiente. Nell’ultimo anno, attraverso gli accordi stretti con oltre 5.400 Comuni italiani, e il coinvolgimento di 44 milioni di cittadini, il Consorzio ha recuperato il 70,3% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale;

• Comieco: Consorzio per il recupero e riciclo di carta e cartone che raggruppa le aziende della filiera cartaria e cartotecnica nazionale, tra produttori, trasformatori e recuperatori. Dal 1998 al 2013, grazie allo sviluppo delle raccolte differenziate urbane di carta e cartone, la percentuale di riciclo in Italia è passata dal 37% all’86%: 4 imballaggi cellulosici su 5 vengono oggi avviati a riciclo;

• Rilegno: Consorzio che ha il compito di recuperare i rifiuti di imballaggio di legno e raggruppa tutti i produttori della categoria, dai fornitori di materiali per l’imballaggio ai fabbricanti di imballaggi ortofrutticoli, di pallet e di imballaggi industriali, fino alle imprese di riciclo degli imballaggi di legno. Ogni anno, grazie al lavoro di Rilegno si ricicla oltre 1.400.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio. • Coreve: Consorzio nazionale responsabile del riciclo e del recupero dei rifiuti

d’imballaggio in vetro prodotti sul territorio nazionale. Fanno parte del Consorzio tutte le imprese produttrici d’imballaggi in vetro e gli importatori, sia imbottigliatori che grossisti.

• Corepla: Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, a cui partecipa l’intera filiera industriale: produttori e

27 trasformatori di materie plastiche per la fabbricazione di imballaggi, nonché, su base del tutto volontaria, imprese utilizzatrici e recuperatori/riciclatori di rifiuti di imballaggi in plastica. Grazie a Corepla, oggi la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica è una realtà in più del 90% dei comuni italiani e permette di avviare a riciclo e recupero quasi 770.000 tonnellate di materiale.

2.1.2 Chi aderisce a CONAI

In base alla normativa vigente (art. 221 del D.lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per produttori si intendono i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti. Per utilizzatori si intendono invece gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione). La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera e dell’eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province. L’articolo 261, comma 1, D.lgs. 152/06 dispone che i Produttori e gli Utilizzatori che non adempiano ai loro obblighi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 Euro. A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali contributi pregressi.

2.1.3 Accordo Quadro ANCI-CONAI

L’Accordo Quadro tra CONAI e ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) è lo strumento, previsto dal Decreto Ronchi del 1997 e poi rinnovato dal D.lgs. 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei

28 maggiori oneri sostenuti per fare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi. L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali, e da sei Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. L'Accordo ha durata di 5 anni e l’ultimo è stato rinnovato nel 2014; esso determina, quindi, con gli appositi allegati tecnici per ciascun materiale di imballaggio, le specifiche condizioni di conferimento e i corrispettivi unitari in base al livello qualitativo riscontrato (ossia la presenza percentuale di frazioni diverse da quella di competenza). I corrispettivi non sono riferiti al valore di mercato del materiale, ma ai costi medi predefiniti per effettuarne la raccolta differenziata. Nel seguito di questa tesi, ci sarà un approfondimento esclusivamente sull’Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica e sui punti qualificanti l’accordo.

2.1.4 Contributo ambientale CONAI (CAC)

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.

L’entità del Contributo Ambientale per materiale è riportato in Tabella 1: Tabella 1 - Entità CAC per materiale, (sito CONAI). Acciaio 13,00 euro/ton (dal 1° ottobre 2015) Alluminio 45,00 euro/ton

Carta 4,00 euro/ton

Legno 7,00 euro/ton (dal 1° aprile 2015) Plastica 188,00 euro/ton (dal 1°gennaio 2015) Vetro 17,30 euro/ton (dal 1° gennaio 2016)

Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura

29 dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione. Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”, e del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale. Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

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