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I L CONCETTO DI PATRIMONIO SEPARATO E LA SUA VALENZA NORMATIVA

DAL PATRIMONIO AI PATRIMONI: LA NUOVA DIMENSIONE DEL FENOMENO DELLA SEPARAZIONE PATRIMONIALE

1. I L CONCETTO DI PATRIMONIO SEPARATO E LA SUA VALENZA NORMATIVA

Negli ultimi anni il legislatore, in conformità con il dettato del secondo comma dell'art. 2740 c.c., ha introdotto numerose fattispecie di separazione patrimoniale, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. Nonostante la diffusione del fenomeno e l'interesse sempre crescente manifestato di recente dagli studiosi, il patrimonio

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separato non ha ancora assunto la veste di autonoma categoria normativa, di natura generale, nel nostro ordinamento, né di esso può rinvenirsi una definizione chiara nel codice civile o nella legislazione di settore. Tale definizione è stata fornita, tuttavia, da autorevole dottrina, secondo la quale il patrimonio separato rappresenta “un complesso di beni che formano un nucleo a sé stante nel patrimonio del debitore che, in forza di uno specifico vincolo di destinazione, è sottratto alla funzione di garanzia svolta dal restante patrimonio generale, essendo riservato al soddisfacimento di dati creditori”44.

Un patrimonio separato, dunque, perché possa ritenersi tale, in base all’interpretazione appena illustrata, non deve essere rappresentato esclusivamente da una massa di beni segregata dal generale assetto patrimoniale appartenente al debitore e sottoposto ad una disciplina derogatoria rispetto a quella della garanzia generica di cui all'art. 2740, ma esso deve essere destinato alla realizzazione di uno scopo45. A tal

44 BIANCA M., Vincoli di destinazione e patrimoni separati, cit., 181. Così anche ZOPPINI

A., Autonomia privata e separazione del patrimonio, nella prospettiva dei patrimoni separati

della società per azioni, cit., 553, secondo cui si ha un patrimonio separato ogni qualvolta

“la legge considera un determinato nucleo patrimoniale come oggetto di una disciplina giuridica particolare e, segnatamente, si registra una deviazione (non necessariamente omogenea) dal principio generale della responsabilità patrimoniale”.

45 Ciò è ben espresso da Cass., 10 luglio 1979, n. 3969, in Vita not., 1979, 654 ss., dove

viene stabilito che può giustificarsi “una rilevanza giuridica del patrimonio in sé, separata dal soggetto cui i singoli beni appartengono, solo se vi sia l'elemento

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riguardo, è opportuno distinguere il concetto di separazione da quello di destinazione, i quali non sempre coincidono. Non sempre, infatti, una forma di destinazione patrimoniale configura una fattispecie di separazione, rappresentando quest'ultima l'effetto reale della destinazione, ossia la sua opponibilità ai terzi46.

Altra distinzione necessaria al fine di comprendere la natura e la portata dei patrimoni separati è quella tra limitazione della responsabilità e limitazione del debito. Così come, secondo le teorie patrimoniali elaborate dalla pandettistica tedesca già analizzate in precedenza47, il debito e la responsabilità rappresentano due elementi

distinti, seppur connessi, nell'ambito del rapporto obbligatorio, lo stesso

unificante della destinazione ad uno scopo, il che i tedeschi esprimono bene parlando a proposito di Zweckvermogen, cioè di patrimonio di destinazione”. Dalla motivazione della sentenza si desume, inoltre, che i beni che costituiscono un patrimonio separato non possono, tuttavia, essere destinati al puro e semplice godimento, giacché “lo scopo di godimento non si aggiunge a ciò che è già della natura stessa dei singoli beni e non potrebbe perciò dare al patrimonio, di cui fanno parte, alcuna caratteristica particolare”.

46 Così FALZEA, Introduzione e considerazioni conclusive, cit., 27, il quale sostiene che

“come può sussistere una separazione di beni del patrimonio del destinante senza che i beni separati vengano fatti oggetto di un'autonoma destinazione di utilizzazione – il che avviene nella costituzione di garanzie reali –, così può verificarsi una destinazione di beni ad una specifica utilizzazione ma senza che essi vengano giuridicamente separati dal patrimonio del destinante”. Nello stesso senso, BIANCA M., Vincoli di

destinazione e patrimoni separati, cit., 189.

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vale per la limitazione del debito e la limitazione della responsabilità. Se quest'ultima, da un lato, fa sì che i diritti di alcuni creditori vengano concentrati solo su determinati beni, riducendo così la possibilità per gli stessi di aggredire qualsiasi bene del debitore, la prima, dall'altro, determina invece una riduzione della misura di alcuni crediti, senza però intaccare la responsabilità patrimoniale, potendo i creditori soddisfarsi su tutti i beni del debitore48. La limitazione della

responsabilità, dunque, agisce sui beni afferenti al patrimonio del debitore, destinando soltanto alcuni di essi al soddisfacimento delle pretese di una particolare categoria di creditori, mentre la limitazione del debito interviene sull'oggetto della prestazione dovuta.

A tal riguardo, pare utile, al fine di fare maggiore chiarezza sull’argomento, porre l'art. 2740 c.c. a confronto con l'art. 1229 c.c., il quale prevede clausole limitative della responsabilità, ma sotto un profilo diverso da quello espresso dalla prima norma. Nello specifico, l'art. 1229 c.c. prevede che “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”. Tale disposizione fa dunque riferimento all'ipotesi in cui, al sorgere del rapporto obbligatorio, il creditore ed il debitore si accordino perché

48 LASERRA G., La responsabilità patrimoniale, Napoli, 1966, 151; NICOLO' R, Della

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quest'ultimo sia esonerato in tutto o in parte dalla responsabilità che discenda da un eventuale inadempimento doloso o gravemente colposo dello stesso. La sanzione della nullità sancita per un simile accordo risponde all'esigenza di affermare e salvaguardare il carattere indisponibile della responsabilità del debitore, senza la quale il vincolo obbligatorio non avrebbe senso di esistere. Come può ben vedersi, entrambe le norme sono poste a tutela dell'interesse del creditore, ma su piani diversi: l'art. 1229 c.c. mira a proteggere, mediante la nullità del patto concluso tra debitore e creditore, il rapporto obbligatorio con solo riguardo alle parti dello stesso, l'art. 2740 c.c. regola la responsabilità patrimoniale universale del debitore e le sue limitazioni con efficacia

erga omnes, a tutela della generalità dei creditori.

2. LE DIVERSE FORME DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE: CARATTERISTICHE