• Non ci sono risultati.

L A DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE NEL CODICE CIVILE VIGENTE

L'art. 2740, primo comma, del codice civile vigente, secondo il quale “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, recepisce il contenuto degli articoli 2092 code Napoléon e 1948 del codice civile del 1865, riaffermando, come già anticipato, il principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale. La norma in esame, tuttavia, nella sua nuova formulazione, supera i dubbi sollevati dal testo delle succitate disposizioni circa la natura del “vincolo” posto sui beni del debitore, il quale avrebbe potuto essere erroneamente considerato uno strumento di adempimento anziché di garanzia. Per il resto, il dettato normativo racchiuso nel primo comma dell'art. 2740 resta immutato rispetto a quello previsto nel codice civile previgente.

L'oggetto della responsabilità patrimoniale è sempre rappresentato dall'intero patrimonio del debitore, vale a dire dai suoi beni presenti e futuri. A tal riguardo, va precisato che la portata universale di tale forma di responsabilità è da considerarsi espressione di una garanzia solo potenziale, essendo la garanzia attuale del creditore rappresentata dalla porzione del patrimonio del debitore equivalente al

30

valore del credito vantato nei confronti di quest'ultimo.33

Fatta questa precisazione, è necessario stabilire quale sia il parametro temporale cui far riferimento per individuare i beni posti a garanzia generale delle obbligazioni contratte dal debitore. In proposito si sono sviluppati due principali filoni interpretativi. Il primo individua la linea di demarcazione temporale tra i beni presenti e quelli futuri cui fa riferimento l'art. 2740 c.c. nell'esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore34. Un secondo indirizzo dottrinale35, invece, dominante

rispetto al precedente, fissa detto discrimen temporale nella costituzione del rapporto obbligatorio, di tal che possono essere considerati “beni presenti” quelli appartenenti al debitore al momento in cui é sorta l'obbligazione, mentre “beni futuri” sono quelli acquisiti dallo stesso a partire dal suddetto momento e presenti nel patrimonio del debitore allorché abbia inizio l'espropriazione forzata.

L'interpretazione fornita da tale ultimo orientamento pare senza

33 Così, BETTI E., Teoria generale delle obbligazioni, cit., 142.

34 In tal senso, GENTILE F.S., Il nuovo codice civile commentato. Libro VI, Napoli, 1958,

195.

35 Ex multis, PRATIS C.M., Della tutela dei diritti: artt. 2740-2783, cit., 32; RESCIGNO P.,

Obbligazioni (Nozione), cit., 206; RUBINO D., La responsabilità patrimoniale. Il pegno, cit.,

31

dubbio più coerente con la ricostruzione, già esaminata36, della

responsabilità patrimoniale quale fenomeno legato al rapporto debitore- creditore sin dalla sua origine. La garanzia generica, infatti, può essere fatta valere anche nel corso del rapporto obbligatorio e prima dell'inizio dell'azione esecutiva attraverso il riscorso, da parte del creditore, a strumenti di conservazione del patrimonio del debitore37. Ritenere che i

“beni futuri” siano quelli acquisiti dal debitore a seguito dell'esercizio dell'azione esecutiva, in conformità con quanto sostenuto dagli esponenti del primo indirizzo dottrinale, equivarrebbe a limitare l'ambito di operatività della responsabilità alla sola fase patologica del rapporto obbligatorio, così riducendo la portata della garanzia di cui all'art. 2740 c.c. ed ignorando i mezzi di tutela preventiva adoperabili da parte del creditore nella fase fisiologica di tale rapporto.

Pur avendo affermato il carattere universale della responsabilità patrimoniale del debitore negli stessi termini di cui all'art. 2092 code

Napoléon e all'art. 1948 del codice civile del 1865, l'art. 2740 c.c. presenta,

tuttavia, un elemento del tutto innovativo rispetto alle norme appena richiamate rappresentato dal secondo comma della norma de qua, il

36 Cfr. supra par. 1.

37 A tal riguardo, v. ROJAS ELGUETA G., Autonomia privata e responsabilità patrimoniale

32

quale stabilisce che “le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Con tale disposizione, il legislatore del ’42 ha suggellato la posizione, già analizzata in precedenza38, espressa dai commentatori del codice Pisanelli,

riconducendo i patrimoni separati nell’ambito di un numerus clausus di ipotesi tipiche ed escludendo così – attraverso l’attribuzione al solo legislatore del potere di derogare al principio generale sancito al primo comma dell’art. 2740 c.c.– il ricorso a forme di limitazione alla responsabilità patrimoniale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Quanto al fondamento della tipicità dei patrimoni separati, esso è stato rinvenuto nella volontà del legislatore del 1942 di erigere il principio della responsabilità patrimoniale universale, così come espresso al primo comma della norma in esame, a principio fondamentale e di ordine pubblico39. La previsione della riserva di legge

mirerebbe, dunque, a rafforzare il vincolo generale posto sui beni del debitore a tutela dell'interesse del creditore, e alla sua base vi sarebbe “l'intento di reprimere le frequenti limitazioni della responsabilità patrimoniale poste in essere dai debitori attraverso alcuni 'espedienti

38 Cfr. supra par. 3.

33

giuridici'”40.

Un altro orientamento dottrinale ha ricondotto il fondamento del principio sancito dal secondo comma dell'art. 2740 c.c. al piano dell'efficacia reale del vincolo allo scopo, intesa sia, sotto il profilo esterno, come opponibilità erga omnes dello stesso, sia, sotto il profilo interno, come indisponibilità dei beni destinati41. In questa prospettiva,

il principio della tipicità dei patrimoni separati viene equiparato al medesimo principio operante con riguardo ai diritti reali42. A tal

40 MORACE PINELLI A., Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore, cit., 69.

l'Autore menziona, tra gli “espedienti giuridici”, il fenomeno della costituzione di anonime con unico azionista. A tal riguardo, vengono citati dall'Autore: NICOLO’ R.,

Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale, cit., 11 e 16; ROPPO E., voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. dir., XXXIX,

Varese, 1988, 1409.

41 Così, ROJAS ELGUETA G., Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore,

cit., 44.

42 IBID. A tal riguardo, l'Autore precisa che “con questo non si intende sostenere che

l'effetto separativo crei un diritto reale atipico. Nel fenomeno della separazione patrimoniale, infatti, il vincolo sui beni non si caratterizza quale elemento intrinseco al diritto di proprietà essendo invece un limite esterno al diritto medesimo, meramente funzionale alla soddisfazione dello scopo, che consente la piena riespansione dei poteri del titolare una volta venuto meno lo scopo stesso”. Il rapporto tra numerus clausus dei patrimoni separati e tipicità dei diritti reali è rilevato da altri esponenti della dottrina citati dall'Autore, tra cui IAMICELI P., Unità e separazione dei patrimoni, Padova, 2003, 51 ss; DE DONATO A., Destinazione di beni e opponibilità ai terzi, in Destinazione di beni

allo scopo – Strumenti attuali e tecniche innovative, Milano, 2003, 193; QUADRI R., La destinazione patrimoniale - Profili normativi e autonomia privata, Napoli, 2004, 312 ss.

34

riguardo, viene richiamato il diverso approccio assunto dal nostro ordinamento rispetto all'efficacia obbligatoria, da un lato, e all'efficacia reale, dall'altro; la prima tendenzialmente caratterizzata dall'atipicità e dalla signoria dell'autonomia privata, la seconda denotata dalla tipicità e dalla definizione delle singole fattispecie a livello normativo.

Tale ultima ricostruzione interpretativa coglie senza dubbio l'approccio assunto storicamente dal legislatore rispetto alla disciplina degli atti ad effetti reali. Essa, tuttavia, non giustifica, a parere di chi scrive, la scelta del codice civile vigente di ridurre le forme di limitazione della responsabilità patrimoniale ad un numerus clausus di patrimoni separati, definiti e modellati preventivamente dal legislatore sulla base delle finalità cui essi sono destinati. La riserva di legge di cui all'art. 2740, secondo comma, c.c. risponde, piuttosto, come già si è detto, all'esigenza avvertita dal legislatore del ‘42 di consolidare il principio, ritenuto di ordine pubblico, dell'universalità della responsabilità patrimoniale.

Un principio, quest'ultimo, sottoposto ad un processo di progressiva erosione – dovuto al crescente ricorso ai patrimoni separati – il quale ha portato negli anni più recenti, come si dirà più approfonditamente nel prosieguo della trattazione, ad un vero e proprio ribaltamento del rapporto regola–eccezione in materia di responsabilità

35

del debitore e con esso, nell'opinione di chi scrive, ad una riconsiderazione dello stesso principio di tipicità dei patrimoni separati. A tale ultimo proposito, occorre anticipare che con l'introduzione della fattispecie di cui all'art. 2645-ter c.c. il legislatore ha voluto introdurre, come si vedrà meglio più avanti43, uno schema di destinazione, di

carattere generale e aperto, il quale pone in discussione il dogma espresso dal secondo comma dell'art. 2740 c.c. Questa nuova frontiera della specializzazione della responsabilità patrimoniale, così come l'istituto del trust, contribuisce infatti a dare maggiore rilievo al ruolo svolto dall'autonomia privata nella definizione delle finalità poste alla base del ricorso alla separazione patrimoniale.

36

CAPITOLO II

DALPATRIMONIOAIPATRIMONI:LANUOVADIMENSIONE