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L A FATTISPECIE DI CUI ALL ’ ART 2645-TER C C COME FORMA DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE

L’ANALISI DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE DI CUI ALL’ART 2645-TER C.C.

2. L A FATTISPECIE DI CUI ALL ’ ART 2645-TER C C COME FORMA DI SEPARAZIONE PATRIMONIALE

La norma in esame, avente ad oggetto la “trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”, è stata introdotta nel nostro codice civile dall’art. 39 novies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, poi convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51, al culmine di un complesso iter normativo iniziato nel 2003. Nel maggio di quell’anno, infatti, la Camera dei deputati approva un progetto di legge89 con il quale si stabilisce la possibilità di destinare

determinati beni unicamente al fine di tutelare soggetti portatori di handicap o di mantenere, istruire o provvedere al sostegno economico dei discendenti del disponente. A tale disegno di legge ne sussegue un secondo90, dal contenuto pressappoco identico, il quale, analogamente a

quello precedente, definisce con chiarezza l’effetto separativo creato attraverso la particolare destinazione impressa sui beni, i quali entrano a

89 Camera dei Deputati, Progetto di legge 14 maggio 2003, n. 3972. 90 Camera dei Deputati, Progetto di legge 10 novembre 2004, n. 5414.

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far parte di una massa distinta ed autonoma rispetto al patrimonio generale del disponente e del gestore. Il contenuto di questi due progetti confluisce, in ultimo, nel testo del succitato art. 39 novies, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, il quale, nella sua originale formulazione, non fa più alcuna menzione della tutela dei soggetti portatori di handicap. Tale riferimento viene, tuttavia, successivamente ripristinato in sede di conversione dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, che, nel plasmare il testo dell’art. 2645-ter c.c., include nella categoria dei beneficiari non solo i soggetti disabili, ma anche le pubbliche amministrazioni e qualsiasi altro ente o persona fisica, estendendo, così, ulteriormente l’ambito di applicazione soggettiva dell’istituto.

Il testo dell’art. 2645-ter c.c. elaborato in via definitiva dal legislatore del 2006 non si caratterizza, tuttavia, per l’estrema chiarezza e presenta al proprio interno qualche lacuna, determinando pertanto l’emergere, in seno alla dottrina, di una serie di dubbi circa taluni aspetti essenziali della disciplina della figura in esame.

In primo luogo, il dibattito si è concentrato sull’esatta definizione della natura della disposizione in esame. Alcuni autori escludono, infatti, che l’art. 2645-ter sia una norma di carattere sostanziale e che con essa, quindi, si introduca una nuova fattispecie di separazione patrimoniale, ritenendo piuttosto che la sua unica conseguenza sia

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quella di aver dato vita ad un nuovo tipo di effetto negoziale, ossia quello di destinazione91. Tale tesi fa prevalentemente appiglio sulla

collocazione sistematica della norma de qua all’interno del Titolo I, dedicato alla trascrizione, del sesto Libro del codice civile; argomentazione questa, tuttavia, scarsamente convincente, soprattutto se confrontata con la scelta del legislatore di disciplinare alcuni dei presupposti fondamentali della figura in esame – quali la forma dell’atto, l’oggetto, la durata e i beneficiari del vincolo –, nonché di prevedere che “i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”, da cui può desumersi la

91 Così, STEFINI U., Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l’art. 2645-ter c.c.,

cit., 55; MANES P., La norma sulla trascrizione degli atti di destinazione è, dunque, norma

sugli effetti, cit., 630. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Trib. Trieste, 7 aprile 2006,

in Foro it., 2006, 1938, in cui si afferma che “la norma, sulla cui interpretazione non e possibile qui soffermarsi, viene ad introdurre nell’ordinamento solo un particolare tipo di effetto negoziale, quello di destinazione (che per i beni immobili o mobili registrati postula il veicolo formale dell’atto pubblico), accessorio rispetto agli altri effetti di un negozio tipico o atipico cui può accompagnarsi (…). Con essa, si opina, non si e voluto introdurre nell’ordinamento un nuovo tipo di atto ad effetti reali, un atto innominato, che diventerebbe il varco per l’ingresso del tanto discusso negozio traslativo atipico; non costituisce la giustificazione di un nuovo negozio la cui causa sarebbe quella finalistica della destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela”.

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chiara volontà dello stesso di costituire un nuovo tipo di patrimonio separato.

L’art. 2645-ter c.c. ha, pertanto, carattere sostanziale, prevedendo esso una nuova fattispecie giuridica mediante la quale è possibile imprimere un vincolo di destinazione su una determinata massa di beni che – proprio per effetto di tale vincolo, reso opponibile ai terzi mediante la trascrizione – può considerarsi separata, per il periodo di tempo stabilito, rispetto alla restante parte del patrimonio del disponente92. La segregazione patrimoniale così posta in essere ha,

dunque, il duplice effetto di vincolare, da un lato, una specifica massa patrimoniale al perseguimento di uno scopo e, dall’altro, di assoggettare la stessa alle azioni creditorie per le sole obbligazioni contratte nell’esercizio di attività strumentali alla realizzazione di detto scopo, fatta salva la possibilità per il terzo creditore di ricorrere all’azione revocatoria allorché ne ricorrano i presupposti.

A tal proposito, va tuttavia evidenziato quanto si è già anticipato nel precedente capitolo93, ossia che la separazione patrimoniale

92 Questa è la posizione sostenuta dalla dottrina maggioritaria, nell’ambito della quale

posso segnalarsi GAZZONI F., Osservazioni sull’art. 2645-ter, cit., 166; BIANCA M., Il

nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice tavolare di Trieste,

cit., 190; QUADRI R., L’art. 2645-ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, cit., 1720.

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realizzata dagli atti di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. non può considerarsi biunivoca. Se da un lato, infatti, i beni sottoposti al vincolo sono sottratti alle azioni esecutive dei creditori generali, dall’altro, invece, i creditori muniti di un titolo connesso con il patrimonio separato potranno soddisfarsi non solo sui beni appartenenti a quest’ultimo, ma anche sul patrimonio residuo del debitore. Nell’ipotesi, poi, in cui i beni gravati dal vincolo di destinazione vengano trasferiti ad un terzo gestore, le conseguenze della separazione ricadono sul patrimonio di questi, con l’effetto che detti beni non possono essere aggrediti dai creditori personali del gestore, ma il suo patrimonio personale può essere oggetto delle azioni esercitate anche dai creditori legati alla massa patrimoniale da lui gestita94.

94 Vedi ROJAS ELGUETA G., Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore,

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