L’ORDINAMENTO INGLESE
3. SEGUE L E ORIGINI STORICHE DEL TRUST
Una delle più importanti creazioni dell’equity, come già detto in precedenza, è quella del trust, che, nello specifico, trae origine dall’interpretazione evolutiva e dalla rivisitazione, come meglio si vedrà, di uno strumento molto diffuso in epoca medievale nella gestione
137 Il prevalere delle decisioni della Court of Chancery su quelle delle Courts of Common
Law era stato stabilito al termine di una vera e propria battaglia politica per il potere
tra il Chancellor e il Lord Chief Justice, in cui a vincere fu, per l’appunto, il Chancellor, come riportato in Earl of Oxford’s Case (1615) I Ch Rep I, 21 ER 485.
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dei fondi terrieri, ossia quello dell’uso.
Tale istituto, il cui riconoscimento giuridico è avvenuto per opera dell’intervento del Lord Chancellor, trovava concreta attuazione nell’ipotesi in cui a Tizio venisse trasferita la proprietà di un terreno a condizione, tuttavia, che esso fosse destinato all’uso di Caio. Le ragioni del riconoscimento della titolarità di un fondo in capo ad un individuo per il beneficio di un terzo potevano essere le più svariate; tra gli esempi riportati in dottrina e giurisprudenza possono annoverarsi quello della comunità di frati francescani che, non potendo, in virtù del voto di povertà, essere titolare di beni, veniva nominata beneficiaria di un fondo di proprietà altrui138, nonché quello del soggetto che, temendo di
perdere la titolarità di un terreno per una eventuale condanna penale, lo cedeva ad un terzo ma per il proprio uso139.
Nell’ipotesi, dunque, in cui Tizio ricevesse un terreno con la richiesta di tenerlo per consentirne l’uso a Caio, quest’ultimo, secondo le norme di common law, non avrebbe avuto alcuna azione legale o titolo sul terreno per poter esigere l’esecuzione di quanto stabilito: Tizio era, per legge, il pieno titolare del bene e di questo poteva dunque disporre come voleva. Questo era il quadro che poteva prospettarsi in
138 Cfr. MAITLAND F.W., Equity: A Course of Lectures, Cambridge, 1936, 25. 139 Davies v Otty (No. 2) (186) 35 Beav. 208.
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applicazione delle regole del common law sulla proprietà; senza dubbio, però, tale non sarebbe stata, in virtù delle chiare intenzioni dei soggetti coinvolti, la soluzione adottata in base ad un giudizio secondo coscienza.
Per questo motivo, si rese necessario l’intervento del Chancellor, il quale, al fine di dare applicazione all’istituto dell’uso e di tutelare la posizione dei beneficiari – non potendo dichiarare Caio proprietario, essendo Tizio per legge l’unico titolare del diritto di proprietà sul fondo – obbligò Tizio al mantenimento del solo titolo legale e al riconoscimento di tutti i benefici sul terreno a Caio140. I diritti di
quest’ultimo, inoltre, potevano essere fatti valere non solo nei confronti di Tizio, ma di chiunque da questi ricevesse il fondo, diffondendosi, così, in breve tempo, la distinzione tra titolare legale del bene come
owner at law (proprietario secondo le norme del common law) e
beneficiario quale owner in equity (proprietario in base all’equity)141, la
quale, come si vedrà, era destinata ad affermarsi, a seguito della trasformazione dell’uso in trust, anche nell’ambito di tale ultimo istituto.
140 Per un’analisi più dettagliata dell’evoluzione dell’uso in base alle dinamiche del
sistema feudale inglese, si veda PENNER J. E., The Law of Trusts, cit., 9 ss.
141 Sul punto, si veda MARTIN J.E., Hanbury and Martin – Modern Equity, cit., 9 ss, il
quale evidenzia come nella terminologia dell’epoca il titolare del bene prendesse il nome di feoffee to use ed il beneficiario quello di cestui que use.
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Ricostruire nel dettaglio il percorso che ha portato all’evoluzione dell’uso e alla conseguente nascita del trust sarebbe estremamente complesso e non è questa la sede adatta a tale analisi; è importante, tuttavia, richiamare a tal proposito un passaggio storico relativo alla regolamentazione degli usi nel sistema feudale inglese di grande rilevanza ai fini della creazione dell’istituto del trust142.
Lo strumento dell’uso, così come descritto poc’anzi, fu largamente utilizzato, tra le varie finalità, anche allo scopo di evitare il pagamento di alcune delle impose feudali previste soprattutto in materia successoria. Per questo motivo, Enrico VIII, infastidito dal depauperamento delle casse reali, decise di adottare un provvedimento con il quale limitare il ricorso all’uso sui fondi feudali. Venne emanato, così, nel 1535 lo Statue of Uses, con il quale l’impiego dello strumento in esame venne limitato, ma non del tutto escluso, potendo l’uso essere ancora costituito su immobili in affitto o attraverso l’imposizione ai nudi proprietari di un fondo di riscuotere le rate dell’affitto ed i profitti ricavati dallo stesso e di versarli ai beneficiari. Veniva punita, invece, la creazione di un uso passivo su di un fondo libero, con la conseguenza che, nel caso in cui esso venisse ugualmente posto in essere, coloro che
142 Per una più ampia trattazione dell’evoluzione storica dell’uso e della nascita del
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erano stati indicati come beneficiari acquisivano il diritto di proprietà. Allo scopo di porre rimedio a tale limitazione nell’impiego dell’uso, nel XVIII secolo venne elaborato uno stratagemma tecnico, ossia la costituzione di un “doppio uso” mediante il quale si limitava la titolarità del bene in capo a Tizio per l’uso di Caio e, da questi, per l’uso di Sempronio143. In tal modo, si poteva ritenere invalido il primo uso
con la conseguenza che la titolarità del fondo sarebbe passata a Caio per l’uso di Sempronio. Il secondo uso, pienamente valido in virtù di tale meccanismo, prese il nome di trust ed assunse, nel corso degli anni, la forma e la natura che ancora oggi in buona parte lo caratterizzano.