• Non ci sono risultati.

Condizioni e procedure per l'osservazione in forza dell'articolo 40 della convenzione di

2. OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

2.2 Condizioni e procedure per l'osservazione in forza dell'articolo 40 della convenzione di

Osservazione pianificata in anticipo (Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2) Condizioni L'osservazione deve far parte di un'indagine giudiziaria.

La persona sotto osservazione deve essere sospettata di aver partecipato alla commissione di

un reato che può dar luogo ad estradizione16

OPPURE

deve poter condurre all'identificazione o alla localizzazione di una tale persona.

di aver commesso uno dei reati di cui all'articolo 40, paragrafo 7, modificato dalla decisione 2003/725/GAI del Consiglio17

"Motivi particolarmente urgenti" hanno reso impossibile la richiesta

dell'autorizzazione preventiva (p.e.

quando le autorità sono venute a conoscenza del reato per il quale è richiesta l'osservazione/sorveglianza transfrontaliera in una fase talmente avanzata che non sarebbe stato possibile accogliere la richiesta di assistenza neanche se fosse stata trasmessa immediatamente all'autorità centrale).

Può essere effettuata presso tutti i tipi di valichi, terrestri, aerei e marittimi (fatta salva la legislazione nazionale).

16 A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, del

13.12.1957, sono fatti che danno luogo all'estradizione: "i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa." L'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri elenca i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo.

17 Assassinio, omicidio, un reato grave di natura sessuale, incendio doloso, contraffazione e falsificazione di mezzi di pagamento, furto e ricettazione aggravati, estorsione, sequestro di persona e presa di ostaggi, tratta di persone, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, infrazione alle normative in materia di armi e esplosivi, distruzione mediante esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, truffa aggravata, traffico di clandestini, riciclaggio di denaro, traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive, partecipazione a un'organizzazione criminale, nei termini previsti nell'azione comune 98/73/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla possibilità della partecipazione a un'organizzazione

criminale negli Stati membri dell'Unione europea, reati di terrorismo nei termini previsti nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, nella lotta contro il terrorismo.

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Osservazione pianificata in anticipo

(Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2)

Procedura Il passaggio della frontiera è

immediatamente comunicato all'autorità designata dello Stato B.

È trasmessa prima una richiesta di assistenza tramite le autorità (centrali) designate di ciascuno Stato, utilizzando il modulo standard.

Il compito principale delle autorità (centrali) designate dello Stato A è di assicurare che tutte le informazioni disponibili sul luogo in cui si presume sarà effettuata l'osservazione giungano correttamente allo Stato B e di agevolare i contatti tra gli agenti addetti

all'osservazione e le autorità di contrasto.

Le autorità (centrali) designate dello Stato A devono essere in grado di trasmettere la richiesta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

È trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza all'autorità designata utilizzando il modulo standard.

Anche in caso di osservazione urgente, l'autorità centrale designata deve essere sempre considerata il primo canale per la trasmissione di richieste ai sensi

dell'articolo 40. Anche in casi

particolarmente urgenti la sua esperienza e struttura dovrebbero assicurare i migliori risultati nella prevenzione e nell'accertamento di fatti punibili e nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

In casi urgenti, una richiesta di

un'autorità estera può essere ricevuta per via telefonica, ma in tal caso la richiesta deve essere confermata al più presto per iscritto.

L'autorità centrale designata deve

disporre dei recapiti telefonici aggiornati delle autorità di contrasto più vicine alla frontiera.

Le autorità competenti dello Stato B devono essere in grado di esaminare una richiesta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In alcuni Stati membri l'effettuazione di un'osservazione transfrontaliera è

subordinata ad una richiesta di assistenza giudiziaria. Taluni Stati membri esigono pertanto anche una richiesta di assistenza giudiziaria.

Lo Stato B può autorizzare l'osservazione richiesta, assoggettare l'autorizzazione a condizioni o respingere la richiesta.

Lo Stato B risponde sullo stesso modulo che gli è stato trasmesso.

Le condizioni che possono essere imposte riguardano, per esempio, limitazioni geografiche, la limitazione dei veicoli, il porto di armi da fuoco, l'uso di attrezzature fotografiche e audio, l'uso di tecniche di polizia sensibili, ecc.

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Osservazione pianificata in anticipo

(Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2) Lo Stato B può decidere di concedere

l'autorizzazione per un periodo di tempo specifico (p.e. da alcuni giorni ad alcuni mesi).

È necessaria una risposta urgente dello Stato B sull'accoglimento o il

respingimento della richiesta.

In assenza di risposta dello Stato B, l'osservazione urgente deve cessare entro 5 ore dal passaggio della frontiera.

L'autorizzazione deve indicare chiaramente il servizio di contrasto dello Stato B che presterà sostegno all'osservazione.

Solo gli agenti delle autorità designate sono autorizzati ad effettuare un'osservazione transfrontaliera (vedasi l'elenco nelle schede nazionali).

Dopo il passaggio della frontiera

Gli agenti sono soggetti e devono agire conformemente alla legislazione nazionale del paese in cui operano (Stato B).

Gli agenti devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti, ossia le autorità dell'area in cui è effettuata l'osservazione.

In linea generale, tali autorità devono essere informate prima dell'inizio dell'osservazione.

Una volta attraversata la frontiera, gli agenti devono contattare, a seconda delle strutture nazionali, la più vicina autorità responsabile di compiti di polizia (p.e.

un ufficio di polizia o un centro di

cooperazione di polizia e di dogana) o un punto di contatto nazionale (vedansi le schede nazionali).

Gli agenti impegnati nell'osservazione devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

ed essere muniti di un documento attestante l'autorizzazione ad effettuare l'osservazione.

Salvo che lo Stato B vi si opponga espressamente, gli agenti possono portare le armi di ordinanza; il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiedente. (I concetti di legittima difesa e di arma d'ordinanza sono definiti per ciascuno Stato nelle schede nazionali.)

L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato (vedansi le definizioni di cui alle schede nazionali).

Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto. Ciò non osta a che in circostanze eccezionali l'agente possa

intervenire, come qualsiasi cittadino, per prevenire o far cessare un reato.

L'osservazione deve cessare:

= su richiesta dello Stato B, o

= se non è stata ottenuta

l'autorizzazione dello Stato B entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Osservazione pianificata in anticipo

(Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2) Dopo

l'operazione

Una volta conclusa, ogni operazione deve essere oggetto di rapporto alle autorità dello Stato B sulla base del modulo standard.

Può essere richiesta la comparizione personale degli agenti che hanno effettuato l'osservazione.

Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di riunioni di valutazione congiunte tra i servizi interessati in seguito all'osservazione per assicurare che ne siano tratti i debiti insegnamenti, anche per quanto riguarda le procedure seguite.

Le autorità dello Stato B possono chiedere l'assistenza degli agenti distaccati per quanto riguarda il follow-up, le inchieste e le procedure giudiziarie conseguenti all'operazione.

Tutte le autorità designate fanno sistematicamente rapporto ad un'unità centrale nazionale, che deve disporre di statistiche nazionali sui rapporti relativi

all'articolo 40. Queste ultime devono fornire informazioni generali affidabili sulla frequenza e l'efficacia delle operazioni di osservazione, anche in riferimento ad osservazioni nel cui ambito non abbia infine luogo il passaggio della frontiera.

Successivamente può essere utile che le autorità interessate effettuino una

valutazione strategica congiunta dei risultati delle operazioni e redigano un rapporto al riguardo. Sarà così possibile tener conto dell'esperienza acquisita e introdurre miglioramenti.

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

2.3 Condizioni e procedure per la sorveglianza in forza dell'articolo 21 della convenzione

Documenti correlati