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Si allega per le delegazioni il manuale sulle operazioni transfrontaliere approvato dal Gruppo "Cooperazione di polizia".

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(1)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 dicembre 2009 (18.1.2010) (Or. en)

10505/4/09 REV 4

ENFOPOL 157 ENFOCUSTOM 55 CRIMORG 90 COMIX 465

NOTA

del: Segretariato generale

al: Gruppo "Cooperazione di polizia" (Comitato misto UE/Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein)

n. doc. prec.: 10694/07 ENFOPOL 121 COMIX 553 Oggetto: Manuale sulle operazioni transfrontaliere

Si allega per le delegazioni il manuale sulle operazioni transfrontaliere approvato dal Gruppo

"Cooperazione di polizia".

Contenuto del manuale

Il manuale contiene informazioni sui vari tipi di operazioni transfrontaliere che possono aver luogo tra le autorità di contrasto degli Stati membri sulla base di diversi strumenti giuridici (convenzione di Schengen, decisioni di Prüm, ecc.).

Laddove possibile, è fatto riferimento a manuali e siti web esistenti per evitare doppioni e ripetizioni di informazioni già disponibili.

(2)

Le schede nazionali (una per Stato membro) figurano in un addendum al presente manuale

contenente tutte le informazioni pratiche necessarie per l'esecuzione di operazioni transfrontaliere, tra cui:

- le dichiarazioni richieste in base alle disposizioni della convenzione di Schengen e delle decisioni di Prüm;

- tutti i punti di contatto utili per l'attività operativa descritta nel manuale.

Completando le schede, gli Stati membri avranno adempiuto all'obbligo, previsto da varie

disposizioni, di fornire dichiarazioni su tali aspetti. Le schede costituiranno pertanto (parzialmente) il manuale di cui all'articolo 18 della decisione di attuazione di Prüm (2008/616/GAI).

Note importanti

- Le disposizioni degli articoli 39 e 46 non sono comprese nel presente manuale, ma ciò non esclude la possibilità di utilizzare tali articoli come base giuridica valida per le operazioni transfrontaliere ai sensi del presente manuale.

- Il gruppo Europol di esperti di osservazione/sorveglianza valuterà

periodicamente/annualmente le parti pertinenti del presente manuale e le pratiche degli Stati membri in materia di osservazione/sorveglianza e inseguimento e individuerà le buone pratiche nonché gli insegnamenti da trarre1, che, se necessario e opportuno, dovrebbero essere trasmessi al Consiglio (ai relativi organi) affinché ne tenga conto in atti normativi, manuali e/o documenti strategici.

- Va rilevato che alcuni Stati membri (AT e EE) esigono una rogatoria internazionale in aggiunta alla richiesta di osservazione/sorveglianza transfrontaliera.

- Tranne i dati inclusi nelle schede nazionali, il manuale non comprende informazioni su tutti gli accordi e le intese bilaterali degli Stati membri concernenti le operazioni transfrontaliere.

1 Il gruppo di lavoro Europol sull'osservazione/sorveglianza transfrontaliera è disposta a contribuire a tale valutazione.

(3)

- L'elenco di esperti in materia di criminalità connessa con i veicoli di cui all'articolo 5,

paragrafo 3 della decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere2sarà tenuto dal Segretariato generale come documento separato.

- L'elenco di esperti in materia di prevenzione della criminalità è tenuto dal Segretariato dell'EUCPN sul sito web dell'EUCPN: http://www.eupm.org.

- L'elenco di contatti per la formazione di polizia è stato soppresso in quanto la rete CEPOL fornisce tali contatti, tra l'altro, attraverso il sito web della CEPOL.

- Non sono tenuti elenchi dei punti di contatto per la sicurezza privata né dei punti di contatto per le persone scomparse.

Il Segretariato del Consiglio fornirà un aggiornamento annuale del manuale e delle schede e a tal fine invierà ogni anno un promemoria alle delegazioni con la richiesta di verificare i dati. Saranno possibili eccezioni in caso di modifiche rilevanti.

Oltre alla diffusione del presente manuale da parte degli Stati membri, si invitano Europol e la CEPOL ad assicurare la diffusione e "pubblicazione" adeguate del manuale tra le autorità di contrasto.

* *

*

2 GU L 389 del 30.12.2004, pag. 28.

(4)

SOMMARIO

SOMMARIO

0. INTRODUZIONE... 6

1. STRUTTURE DI COOPERAZIONE... 11

2. OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA... 13

2.1. Disposizioni generali... 13

2.2 Condizioni e procedure per l'osservazione in forza dell'articolo 40 della convenzione di Schengen... 14

2.3 Condizioni e procedure per la sorveglianza in forza dell'articolo 21 della convenzione Napoli II... 18

2.4 Condizioni e procedure per l'osservazione/sorveglianza in forza di accordi bilaterali... 18

2.5 Consegne controllate che richiedono un'attività di osservazione/sorveglianza ... 18

3. INSEGUIMENTO... 21

3.1 Disposizioni generali... 21

3.2 Condizioni e procedure per l'inseguimento in forza dell'articolo 41 della convenzione di Schengen ... 22

3.3 Condizioni e procedure per l'inseguimento in forza dell'articolo 20 della convenzione Napoli II ... 24

4. OPERAZIONI CONGIUNTE... 25

4.1 Disposizioni generali ... 25

4.2 Pattugliamenti congiunti ... 29

4.3 Assistenza in caso di catastrofi e incidenti gravi... 30

4.4 Cooperazione in occasione delle partite di calcio internazionali ... 31

4.5 Cooperazione in occasione di eventi importanti... 31

4.6 Protezione delle personalità... 33

4.7 Cooperazione tra unità speciali d’intervento... 33

4.8 Condizioni e procedure per operazioni congiunte in forza di accordi bilaterali ... 34

(5)

SOMMARIO

5. INDAGINI COMUNI... 35

5.1 Squadre investigative comuni (SIC) ... 35

5.2 Squadre investigative speciali comuni... 37

5.3 Indagini speculari o parallele ... 38

5.4 Ricorso ad agenti sotto copertura e informatori ... 38

Allegati Moduli · Richiesta di assistenza ai fini dell'osservazione transfrontaliera... 39

· Rapporto finale sull'operazione di osservazione transfrontaliera... 41

· Richiesta di consegna controllata transfrontaliera... 42

· Rapporto finale sulla consegna controllata transfrontaliera... 44

Le schede nazionali sono contenute nel doc. 10505/4/09 REV 4 ADD 1

(6)

INTRODUZIONE 0. INTRODUZIONE

Il presente manuale descrive vari tipi di operazioni transfrontaliere che sono o possono essere organizzate dalle autorità di contrasto sulla base di diversi strumenti giuridici. Ai fini del presente manuale, s'intende per "operazione transfrontaliera" un'operazione di contrasto nel cui ambito agenti di uno Stato membro (co-)operano sul territorio di un altro Stato membro.

Il manuale mira a fornire linee guida, o almeno indicazioni, sul modo in cui utilizzare detti diversi strumenti, il che dovrebbe portare, in prospettiva, ad una più uniforme attuazione in tutto il territorio UE e Schengen. Esso dovrebbe facilitare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri precisando le disposizioni giuridiche con linee guida pratiche e più dettagliate, comprese le migliori pratiche individuate.

Tranne gli accordi bilaterali, il primo e principale strumento giuridico inteso a disciplinare la cooperazione nelle attività di contrasto, comprese le operazioni transfrontaliere, è stata la

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 19 giugno 1990 (CAS, "Convenzione di Schengen"3), che prevede la totale eliminazione, giuridicamente vincolante, dei controlli delle persone alle frontiere comuni delle parti contraenti, creando così uno spazio di libera circolazione delle persone.

Tuttavia, la convenzione contempla altresì una serie di misure compensative volte a salvaguardare da eventuali carenze di sicurezza derivanti dall'eliminazione dei controlli alle frontiere. L'intensificazione della cooperazione di polizia è una delle più importanti tra tali misure.

La cooperazione di polizia comprende in particolare:

- la reciproca assistenza ai fini della prevenzione e dell'accertamento di reati;

- l'osservazione/sorveglianza transfrontaliera;

- l'inseguimento transfrontaliero;

- la comunicazione, in casi particolari, di informazioni ai fini della prevenzione di futuri reati e di reati o minacce contro l'ordine e la sicurezza pubblici;

- lo scambio di informazioni ai fini di un'efficace esecuzione dei controlli e delle osservazioni/sorveglianze alle frontiere esterne;

3 Il testo della CAS è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(7)

INTRODUZIONE - il distacco di funzionari di collegamento;

- l'intensificazione della cooperazione di polizia nelle zone di frontiera attraverso intese ed accordi bilaterali;

- l'istituzione e la gestione del sistema comune d'informazione SIS.

Il presente manuale riguarda soltanto le operazioni transfrontaliere ma non le varie forme di scambio di informazioni previste dalle disposizioni della convenzione di Schengen, che sono oggetto del manuale sullo scambio di informazioni (documento non ancora elaborato).

Prendendo le mosse da vari accordi bilaterali e multilaterali tra taluni Stati membri che prevedevano una più ampia cooperazione tra le rispettive autorità di contrasto, nel 2008 il Consiglio ha adottato la decisione sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera4, anche nota come "decisione di Prüm" in quanto integra parte del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'UE. Oltre a disposizioni sullo scambio d'informazioni, tale decisione prevede:

- pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici e la prevenzione di reati;

- l'assistenza durante assembramenti, catastrofi e incidenti gravi, comprendente eventualmente l'invio di funzionari, specialisti e consulenti e la messa a disposizione di attrezzature.

Esistono inoltre vari altri strumenti giuridici che prevedono la partecipazione di agenti dei servizi di contrasto ad operazioni di e/o in un altro Stato membro, come la "convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale"5e la decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni6, la "convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra

amministrazioni doganali"7e, in alcuni casi, accordi bilaterali o multilaterali di portata molto ampia tra un numero limitato di Stati membri (nella maggior parte dei casi limitrofi).

4 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

5 Convenzione, stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1).

6 Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

7 Convenzione del 18.12.1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1 e GU C 165 del 30.5.1998, pag. 24).

(8)

INTRODUZIONE Infine, il presente documento rinvia a manuali, linee guida e migliori pratiche elaborati per facilitare e migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto in ordine ad operazioni con aspetti

transfrontalieri.

Il presente manuale non comprende tuttavia le attività delle squadre di intervento rapido alle frontiere8.

Esso non ha ad oggetto le misure che devono essere adottate a supporto delle operazioni

transfrontaliere, per esempio sul piano della radiocomunicazione e della comunicazione in generale (competenze linguistiche, formazione sulle procedure di cooperazione, ecc.), né comprende

informazioni sul ricorso a particolari tecniche investigative di polizia. Informazioni sulla possibilità di ricorrere a tali tecniche nel quadro di operazioni transfrontaliere possono essere ottenute dalle autorità centrali nazionali.

Il presente manuale tralascia inoltre gli aspetti correlati derivanti da un'operazione transfrontaliera, quali la trasmissione di informazioni o la comunicazione di elementi di prova o di intelligence, né ha ad oggetto le opzioni disponibili per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria fornita tramite assistenza giudiziaria, attraverso Eurojust e altre misure.

8 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30).

(9)

INTRODUZIONE Tabella di partecipazione

La partecipazione all'attuazione della cooperazione transfrontaliera contemplata dal presente manuale varia da uno Stato membro all'altro in funzione del periodo di partecipazione e delle differenze nelle pertinenti basi giuridiche.

La seguente tabella fornisce lo stato all'1/12/2009.

SM Osservazione Schengen Inseguimento Schengen Operazioni congiunte e assistenza (decisione di) Prüm9 Assistenza urgente trattato di Prüm10 Napoli II

BE X X X X X

BG (non ancora) (non ancora) X X X

CZ X X X X

DK X X X X

DE X X X X X

EE X X X X X

IE --- X X

EL X X X X

ES X X X X X

FR X X X X X

IT X X X X X

CY (non ancora) ---- (non ancora) X

LV X X X X

LT X X X X

LU X X X X X

HU X X X X

MT X ---- X X

9 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

10 Trattato di Prüm riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in

particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Sono considerati solo gli Stati membri che hanno firmato il trattato di Prüm.

(10)

INTRODUZIONE

SM Osservazione Schengen Inseguimento Schengen Operazioni congiunte e assistenza (decisione di) Prüm9 Assistenza urgente trattato di Prüm10 Napoli II

NL X X X X X

AT X X X X X

PL X X X X

PT X X X X X

RO (non ancora) (non ancora) X X X

SI X X X X X

SK X X X X X

FI X X X X X

SE X X (non ancora) X

UK X --- X X

IC X X (non ancora)11 n.d. n.d.

LI (non ancora) (non ancora) n.d. n.d. n.d.

NO X X (non ancora)12 n.d. n.d.

CH X X n.d. n.d. n.d.

11 Sulla base di un accordo specifico da concludersi tra l'UE e l'Islanda e la Norvegia.

12 Sulla base di un accordo specifico da concludersi tra l'UE e l'Islanda e la Norvegia.

(11)

STRUTTURE DI COOPERAZIONE

1. STRUTTURE DI COOPERAZIONE

Molti strumenti giuridici riguardanti la cooperazione nelle attività di contrasto hanno richiesto l'istituzione di un'autorità/un organo/un ufficio centrale o di un punto di contatto nazionale.

Al fine di assicurare il coordinamento e facilitare i contatti per gli altri Stati membri, è stato stabilito come migliore pratica che gli Stati membri adottino il principio dello "sportello unico" per la

cooperazione internazionale nelle attività di contrasto, il che implica che i vari uffici e punti di contatto, in particolare quelli principali come l'ufficio SIRENE, l'unità nazionale Europol (UNE), l'ufficio centrale nazionale Interpol e l'ufficio responsabile delle rete dei funzionari di collegamento, siano integrati in un unico ufficio. Linee guida e buone pratiche per l'istituzione e l'organizzazione di tali uffici integrati sono esposte nel manuale delle buone pratiche concernenti le unità di

cooperazione internazionale di polizia a livello nazionale (Manual of Good Practices concerning the International Police Cooperation Units at National Level; doc. 7968/08 + COR 1 e 2).

Ciò non preclude che gli esperti competenti conducano operazioni specifiche e che tali esperti abbiano contatti diretti e creino reti. Tuttavia, qualora le autorità locali ignorino a quali esperti rivolgersi per un caso specifico, dovrebbe essere inviata una richiesta all'ufficio integrato che può opportunamente trasmetterla alle autorità competenti.

L'esistenza e le competenze delle autorità centrali/dell'ufficio integrato non implicano che tutte le attività debbano essere centralizzate. Al contrario, conformemente al principio di sussidiarietà, le attività dovrebbero essere svolte al livello in cui sia assicurata la maggiore efficacia. Contatti diretti tra esperti nei casi opportuni rappresentano un'ulteriore possibilità di cooperazione.

Le attività dei centri di cooperazione di polizia e di dogana (CCPD) rivestono pertanto la massima importanza per la cooperazione transfrontaliera nelle regioni lungo le frontiere interne. In tale contesto, gli Stati membri possono decidere di designare il loro CCPD come autorità destinataria delle richieste di cooperazione transfrontaliera (p.e. richieste di osservazione/sorveglianza o di inseguimento).

Il documento 13815/08 contiene linee guida per l'istituzione e il funzionamento di tali CCPD.

(12)

STRUTTURE DI COOPERAZIONE

Un altro tipo di "struttura" per la cooperazione transfrontaliera, riguardante principalmente lo scambio di informazioni ma utilizzabile anche per l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni transfrontaliere, è il distacco di funzionari di collegamento in altri Stati membri. Un documento distinto, il compendio sui funzionari di collegamento dei servizi di contrasto (Compendium on law enforcement liaison officers; doc. 10504/2/09 REV 2) illustra le attività e i compiti dei funzionari di collegamento e contiene un elenco di tali funzionari.

(13)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

2. OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

2.1. Disposizioni generali

Principio

L'osservazione/sorveglianza transfrontaliera è un'operazione in cui un'attività di

osservazione/sorveglianza svolta in uno Stato (A -"Stato richiedente") è proseguita sul territorio di un altro Stato (B - "Stato richiesto") o dagli agenti che hanno iniziato l'osservazione/sorveglianza o dagli agenti dello Stato B. L'osservazione/sorveglianza può estendersi a vari Stati.

L'osservazione/sorveglianza transfrontaliera può avere quale base giuridica:

- l'articolo 4013della convenzione di Schengen14, che distingue tra

· osservazione/sorveglianza pianificata in anticipo, ossia previa autorizzazione dello Stato B, e

· osservazione/sorveglianza urgente, ossia senza la previa autorizzazione dello Stato B;

- l'articolo 21 della "convenzione Napoli II";15

- accordi bilaterali, che nella maggior parte dei casi ampliano le possibilità di

osservazione/sorveglianza rispetto alle summenzionate disposizioni UE e/o consentono un'osservazione/sorveglianza qualora non siano soddisfatti i relativi criteri.

Naturalmente, l'osservazione/sorveglianza transfrontaliera è effettuata a condizioni molto rigorose, compreso l'accordo dello Stato B, e secondo procedure standard.

Poiché le condizioni variano a seconda della base giuridica interessata, è opportuno procedere ad una disamina dei vari regimi per individuare quello più appropriato/vantaggioso per ciascun caso.

In tal senso, l'osservazione/sorveglianza transfrontaliera in forza della convenzione Napoli II si limita alle infrazioni doganali, ma le condizioni procedurali per l'effettuazione di tale

osservazione/sorveglianza possono, a seconda del caso, essere più efficaci/vantaggiose.

Disposizioni pratiche, protezione e responsabilità

Vedansi i punti pertinenti nel capitolo 4.1 del presente manuale.

13 Modificato dalla decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2.10.2003 (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37).

14 Il testo della CAS è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

15 Convenzione del 18.12.1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1 e GU C 165 del 30.5.1998, pag. 24).

(14)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

2.2 Condizioni e procedure per l'osservazione in forza dell'articolo 40 della convenzione di Schengen

Osservazione pianificata in anticipo (Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2) Condizioni L'osservazione deve far parte di un'indagine giudiziaria.

La persona sotto osservazione deve essere sospettata di aver partecipato alla commissione di

un reato che può dar luogo ad estradizione16

OPPURE

deve poter condurre all'identificazione o alla localizzazione di una tale persona.

di aver commesso uno dei reati di cui all'articolo 40, paragrafo 7, modificato dalla decisione 2003/725/GAI del Consiglio17

"Motivi particolarmente urgenti" hanno reso impossibile la richiesta

dell'autorizzazione preventiva (p.e.

quando le autorità sono venute a conoscenza del reato per il quale è richiesta l'osservazione/sorveglianza transfrontaliera in una fase talmente avanzata che non sarebbe stato possibile accogliere la richiesta di assistenza neanche se fosse stata trasmessa immediatamente all'autorità centrale).

Può essere effettuata presso tutti i tipi di valichi, terrestri, aerei e marittimi (fatta salva la legislazione nazionale).

16 A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, del

13.12.1957, sono fatti che danno luogo all'estradizione: "i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa." L'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri elenca i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo.

17 Assassinio, omicidio, un reato grave di natura sessuale, incendio doloso, contraffazione e falsificazione di mezzi di pagamento, furto e ricettazione aggravati, estorsione, sequestro di persona e presa di ostaggi, tratta di persone, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, infrazione alle normative in materia di armi e esplosivi, distruzione mediante esplosivi, trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, truffa aggravata, traffico di clandestini, riciclaggio di denaro, traffico illecito di sostanze nucleari e radioattive, partecipazione a un'organizzazione criminale, nei termini previsti nell'azione comune 98/73/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla possibilità della partecipazione a un'organizzazione

criminale negli Stati membri dell'Unione europea, reati di terrorismo nei termini previsti nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, nella lotta contro il terrorismo.

(15)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Osservazione pianificata in anticipo

(Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2)

Procedura Il passaggio della frontiera è

immediatamente comunicato all'autorità designata dello Stato B.

È trasmessa prima una richiesta di assistenza tramite le autorità (centrali) designate di ciascuno Stato, utilizzando il modulo standard.

Il compito principale delle autorità (centrali) designate dello Stato A è di assicurare che tutte le informazioni disponibili sul luogo in cui si presume sarà effettuata l'osservazione giungano correttamente allo Stato B e di agevolare i contatti tra gli agenti addetti

all'osservazione e le autorità di contrasto.

Le autorità (centrali) designate dello Stato A devono essere in grado di trasmettere la richiesta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

È trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza all'autorità designata utilizzando il modulo standard.

Anche in caso di osservazione urgente, l'autorità centrale designata deve essere sempre considerata il primo canale per la trasmissione di richieste ai sensi

dell'articolo 40. Anche in casi

particolarmente urgenti la sua esperienza e struttura dovrebbero assicurare i migliori risultati nella prevenzione e nell'accertamento di fatti punibili e nel mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale.

In casi urgenti, una richiesta di

un'autorità estera può essere ricevuta per via telefonica, ma in tal caso la richiesta deve essere confermata al più presto per iscritto.

L'autorità centrale designata deve

disporre dei recapiti telefonici aggiornati delle autorità di contrasto più vicine alla frontiera.

Le autorità competenti dello Stato B devono essere in grado di esaminare una richiesta 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In alcuni Stati membri l'effettuazione di un'osservazione transfrontaliera è

subordinata ad una richiesta di assistenza giudiziaria. Taluni Stati membri esigono pertanto anche una richiesta di assistenza giudiziaria.

Lo Stato B può autorizzare l'osservazione richiesta, assoggettare l'autorizzazione a condizioni o respingere la richiesta.

Lo Stato B risponde sullo stesso modulo che gli è stato trasmesso.

Le condizioni che possono essere imposte riguardano, per esempio, limitazioni geografiche, la limitazione dei veicoli, il porto di armi da fuoco, l'uso di attrezzature fotografiche e audio, l'uso di tecniche di polizia sensibili, ecc.

(16)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Osservazione pianificata in anticipo

(Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2) Lo Stato B può decidere di concedere

l'autorizzazione per un periodo di tempo specifico (p.e. da alcuni giorni ad alcuni mesi).

È necessaria una risposta urgente dello Stato B sull'accoglimento o il

respingimento della richiesta.

In assenza di risposta dello Stato B, l'osservazione urgente deve cessare entro 5 ore dal passaggio della frontiera.

L'autorizzazione deve indicare chiaramente il servizio di contrasto dello Stato B che presterà sostegno all'osservazione.

Solo gli agenti delle autorità designate sono autorizzati ad effettuare un'osservazione transfrontaliera (vedasi l'elenco nelle schede nazionali).

Dopo il passaggio della frontiera

Gli agenti sono soggetti e devono agire conformemente alla legislazione nazionale del paese in cui operano (Stato B).

Gli agenti devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti, ossia le autorità dell'area in cui è effettuata l'osservazione.

In linea generale, tali autorità devono essere informate prima dell'inizio dell'osservazione.

Una volta attraversata la frontiera, gli agenti devono contattare, a seconda delle strutture nazionali, la più vicina autorità responsabile di compiti di polizia (p.e.

un ufficio di polizia o un centro di

cooperazione di polizia e di dogana) o un punto di contatto nazionale (vedansi le schede nazionali).

Gli agenti impegnati nell'osservazione devono essere in grado di comprovare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

ed essere muniti di un documento attestante l'autorizzazione ad effettuare l'osservazione.

Salvo che lo Stato B vi si opponga espressamente, gli agenti possono portare le armi di ordinanza; il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiedente. (I concetti di legittima difesa e di arma d'ordinanza sono definiti per ciascuno Stato nelle schede nazionali.)

L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato (vedansi le definizioni di cui alle schede nazionali).

Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare né arrestare la persona che ne è oggetto. Ciò non osta a che in circostanze eccezionali l'agente possa

intervenire, come qualsiasi cittadino, per prevenire o far cessare un reato.

L'osservazione deve cessare:

= su richiesta dello Stato B, o

= se non è stata ottenuta

l'autorizzazione dello Stato B entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

(17)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Osservazione pianificata in anticipo

(Articolo 40, paragrafo 1)

Osservazione urgente (Articolo 40, paragrafo 2) Dopo

l'operazione

Una volta conclusa, ogni operazione deve essere oggetto di rapporto alle autorità dello Stato B sulla base del modulo standard.

Può essere richiesta la comparizione personale degli agenti che hanno effettuato l'osservazione.

Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di riunioni di valutazione congiunte tra i servizi interessati in seguito all'osservazione per assicurare che ne siano tratti i debiti insegnamenti, anche per quanto riguarda le procedure seguite.

Le autorità dello Stato B possono chiedere l'assistenza degli agenti distaccati per quanto riguarda il follow-up, le inchieste e le procedure giudiziarie conseguenti all'operazione.

Tutte le autorità designate fanno sistematicamente rapporto ad un'unità centrale nazionale, che deve disporre di statistiche nazionali sui rapporti relativi

all'articolo 40. Queste ultime devono fornire informazioni generali affidabili sulla frequenza e l'efficacia delle operazioni di osservazione, anche in riferimento ad osservazioni nel cui ambito non abbia infine luogo il passaggio della frontiera.

Successivamente può essere utile che le autorità interessate effettuino una

valutazione strategica congiunta dei risultati delle operazioni e redigano un rapporto al riguardo. Sarà così possibile tener conto dell'esperienza acquisita e introdurre miglioramenti.

(18)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

2.3 Condizioni e procedure per la sorveglianza in forza dell'articolo 21 della convenzione Napoli II

Il principio e le condizioni per la sorveglianza ordinaria e particolarmente urgente di cui all'articolo 21 della convenzione Napoli II figurano nel prontuario della convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali.

2.4 Condizioni e procedure per l'osservazione/sorveglianza in forza di accordi bilaterali

Tutti gli Stati membri hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali con gli Stati limitrofi concernenti l'osservazione/sorveglianza transfrontaliera. Molto spesso tali accordi precisano le modalità esatte dell'osservazione/sorveglianza transfrontaliera tra gli Stati interessati, enunciando le esatte condizioni spaziali e temporali, condizioni concernenti il porto d'armi, ecc. In molti casi, tali accordi bilaterali ampliano le possibilità di osservazione/sorveglianza transfrontaliera rispetto alle disposizioni dell'UE, per esempio estendendo l'ambito dei reati per i quali può essere effettuata un'osservazione/sorveglianza transfrontaliera.

2.5 Consegne controllate che richiedono un'attività di osservazione/sorveglianza

Definizione

La consegna controllata è un metodo nel cui ambito si permette che spedizioni illecite o sospette di sostanze o oggetti o di loro sostituti escano, attraversino, o entrino nel territorio di uno o più paesi con il benestare e sotto la supervisione delle autorità competenti al fine di individuare le persone coinvolte in fatti delittuosi.

Esistono diversi tipi di consegne controllate a seconda della legislazione nazionale. Non tutti gli Stati membri praticano tutti i tipi di consegne controllate, le quali possono essere realizzate:

- con agenti sotto copertura;

- con controllo fisico;

- senza controllo fisico;

- con ricorso ad informatori;

- con uso di sostituti.

(19)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA Una consegna controllata può essere effettuata con la parziale sostituzione della spedizione, il che presenta il vantaggio di ridurre al minimo i rischi di dispersione della spedizione in caso di

insuccesso dell'operazione e, nel contempo, di lasciare un quantitativo sufficiente della stessa per il perseguimento.

Sebbene l'accento sia stato posto principalmente sulle consegne controllate di stupefacenti, va rilevato che operazioni analoghe sono autorizzate nella maggior parte degli Stati membri per il controllo di altre merci.

Condizioni e gestione

Consegna controllata

Condizioni Le consegne controllate sono effettuate sulla base di accordi bilaterali o

multilaterali tra gli Stati interessati e/o delle legislazioni nazionali interessate (cfr.

l'articolo 11 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope18, l'articolo 12 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale19e l'articolo 22 della convenzione Napoli II).

Una consegna controllata può essere effettuata se è preventivamente autorizzata.

Se la consegna controllata interessa più di due Stati, l'autorizzazione deve essere ottenuta dagli Stati di transito e di destinazione.

La particolari condizioni e procedure di approvazione per l'autorizzazione di una consegna controllata variano da uno Stato membro all'altro (cfr. il manuale Europol, che può essere ottenuto presso le unità nazionali Europol, e il prontuario della convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali).

Possono essere utilizzate tecniche speciali purché il metodo sia legale nello Stato richiesto.

18 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html

19 Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, pubblicato nella GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

(20)

OSSERVAZIONE/SORVEGLIANZA TRANSFRONTALIERA

Procedure Considerato che la gestione delle consegne controllate è un compito complesso, dal punto di vista sia pratico sia normativo, tali casi dovrebbero essere trattati da punti di contatto e unità specializzati.

Informazioni fondamentali richieste allo Stato che effettua una consegna controllata:

· motivo e antecedenti dell'operazione;

· esposizione dei fatti che giustificano l'operazione;

· tipo di prodotti e quantitativo;

· altre merci;

· punto di ingresso previsto nello Stato richiesto e, se opportuno, informazioni sull'uscita dallo Stato richiesto;

· trasporto e itinerario previsti;

· identità della persona sospetta (nome e cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza, descrizione fisica);

· autorità che ha autorizzato l'operazione;

· nome dell'agente competente incaricato dell'operazione e modalità di contatto (comunicazione, trasporto...);

· se necessario, indicazione delle autorità doganali coinvolte;

· informazioni su tecniche di polizia speciali.

Operazione Lo Stato di destinazione è responsabile della direzione e del controllo dell'operazione nel suo territorio ed è legittimato ad intervenire.

Follow-up Sarebbe utile che i servizi di contrasto partecipanti all'operazione effettuassero una valutazione congiunta e presentassero un rapporto sui risultati della stessa.

Tale rapporto è elaborato sotto la responsabilità dello Stato richiedente/che ha diretto l'operazione.

L'esperienza acquisita consentirebbe di apportare miglioramenti effettivi e nel contempo di conoscere le normative, i metodi e le priorità degli altri Stati.

(21)

INSEGUIMENTO

3. INSEGUIMENTO (Convenzione di Schengen, articolo 41)

3.1 Disposizioni generali

Principio

Un inseguimento transfrontaliero è il proseguimento dell'inseguimento di persone sospettate di aver commesso un determinato reato o colte in flagranza di commissione di tale reato, con

attraversamento di una frontiera nazionale, in un altro Stato membro (Stato B).

Possono costituire la base giuridica dell'inseguimento transfrontaliero:

- l'articolo 41 della convenzione di Schengen, che consente agli agenti che inseguono una persona colta in flagranza di commissione20di determinati reati di continuare l'inseguimento sul territorio di uno Stato Schengen con cui il loro Stato ha una frontiera terrestre comune;

- l'articolo 20 della convenzione Napoli II21;l'inseguimento in virtù della convenzione Napoli II può essere effettuato sia attraverso la frontiera terrestre, sia attraverso quella marittima;

- accordi bilaterali, i quali nella maggior parte dei casi ampliano le possibilità di inseguimento rispetto alle summenzionate disposizioni UE e/o qualora non siano rispettati i criteri per tale inseguimento.

Questa operazione, che a causa della sua natura intrinseca non richiede un'autorizzazione

preventiva, è soggetta a condizioni molto rigorose e a modalità precise. Talune di queste condizioni e modalità sono di portata generale, altre sono specifiche a ciascun paese e sono stabilite in

dichiarazioni unilaterali.

A norma della convenzione di Schengen, ciascuno Stato è libero di scegliere tra due opzioni per quanto concerne i reati che possono dar luogo ad un inseguimento ed è libero di limitare i poteri degli agenti impegnati nell'inseguimento (potere di procedere al fermo o no, limitazioni della portata e della durata dell'inseguimento).

20 Il testo della CAS è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

21 Convenzione del 18.12.1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1 e GU C 165 del 30.5.1998, pag. 24).

(22)

INSEGUIMENTO

Poiché le condizioni variano a seconda della base giuridica, è opportuno procedere ad una disamina dei vari regimi per individuare quello più appropriato/vantaggioso per ciascun caso.

In tal senso, l'inseguimento transfrontaliero in forza della convenzione Napoli II si limita alle infrazioni doganali ma le condizioni procedurali per l'esecuzione di tale inseguimento possono, a seconda del caso, essere più efficaci/vantaggiose.

Protezione e responsabilità

Vedansi i punti pertinenti del capitolo 4.1 del presente manuale.

3.2 Condizioni e procedure per l'inseguimento in forza dell'articolo 41 della convenzione di Schengen

Inseguimento

Condizioni L'inseguimento può essere effettuato soltanto attraverso le frontiere terrestri.

Solo gli agenti delle autorità designate possono esercitare il potere di inseguimento (vedansi le schede nazionali)

Condizioni legate al tipo di reato: ciascuno Stato può scegliere tra due opzioni per il tipo di reato che consente l'esercizio del potere di inseguimento: l'elenco

restrittivo dei reati di cui all'articolo 41, paragrafo 4, lettera a) o i reati che possono dar luogo ad estradizione 22.

Occorre far riferimento alle schede nazionali per conoscere l'opzione scelta da ciascuno Stato. Tuttavia, le seguenti condizioni si applicano in tutti gli Stati:

= l'interessato deve essere stato colto in flagranza di commissione di uno dei reati o di partecipazione ad uno di essi

= l'inseguimento è altresì autorizzato quando l'interessato è in stato di arresto provvisorio o sta scontando una pena privativa della libertà;

22 A norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, del

13.12.1957, sono fatti che danno luogo all'estradizione: "i fatti puniti, dalle leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta, con una pena restrittiva della libertà o con una misura di sicurezza restrittiva della libertà nel massimo non inferiore ad un anno o con una pena più severa." L'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri elenca i reati che danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo.

(23)

INSEGUIMENTO

Condizioni per l'inseguimento:

= non è stato possibile avvertire previamente le autorità richieste a motivo della particolare urgenza

= o le autorità sono state avvertite ma non hanno potuto riprendere l'inseguimento in tempo

= gli agenti impegnati nell'inseguimento consultano le autorità dello Stato richiesto al più tardi all'atto dell'attraversamento della frontiera

= l'inseguimento cessa non appena lo Stato richiesto lo richieda.

Vi sono tre tipi di restrizioni che possono essere imposte al potere di inseguimento, che ogni singolo Stato è libero di scegliere:

- restrizione territoriale: taluni Stati autorizzano l'inseguimento in tutto il loro territorio, altri lo autorizzano solo per un determinato numero di chilometri dalla frontiera

- restrizione temporale: l'inseguimento deve essere sospeso dopo un certo periodo di tempo

- restrizione dei poteri degli agenti impegnati nell'inseguimento: taluni Stati li autorizzano a procedere al fermo delle persone e ad interrogarle, altri no.

Resta impregiudicato il diritto di arrestare un proprio cittadino nello Stato sul cui territorio ha luogo l'inseguimento qualora il reo sia colto in flagranza di reato. Le varie situazioni giuridiche e restrizioni di ciascuno Stato sono riportate nelle schede nazionali.

Durante l'inseguimento

È obbligatorio informare le autorità dello Stato B (Stato sul cui territorio ha luogo l'inseguimento) al più tardi all'atto dell'attraversamento della frontiera. Ciò deve essere effettuato contattando

= la prima autorità di polizia dello Stato interessato

= o una delle autorità di collegamento designate dallo Stato interessato (vedasi capitolo 5, in ciascuna scheda nazionale)

Secondo le migliori pratiche, non appena si rendono conto della possibilità che si attraversi una frontiera, gli agenti impegnati nell'inseguimento dovrebbero informare le proprie autorità centrali, le quali a loro volta contatteranno i loro omologhi.

Gli agenti devono agire conformemente al diritto nazionale dello Stato in cui operano e attenersi alle istruzioni delle autorità localmente competenti.

Il potere di esercizio delle prerogative in materia di circolazione stradale è concesso agli agenti impegnati nell'inseguimento conformemente al diritto nazionale dello Stato B (se del caso, vedansi schede nazionali per la situazione giuridica)

L'inseguimento deve cessare a richiesta delle autorità dello Stato B.

Gli agenti devono essere in possesso della tessera o carta di servizio ed essere facilmente identificabili (uniforme, bracciale, veicolo, ecc.)

Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: l'uso delle stesse è vietato salvo in caso di legittima difesa ai sensi del diritto nazionale dello Stato B (cfr. definizioni nelle schede nazionali)

L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato (cfr.

definizioni nelle schede nazionali).

La persona fermata deve essere consegnata alle autorità localmente competenti.

(24)

INSEGUIMENTO

Ad avvenuto inseguimento

Se la persona viene fermata, può essere trattenuta per essere interrogata dalla autorità competenti locali, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

Se la persona viene fermata e non è un cittadino del paese in cui si è proceduto al fermo, essa deve essere rilasciata sei ore dopo il fermo se non è pervenuto un mandato di arresto provvisorio a scopo di estradizione (le ore tra la mezzanotte e le nove non sono calcolate)

Le persone fermate possono subire soltanto una perquisizione di sicurezza al fine di essere condotte dinanzi alle autorità locali. Possono essere ammanettate e gli oggetti che recano con loro possono essere sequestrati.

Gli agenti interessati devono presentarsi dinanzi alle autorità localmente

competenti e fare rapporto dopo ogni inseguimento, indipendentemente dall'esito;

su richiesta delle autorità localmente competenti, gli agenti devono restare a disposizione e fornire, se richiesta, assistenza per quanto riguarda il seguito dato all'operazione, le indagini e le procedure giudiziarie.

3.3 Condizioni e procedure per l'inseguimento in forza dell'articolo 20 della convenzione Napoli II

Il principio e le condizioni per l'inseguimento di cui all'articolo 20 della convenzione Napoli II figurano nel prontuario della convenzione Napoli II relativa alla mutua assistenza e alla

cooperazione tra amministrazioni doganali.

(25)

OPERAZIONI CONGIUNTE

4. OPERAZIONI CONGIUNTE

Ai fini del presente manuale, per "operazioni congiunte" si intendono azioni nel settore dell'ordine e della sicurezza pubblici e prevenzione della criminalità, condotte congiuntamente da due o più Stati membri, nell'ambito delle quali agenti di uno Stato membro operano sul territorio di un altro Stato membro 23.

Esse non comprendono o riguardano indagini penali.

Poiché l'organizzazione di operazioni congiunte dipende in ampia misura dalla legislazione nazionale e dalle esigenze operative locali, il presente documento contiene soltanto linee guida riguardanti le operazioni congiunte più tipiche e non elenca pertanto in modo esaustivo tutti i tipi di operazioni congiunte che gli Stati membri possono decidere di attuare.

La cooperazione non viene limitata agli Stati limitrofi, ma può aver luogo anche tra Stati che non hanno una frontiera comune e/o Stati di transito.

4.1 Disposizioni generali

L'articolo 17 della "decisione di Prüm"24prevede che "per potenziare la cooperazione di polizia, le autorità competenti (...) possono, al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in cui funzionari o altri agenti designati di altri Stati membri ("funzionari") partecipano ad operazioni nel territorio di uno Stato membro."

L'ampia sfera di applicazione dell'articolo 17 consente operazioni di terra, mare e aria.

Le disposizioni in questione lasciano comunque ampia libertà agli Stati membri relativamente alla definizione della portata, dell'oggetto e delle condizioni delle loro operazioni congiunte e alla decisione di effettuarle o no.

23 Talvolta si utilizzano i termini "azioni congiunte" e "operazioni ad alto impatto",

generalmente per indicare azioni e operazioni coordinate, nell'ambito delle quali in due o più Stati membri si dedica particolare attenzione ad un determinato tipo di comportamento illecito e/o attività criminale nel corso di un determinato periodo. Questo tipo di azioni non è preso in considerazione nel presente manuale in quanto, di norma, non implica che gli agenti di uno Stato membro operino sul territorio di un altro Stato membro.

24 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(26)

OPERAZIONI CONGIUNTE Si forniscono qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipi di operazioni che possono essere effettuate sulla base dell'articolo 17 della decisione di Prüm, secondo la decisione dei singoli Stati membri:

- pattugliamenti congiunti

- assistenza a turisti sulla strada e negli uffici di polizia, protezione di siti turistici - controlli stradali comuni

- scorta di tifosi

- controlli delle persone e dei documenti

- assistenza, durante brevi periodi di detenzione, per fini identificativi in occasione di eventi specifici

- ricorso a unità cinofile e conduttori cinofili per verifiche di sicurezza - scorta di trasporti pericolosi (per esempio, nucleari)

- assistenza (reciproca) in caso di eventi di rilievo (vertice G8, campionato mondiale di calcio) - invio di mezzi e personale adeguato (per es. cannone ad acqua)

- istituzione di centri comuni di comando e di coordinamento su una base ad hoc - esercitazioni congiunte per il tipo di operazioni rientranti nell'articolo 17.

Al fine di ottimizzare i vantaggi della cooperazione, è opportuno che lo Stato membro di

destinazione consenta (nella legislazione nazionale e/o in un accordo bilaterale aggiuntivo) che gli agenti dello Stato membro di origine siano competenti per l'esecuzione di misure di polizia

autonome. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2 della decisione di Prüm, "tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione."

Ciascuno Stato membro deve precisare nella sua scheda nazionale la procedura nazionale necessaria per porre in essere operazioni congiunte. Gli Stati membri sono liberi di stabilire come convenire le modalità dell'operazione congiunta, ossia mediante intese orali o scritte, conformemente alla legislazione nazionale e tenuto conto degli accordi bilaterali. È opportuno che tali procedure siano quanto più possibile pratiche e pragmatiche.

(27)

OPERAZIONI CONGIUNTE

In generale, le autorità competenti dovrebbero giungere ad un accordo sui seguenti aspetti (di cui all'articolo 17, paragrafo 3 della decisione di attuazione di Prüm 25):

(a) le autorità degli Stati membri competenti per l’operazione;

(b) lo scopo specifico dell’operazione;

(c) lo Stato membro di destinazione in cui l’operazione deve avere luogo;

(d) la zona geografica dello Stato membro di destinazione in cui l’operazione deve avere luogo;

(e) il periodo coperto dall’operazione;

(f) l’assistenza specifica che lo Stato membro o gli Stati membri di origine devono fornire allo Stato membro di destinazione, compresi funzionari o altri agenti, elementi materiali e finanziari;

(g) i funzionari che partecipano all’operazione;

(h) il funzionario responsabile dell’operazione;

(i) i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l’operazione;

(j) le armi, le munizioni e le attrezzature specifiche che i funzionari dello Stato membro di origine possono utilizzare durante l’operazione a norma della decisione 2008/615/GAI;

(k) le modalità logistiche relative al trasporto, all’alloggio e alla sicurezza;

(l) la ripartizione delle spese dell’operazione congiunta, se differisce da quanto disposto dall’articolo 34, prima frase, della decisione 2008/615/GAI

(m) qualsiasi altro eventuale elemento richiesto.

Modalità pratiche

Gli Stati membri interessati concordano tra di loro le modalità pratiche.

Secondo l'articolo 34 della decisione di Prüm, di norma ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese, ma gli Stati membri possono concordare modalità differenti.

Di norma, il vitto e l'alloggio sono forniti dallo Stato membro di destinazione, che dovrà provvedere alla dotazione finanziaria necessaria.

25 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008, GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

(28)

OPERAZIONI CONGIUNTE

Secondo il tipo di operazione e di attività da porre in essere, è opportuno prevedere formazioni e briefing. Si può prevedere a tal fine una formazione comune, o al momento dell'arrivo degli agenti nel Paese di destinazione o distaccando agenti dello Stato di destinazione presso lo o gli Stati che prestano assistenza, per impartire tale formazione. La formazione riguarda in particolare la legislazione nazionale del paese di destinazione, segnatamente l'utilizzo di armi, le strutture organizzative dello Stato membro di destinazione, informazioni operative sui loro compiti, nonché diritti, obblighi e compiti degli agenti.

Gli agenti che operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare. Tale aspetto è

espressamente disciplinato dall'articolo 23 della decisione di Prüm, ma la stessa norma è generalmente applicata a tutti i tipi di operazioni congiunte.

Protezione e responsabilità

Lo Stato in cui opera la squadra comune presta agli agenti dell'altro Stato che agiscono sul suo territorio la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

Questo aspetto è specificamente disciplinato dall'articolo 20 della decisione di Prüm.

Se gli Stati membri interessati non hanno diversamente convenuto, gli agenti che operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati agli agenti dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati che dovessero commettere o subire.

Questo aspetto è specificamente disciplinato dall'articolo 42 della convenzione di Schengen 26e dall'articolo 22 della decisione di Prüm.

Tutti gli agenti sono soggetti alle norme in materia di responsabilità civile e penale nel territorio in cui operano.

26 Il testo della CAS è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(29)

OPERAZIONI CONGIUNTE

La responsabilità civile per eventuali danni è di norma a carico dello Stato membro per il quale viene effettuata l'operazione, ossia nella maggior parte dei casi lo Stato membro i cui agenti hanno causato il danno. Tuttavia, qualora gli agenti operino nel territorio di un altro Stato membro per fornire assistenza allo stesso (per esempio in occasione di eventi di rilievo), questo Stato membro sosterrà le spese di eventuali danni causati dagli agenti dell'altro Stato membro. Questo aspetto è specificamente disciplinato dall'articolo 43 della convenzione di Schengen e dall'articolo 21 della decisione di Prüm.

4.2 Pattugliamenti congiunti

Lo scopo dei pattugliamenti congiunti è di agevolare l'accesso all'attività di contrasto da parte dei cittadini dei vari Stati membri interessati, migliorare la cooperazione generale tra le autorità e gli agenti interessati, fornire assistenza pratica e linguistica agli agenti dello Stato di destinazione, facilitare la comunicazione con le autorità nazionali dello Stato membro che presta assistenza, ecc.

I pattugliamenti congiunti possono essere di terra, mare e aria.

Di norma i pattugliamenti congiunti sono di due tipi

- pattugliamenti congiunti nelle zone di frontiera tra Stati membri

È opportuno che le autorità locali siano abilitate ad organizzare pattugliamenti congiunti in modo rapido, pragmatico ed efficace, a seconda delle esigenze operative, affinché ciascun livello di comando possa stabilire tutti i contatti necessari con il suo omologo al fine di organizzare attività comuni o pattugliamenti congiunti.

Tali pattugliamenti possono aver luogo sul territorio di uno degli Stati membri interessati o attraversare (più volte) la o le frontiere.

- pattugliamenti congiunti nel quadro di eventi o momenti specifici

Questo tipo di pattugliamenti rientra tra le misure che figurano nel "manuale sul calcio" e nel

"manuale eventi di rilievo" ma copre anche i summenzionati esempi di assistenza ai turisti sulla strada e negli uffici di polizia, sicurezza dei siti turistici e o controlli stradali comuni, o anche pattugliamenti su treni internazionali.

(30)

OPERAZIONI CONGIUNTE Se non altrimenti disposto da disposizioni convenute a livello locale, la procedura da seguire e i punti di contatto pertinenti figurano nella scheda nazionale.

4.3 Assistenza in caso di catastrofi e incidenti gravi

L'articolo 18 della decisione di Prüm 27riporta un tipo particolare di "operazione congiunta":

"Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici:

a) informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;

b) adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;

c) nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l’evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione

attrezzature."

Questa disposizione è particolarmente rilevante per gli Stati limitrofi.

Essa fa obbligo alle autorità competenti di convenire modalità pratiche di cooperazione in caso di catastrofi e incidenti gravi con riferimento ai seguenti aspetti:

- scambio di punti di contatto - procedure per contattarsi

- procedure di comunicazione su situazioni aventi implicazioni transfrontaliere - definizione di piani di protezione/piani contro eventi catastrofici

- modalità per l'invio di agenti, esperti e consulenti - modalità per la fornitura di attrezzature

27 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

(31)

OPERAZIONI CONGIUNTE

La necessaria formazione dovrebbe possibilmente essere organizzata nell'ambito del coordinamento delle misure di polizia tra le autorità interessate.

4.4 Cooperazione in occasione delle partite di calcio internazionali

È stato convenuto un ampio ventaglio di misure per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale in cui è coinvolto almeno uno Stato membro.

In ciascuno Stato membro è stato istituito un punto nazionale d'informazione sul calcio per attuare questo tipo di cooperazione, che in occasione delle partite di calcio va oltre lo scambio di

informazioni e prevede anche l'assistenza.

Le misure dettagliate si basano sulla decisione del Consiglio del 25 aprile 2002 concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali28e sono riproposte in forma più

particolareggiata nella risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per questo tipo di situazioni 29.

4.5 Cooperazione in occasione di eventi importanti

Le autorità di contrasto che in uno Stato membro sono incaricate di seguire eventi importanti di dimensione internazionale devono garantire la sicurezza dell'evento sotto il profilo sia dell'ordine pubblico sia dell'antiterrorismo.

28 Decisione 2002/348/GAI del Consiglio del 25 aprile 2002 concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali, pubblicata nella GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1.

29 Risoluzione del Consiglio, del 4 dicembre 2006, concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione

internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (GU C 322 del 29.12.2006, pag. 1).

(32)

OPERAZIONI CONGIUNTE La cooperazione con le autorità di altri Stati membri è una parte importante della strategia di

sicurezza concernente tali eventi.

La base giuridica della cooperazione, indipendentemente dalla portata della stessa, era fornita solitamente da accordi o intese bilaterali, ma è ora contenuta nell'articolo 18 della decisione di Prüm30, ai cui sensi

"Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici:

a) informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;

b) adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;

c) nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l’evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione

attrezzature."

Raccomandazioni più pratiche sul modo in cui organizzare tale cooperazione figurano nel manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi

importanti di dimensione internazionale31.

30 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

31 Raccomandazione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa a un manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di

dimensione internazionale (GU C 314 del 22.12.2007, pag. 4).

(33)

OPERAZIONI CONGIUNTE

4.6 Protezione delle personalità

Le misure specifiche da adottare per la protezione delle personalità e la cooperazione

transfrontaliera in questi casi sono basate sulla decisione del Consiglio relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità32, modificata dalla decisione 2009/796/GAI del

Consiglio, del 4 giugno 2009.

Le autorità competenti hanno elaborato un manuale contenente informazioni pratiche per la loro cooperazione e che indica per ogni Stato membro i punti di contatto competenti e le normative nazionali sulla protezione e i livelli di minaccia nonché sulle misure di esecuzione e le armi.

4.7 Cooperazione tra unità speciali d’intervento

La decisione del Consiglio relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi33stabilisce le norme e le condizioni generali volte a consentire ad unità speciali d’intervento di uno Stato membro di fornire assistenza e/o operare sul territorio di un altro Stato membro.

Tali assistenza o operazioni hanno sempre luogo su base volontaria tra gli Stati membri interessati:

non esiste l'obbligo giuridico di richiedere o fornire tale assistenza. Le autorità nazionali competenti abilitate a chiedere e rilasciare autorizzazioni in merito allo spiegamento delle unità speciali

d’intervento sono indicate nelle schede nazionali.

Le modalità pratiche e le disposizioni di attuazione che integrano la decisione in questione sono convenute direttamente tra lo Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto.

32 Decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (GU L 333 del 10.12.2002, pag. 1), modificata dalla decisione 2009/796/GAI del Consiglio, del 4 giugno 2009, recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 62).

33 Decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d’intervento degli Stati membri dell’Unione europea in situazioni di crisi (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 73).

(34)

OPERAZIONI CONGIUNTE La decisione del Consiglio prevede inoltre che le unità speciali d’intervento si riuniscano

regolarmente al fine di scambiare migliori pratiche ed organizzare formazioni ed esercitazioni comuni. Ciò avviene nell'ambito della cosiddetta "rete Atlas", che riunisce i rappresentanti delle unità d'intervento di tutti gli Stati membri e di alcuni Stati terzi.

Per determinate situazioni di crisi, quali sequestri di persona e prese di ostaggi, sono state istituite reti di esperti dell'UE e internazionali per sostenere le pertinenti operazioni/indagini. L'accesso a tali reti avviene tramite le autorità centrali nazionali.

4.8 Condizioni e procedure per operazioni congiunte in forza di accordi bilaterali

La maggior parte degli Stati membri, se non tutti, hanno concluso con i paesi limitrofi accordi bilaterali o multilaterali concernenti operazioni congiunte.

Tali accordi e intese possono essere altresì utilizzati come base per operazioni congiunte nella misura in cui non siano incompatibili con le disposizioni di Prüm o estendano o amplino gli obiettivi di dette disposizioni.

Molto spesso, tali accordi o intese precisano la portata e le condizioni delle operazioni congiunte integrando così le disposizioni di Prüm.

(35)

INDAGINI COMUNI

5. INDAGINI COMUNI

5.1 Squadre investigative comuni (SIC)

L'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e la decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni34prevedono la costituzione di squadre investigative comuni (SIC).

Una SIC è una squadra investigativa costituita di comune accordo da due o più Stati membri e/o altre parti, per uno scopo determinato e una durata limitata. Il concetto di squadra investigativa comune è stato impostato non tanto dal punto di vista della gravità di un reato, quanto piuttosto nell'ottica della sua dimensione internazionale e transfrontaliera. L'impiego di SIC sarà di norma limitato alle forme più gravi di criminalità e occorrerebbe verificare se la legislazione nazionale o le istruzioni operative prevedano una soglia di gravità o altri criteri di idoneità.

Vi sono numerosi esempi di casi in cui una SIC potrebbe essere uno strumento valido, ma tra questi si possono citare almeno due ambiti di attività criminale:

· le indagini in materia di droga, quando è noto sin dapprincipio che i trafficanti risiedono in un paese diverso da quello di destinazione finale degli stupefacenti;

· i casi di terrorismo in cui gli scenari di un attentato progettato non coincidono con i luoghi di raccolta delle prime informazioni.

Il manuale ad uso delle squadre investigative comuni35descrive nei dettagli le condizioni di costituzione delle SIC, la struttura e il modus operandi delle stesse e fornisce informazioni sulla legislazione nazionale applicabile in diversi Stati membri.

34 Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

35 Doc. 13598/09 + COR 1

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INDAGINI COMUNI È disponibile un modello di accordo36volto ad agevolare il lavoro delle autorità competenti che intendano costituire una squadra investigativa comune.

Inoltre, sono stati designati esperti nazionali in materia di SIC al fine di facilitare l'impiego delle squadre grazie alla diffusione di informazioni e consulenze sulle procedure e la legislazione nazionali.

L'impiego delle SIC (in funzione e in conformità del diritto dello Stato membro in cui la squadra interviene) comporta i vantaggi seguenti:

· possibilità di scambiare informazioni direttamente tra membri della SIC senza dover ricorrere a richieste ufficiali;

· possibilità di richiedere misure investigative direttamente tra i membri della squadra, senza bisogno di rogatorie. Ciò vale anche per le richieste di misure coercitive;

· possibilità per i membri di presenziare a perquisizioni domiciliari, audizioni, ecc. in tutte le

giurisdizioni partecipanti, il che contribuirebbe a superare barriere linguistiche nel caso di audizioni, ecc.;

· possibilità di coordinare iniziative in loco e di scambiare conoscenze specialistiche a livello informale;

· possibilità di sviluppare una fiducia reciproca tra operatori di giurisdizioni diverse che collaborano e decidono insieme in merito a strategie investigative e repressive;

· possibilità di partecipazione di Europol ed Eurojust, con loro assistenza e appoggio diretto;

· possibilità di assicurarsi finanziamenti potenzialmente disponibili.

La SIC è costituita nello Stato membro in cui si prevede di svolgere la maggior parte delle indagini. Sebbene sia opportuno concordare un "quartier generale", non occorre che tutti i membri della SIC siano situati nello stesso luogo.

I poteri dei membri della SIC possono differire in funzione della legislazione nazionale, ad es. alcuni Stati membri autorizzeranno il trasferimento dei poteri esecutivi per misure coercitive ad agenti stranieri (interrogatori, perquisizioni domiciliari). Lo stesso vale per l'uso della forza autorizzato, il quale dipende dalla legislazione nazionale e, laddove consentito, dalla decisione del responsabile della squadra.

36 Raccomandazione del Consiglio, dell'8 maggio 2003, su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, pubblicata nella GU C 121 del 23.5.2003, pag. 1.

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