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Conferimento di partecipazioni sociali

2.3 PROFILO OGGETTIVO DELL’APPLICAZIONE

2.3.7. Conferimento di partecipazioni sociali

Ai sensi dell’art. 175113 TUIR – a differenza di quanto previsto dagli artt. 176-177 TUIR, che si riferiscono alle operazioni di conferimento di azienda nonché permuta di azioni (e che saranno oggetto di successiva analisi in tema di neutralità delle operazioni straordinarie) – i conferimenti di partecipazioni di controllo114 e collegamento115 , nonché i conferimenti di partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire o incrementare la percentuale di controllo in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b) dell’art. 73 TUIR116 costituiscono fattispecie realizzativa e, nel caso in cui vengano rispettati i requisiti per fruire del regime di esenzione di cui all’art. 87 TUIR, ad essi sarà possibile applicare il regime di participation exemption. Il contribuente determina infatti la plusvalenza ai sensi dell’art 175117 –

113 «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi

di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente dispo sizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario ».

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Ai sensi dell’art. 2359 c.c., sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona inter posta, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

115 Sempre ai sensi dell’art. 2359, co. 2, Sono considerate collegate le società sulle

quali un’altra società esercita un'influenza notevole. L’influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

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Così come previsto dall’art. 177, co. 2, TUIR.

117«Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi

di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia

sulla base, cioè, del maggiore tra i valori di iscrizione delle partecipazioni apportate nel bilancio del soggetto conferitario e di quelle iscritte dal conferente in contropartita del conferimento – e a tale plusvalenza torna applicabile, come momento logico successivo, il regime di parziale esenzione di cui all’art. 87, sussistendone, ovviamente, i presupposti118. Più specificatamente, il comma 1 dell’articolo 175 stabilisce che il cd. “valore di realizzo” deve corrispondere al maggiore tra i seguenti:

- valore attribuito (dalla conferente) alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito ed iscritto nella contabilità del soggetto conferente;

- valore attribuito all’azienda o alle partecipazioni conferite ed iscritto nella contabilità del soggetto conferitario.

Una volta determinato il valore di realizzo, quindi, il soggetto conferente potrà determinare la relativa plusvalenza quale differenza tra l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto (dell’azienda o della partecipazione di controllo o di collegamento oggetto di conferimento) ed il valore di realizzo medesimo.

Tale plusvalenza, infine, dovrà essere assoggettata ad imposizione ordinaria – da parte del soggetto conferente – ai sensi dell’art. 86 TUIR ovvero ai sensi del successivo art. 87 TUIR, sussistendone le condizioni.

Difficoltà interpretative sorgevano tuttavia sulla base dell’inciso «fatti salvi i casi di esenzione di cui all’art. 87» previsto dal primo comma dell’articolo in commento: c’era infatti chi sosteneva che

nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87 ».

118 In tal senso, vd. LEO M., Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 2010, p.

l’applicabilità dei criteri previsti dall’art. 175 prevalesse sull’applicazione dell’art. 87 in quanto il legislatore avrebbe inteso impedire il cumulo dei benefici dell’esenzione e del realizzo su base contabile, privilegiando il primo119 e chi, invece, riteneva che stesse a significare l’irrilevanza del criterio di determinazione del valore di realizzo fondato su basi contabili e che la plusvalenza, determinata in tal modo, fosse parzialmente esente ai sensi degli art. 58 e 87 TUIR120.

Tale seconda impostazione venne successivamente fatta propria dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n. 60/E/2008, secondo cui la disposizione dell’art. 175, co. 1, TUIR «prevede un regime fiscale “realizzativo” in capo al soggetto conferente, nel senso che tale disposizione introduce un particolare criterio di determinazione della plusvalenza che il soggetto conferente deve assoggettare a tassazione secondo il regime fiscale dello stesso soggetto conferente e funzionale, naturalmente, all’oggetto conferito».

Sulla base delle previsioni dell’art. 175, co. 1, TUIR l’inciso «ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 87» deve dunque essere interpretato nella maniera in cui – ferma la determinazione del plusvalore secondo i criteri dell’art. 175 ed in presenza di partecipazioni che possiedono i requisiti di applicazione del regime di esenzione – permetta al plusvalore de quo di scontare l’imposta ordinariamente e, quindi, di beneficiare del regime di esenzione al 95% con conseguente imposizione sul restante 5%. Nel caso

119 TURCHI A., Conferimenti e apporti nel sistema delle imposte sui redditi, Torino,

2008, p. 298-299.

120 TUNDO F., Il regime fiscale dei conferimenti dopo le riforme del diritto

societario e delle imposte sui redditi, in Giur. Comm., II, Milano, 2007, p. 656 e ss.;

CORASANITI G., Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in

società, Padova, 2008, p. 225 e ss., p. 263, p. 267; DI TANNO T., Conferimenti proporzionali e non proporzionali – Profili fiscali, in Rass. Trib., II,

2004, p. 1669 e ss.; ESPOSITO R., Commento all’art 175 TUIR, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al testo unico delle imposte sui redditi, Milano, 2009, p. 1540.

di conferimento di partecipazioni non pex, viceversa, il plusvalore de quo sarà soggetto ad imposizione piena ai sensi dell’art. 86 del TUIR121.

Rappresentando a tutti gli effetti delle operazioni realizzative, i requisiti previsti dall’art. 87 TUIR, co. 1 (in particolare, minimum

holding period ed iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo

bilancio chiuso durante il periodo di possesso) dovranno sussistere in capo alla conferitaria dal momento del conferimento e non potranno essere ereditati dalla conferente, come accade invece nelle operazioni a neutralità fiscale.

2.3.8. Ripartizione di riserve di capitale, recesso ed esclusione del socio,