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2.3 PROFILO OGGETTIVO DELL’APPLICAZIONE

2.3.1. Operazioni sulle azioni proprie

L’art. 82, TUIR prevede che «alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 235777, quarto

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Art 2357 c.c.: «La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

comma, 2357-bis78, secondo comma, e 2359-ter79, del codice civile e a norma dell’articolo 12180 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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«Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;

2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; 3) per effetto di successione universale o di fusione o scissione;

4) in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l’eccedenza il penultimo comma dell’articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l’alienazione è di tre anni».

79«Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359 -bis devono essere

alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal lor o acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma».

80«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di

partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'articolo 120, comma 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in c ui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entra mbe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86». Ciò significa che tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare o, a prescindere dal requisito temporale del possesso triennale previsto dall’art. 86, co. 4 per le partecipazioni diverse da quelle qualificate per l’esenzione81, nell’esercizio di realizzo e in quote costanti negli esercizi successivi ma non oltre il quarto; nel caso in cui le azioni proprie siano iscritte nell’attivo circolante, la cessione delle stesse dà luogo a ricavi ai sensi dell’art. 85 TUIR. Tuttavia, qualora vengano rispettati i requisiti previsti dall’art. 87, co. 1, TUIR, alle plusvalenze derivanti dalla cessione obbligatoria di azioni proprie sarà applicabile l’esenzione ivi prevista82.

Infine, l’annullamento delle azioni proprie non viene considerato come atto al quale sia possibile applicare l’esenzione in quanto produce esclusivamente effetti di natura patrimoniale83: infatti, l’art. 91, co. 1, lett. c) TUIR84 prevede che la differenza positiva tra il costo delle azioni proprie annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito (atteso che ha solo effetti patrimoniali), qualora le azioni siano state acquistate in attuazione della delibera di riduzione del capitale sociale.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabilit i ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6 ».

81In tale senso, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2004.

82 In tal senso, vd. la Relazione allo schema di decreto legislativo recante la riforma

dell’imposizione sul reddito delle società.

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In tal senso, vd. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 203 .

84 Secondo cui «in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di

azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto ».