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Ripartizione di riserve di capitale, recesso ed esclusione del socio, riscatto della

2.3 PROFILO OGGETTIVO DELL’APPLICAZIONE

2.3.8. Ripartizione di riserve di capitale, recesso ed esclusione del socio, riscatto della

liquidazione della società

Secondo quanto previsto dall’art. 87, co. 6 TUIR, «le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis», secondo il quale «nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni». In tali casi infatti si è di fronte ad una plusvalenza che similmente sorgerebbe in caso di una cessione delle partecipazione da parte del socio IRES o IRPEF122 esercente attività

121

NANNINI F, L’applicabilità dell’art. 175 del T.U.I.R. alle partecipazioni pex, in Dialoghi tributari n. 1, 2009, p. 92.

122 Invece, nel caso in cui la partecipazione sia detenuta da una persona fisica non

esercente attività d’impresa, la somma ricevuta si qualifica come utile ai sensi dell’art. 47, co. 7, TUIR.

d’impresa e che deriverebbe dal maggior valore riconosciuto alla partecipazione rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della stessa123.

Attraverso una lettura combinata di queste tre norme e partendo dalle operazioni previste dall’art. 47, co. 5, TUIR, l’esenzione prevista dall’art. 87, TUIR può essere applicata nei casi di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. In tal caso, pur se si è di fronte ad una ripartizione di somme non a titolo di utili ma di restituzione dell’investimento effettuato dai soci cui le somme rappresentano quote del patrimonio della società, se tali somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci eccedono il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, la differenza verrà sottoposta ad imposizione secondo quanto previsto dall’art. 87 o ai sensi dell’art 86, TUIR, in assenza dei requisiti per l’esenzione124.

Con riferimento invece al comma 7 dell’art. 47 TUIR viene previsto che costituiscono utili le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. In tal caso è necessario però tenere presente di quanto stabilito dall’art. 89, co. 2, che prevede che tali somme, per il fatto di essere assimilate ad utili, vengono sottoposte ad imposizione solo per il 5% del loro ammontare, e quanto previsto dal citato art. 86, co. 5-bis, per il quale come abbiamo visto costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte

123 GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in Tesauro F. (opera diretta da), Imposta

sul reddito delle società (IRES), Bologna, 2007, p. 238 -239.

124 In tal senso, vd. PADOVANI F., Commento all’art. 47, in Fantozzi A. (a cura di),

che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni: al fine del trattamento di tali somme occorrerà distinguere quanto ricevuto a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, qualificato per la sua eccedenza come plusvalenza, e quanto percepito invece a titolo di ripartizione di utili 125 . Un esempio numerico può facilitare la comprensione della fattispecie in questione:

- Prezzo pagato per la partecipazione = valore fiscalmente riconosciuto: 3.000

- Somma complessivamente ricevuta in caso di recesso: 4.500 - Somma ricevuta a titolo di ripartizione capitale e riserve di

capitale: 4.000

- Plusvalenza esente (se ricorrono le condizioni di cui all’art. 87, TUIR) pari alla differenza tra somma ricevuta a titolo di capitale e riserve di capitale (4.000) e valore fiscalmente riconosciuto (3.000) = 1.000

- Utile da partecipazione (ex art. 89, TUIR) pari alla differenza tra somma ricevuta (4.500) e valore fiscalmente riconosciuto (3.000) = 1.500 - 1.000 (plusvalenza esente) = 500 utile, imponibile nella misura del 5 per cento126.

125 BUSICO M., Commento all’art 89, in Tinelli G. (a cura di), Commentario al testo

unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, p. 751-752.

2.4. I REQUISITI PER POTER USUFRUIRE DEL REGIME DELLA

PARTICIPATION EXEMPTION

Una volta individuati i soggetti ai quali è possibile applicare la

participation exemption e le fattispecie da cui si possono scaturire le

plusvalenze, il passo successivo è quello dell’analisi dei requisiti previsti dall’art. 87 TUIR per poter usufruire dell’esenzione.

Il primo comma dell’articolo in questione prevede il rispetto di quattro elementi che devono sussistere contemporaneamente per poter godere di tale regime:

a) ininterrotto possesso delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo168-bis, o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell’articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo 168-bis;

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria viene presunto che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati

direttamente nell’esercizio d’impresa. In tal senso, si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.