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CONFORMITA’ EDILIZIA

Nel documento T R I B U N A L E D I B A R I (pagine 15-19)

7.1. Comune di Cassano Delle Murge

I beni immobili di proprietà della società Giano Plastica S.r.l. e siti nel territorio del Comune di Cassano delle Murge consistono, in sintesi, in un complesso industriale di capannoni con pensiline “chiuse”, palazzina uffici e servizi e residenza per custode, oltre ad un’area di pertinenza e manovra.

A. I primi blocchi del complesso sono stati edificati in forza della Concessione Edilizia n. 65/75 presentata il 04-06-1975. La realizzazione, a quanto emerge dall’esame degli elaborati grafici allegati alla successiva concessione n. 141/83

di cui alla lettera C del presente elenco, è stata parzialmente difforme da quella indicata in progetto poiché il capannone presenta una forma ad L compatta anziché una forma lineare. In fase di concessione della C.E. 141/83 il Comune di Cassano delle Murge ha autorizzato l’ampliamento del capannone a ridosso, fino ad una sagoma e ad una volumetria che incorporano anche la volumetria realizzata in difformità. Nella tavola di progetto per l’ampliamento, la volumetria “difforme” è presentata come parte dell’esistente, tuttavia la P.A.

ha autorizzato il raggiungimento di una estensione ed una volumetria maggiori, quindi sostanzialmente avrebbe assentito sia la volumetria realizzanda che tutta quella esistente, giacché la nuova era ben maggiore della precedente e giacché lo stato finale dei luoghi, dopo tale intervento, sarebbe risultato identico sia che la parte difforme fosse stata presentata come “nuova”, sia che la stessa fosse stata presentata (come è) quale “esistente”. In ogni caso, qualora si ritenesse di ravvisare l’illegittimità di tale iter relativamente alla porzione di volumetria realizzata (in prima fase) in maniera difforme all’assentito, tale difformità può essere sanata ai sensi dell’art. 131 l.n. 47/1985 a seguito della vendita giudiziaria, poiché le volumetrie rientrano nei parametri fissati dal P.R.G. per la zona.

B. Il complesso è stato successivamente ampliato con Concessione Edilizia n.

92/80 del 21-10-1983, in forza della quale veniva assentito il capannone industriale;

C. Con la concessione edilizia n. 141/83 del 27-06-1984 veniva assentita la costruzione dell’attuale palazzina uffici in adiacenza al capannone esistente. Si faccia riferimento alla lettera A del presente elenco circa l’iter concessorio di questo ampliamento insieme alla realizzazione del primo lotto di capannone;

D. Con concessione n. 95/84 del 24/07/1984 veniva assentita la installazione di n.

2 silos in alluminio zincato per stoccaggio di materie prime;

E. Le domande di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della l.n. 47/1985, domande n. 130/86 e n. 138/86 del 1986 raccoglievano il parere sfavorevole della commissione edilizia, che non autorizzava le opere ivi indicate (opere sotto la quota stradale consistenti in officina manutenzione, locale generatore e produzione di aria compressa nonché in locale “produzione con generatore fonte alternativa ENEL”. Due successivi ricorsi presso il Tribunale

Amministrativo Regionale della Puglia, formulati a seguito di tali domande, sono stati rigettati dallo stesso T.A.R. ;

F. Con la concessione edilizia n. 151/85 del 13-01-1986 veniva assentito l’ampliamento della cabina ENEL a servizio dei manufatti e di altre aree della zona P.I.P. ;

G. Con la concessione edilizia n. n. 112/84 del 05-05-1986 venivano edificati i lotti n. 44-45-46 della zona P.I.P. e dunque veniva costruito, in adiacenza al capannone esistente, altro capannone adibito a produzione e magazzino per la superficie di circa 3.200 mq, oltre a viabilità e verde. Sono state, nell’occasione, edificate alcune tettoie lungo due lati dell’edificio realizzato, senza che queste fossero indicate in progetto. Poiché la dimensione delle tettoie è tale da non poterle assimilare a semplice riparo accessorio dagli agenti atmosferici, alla luce anche delle sentenze T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n.

897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20 ottobre 2003, n. 4107 del 16 luglio 2002 si rivelano necessari anche in questo caso o l’accertamento di conformità ex art. 13 l.n. 47/1985 o, in alternativa, la rimozione delle tettoie.

In particolare si segnala che, con l’aggiunta delle tettoie in aggetto ai capannoni, il rapporto di copertura realizzato è pari a circa il 54% del totale delle superfici delle particelle 47 e 1264 a fronte del 50% massimo previsto.

Le sole tettoie realizzano circa il 12,8% di copertura, per cui anche nel caso di domanda di accertamento di conformità, circa 602 mq di tettoie (sul totale di 1802 mq) dovranno necessariamente essere rimossi per ricondurre il rapporto di copertura realizzato entro il limite del 50% consentito.

H. Con la concessione edilizia n. 327/90 “D” del 13-11-1990 veniva assentito l’ampliamento del capannone mediante la costruzione di un vano tecnico e servizi igienici in adiacenza allo stesso;

I. Una ulteriore cabina elettrica veniva costruita, insieme alla recinzione delle aree, con concessione edilizia n. 34/92 del 15-05-1992;

J. Con la concessione edilizia n. 84/98 del 09-06-1999 e variante del settembre 1999 veniva autorizzato il cambio di destinazione d’uso della palazzina uffici.

K. La domanda di concessione edilizia n. 28/02 (richiesta in sanatoria), relativa alla porzione di fabbricato già richiesta con le domande n. 130 e 138/86 non ha

mai ricevuto autorizzazione. Per contro, vi è una ordinanza di demolizione relativa allo stesso corpo di fabbrica, più avanti descritta

L. Con Denuncia di Inizio Attività n. 172/2005 del 11/11/2005 la Società procedeva alla costruzione di rampa di accesso alle aree di pertinenza dei capannoni e alla realizzazione dell’ingresso alla stessa.

M. Con D.I.A. in data 29-02-2008 la Società in parola procedeva alla realizzazione di impianto di raccolta per le acque di prima pioggia provenienti dai piazzali.

Come anticipato, in data 15/10/2009 il Comune di Cassano delle Murge ordinava (allegato 15) alla ditta Roppo Antonio quale legale rappresentante della Giano Plastica S.r.l., l’integrale demolizione dell’opera realizzata abusivamente in adiacenza alla via Fornace, avvisando l’eventuale mancata ottemperanza alla ordinanza avrebbe costituito “titolo all’acquisizione gratuita e di diritto al patrimonio comunale di un’area pari al sedime del rilevato abuso come indicata nel grafico allegato…”. Né la Società Giano Plastica S.r.l. né il Comune di Cassano delle Murge hanno agito a seguito di tale ordinanza. La struttura interessata dal provvedimento è costituita da un volume seminterrato adibito a locali tecnici e tecnologici, quasi interamente coperto dal parcheggio per automezzi sito tra la palazzina uffici e la sede della via Fornace.

7.2. Comune di Brindisi

N. Con concessione edilizia n. 133/1999 del 04-10-1999 e successiva variante del 30-01-2000 veniva concessa alla Giano Plastica s.r.l. la costruzione dello stabilimento sito alla via G. Ferraris in Brindisi, costituito da: capannone a piano terra e magazzino al piano ammezzato; palazzina uffici composta da piano interrato per volumi tecnici, piano rialzato per uffici e servizi, piano primo per uffici e alloggio custode; cabina elettrica di trasformazione.

O. Con la concessione 22/2002 il Comune di Brindisi assentiva la costruzione di ampliamento del capannone e dei piazzali del preesistente complesso.

Nel documento T R I B U N A L E D I B A R I (pagine 15-19)

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