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Le conseguenze della violazione delle regole di impiego de

169 SICCHIERO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario compatto al codice civile, cit., p. 2666.

170 Come noto, infatti, l’art. 821 c.c. dispone che i frutti appartengano al proprietario

Stabilisce l’art. 2645 ter che per la realizzazione degli interessi meritevoli può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso171.

L’azione è data ad ogni interessato per la manutenzione del contratto, esclusa invece la sua risoluzione.

Essendo il più delle volte l’atto di destinazione contratto gratuito, si ritiene che il disponente possa esercitare il diritto di recesso in presenza di persistente inadempimento da parte del beneficiato, il quale ad esempio utilizzi il bene in modo difforme dalle previsioni contrattuali.

Nel caso in cui l’atto di destinazione sia a titolo oneroso, invece, l’azione di risoluzione per inadempimento spetterà al solo disponente, esclusi i terzi172.

Il disponente oltre alla restituzione del bene potrà anche chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti e ciò anche autonomamente dalle azioni di manutenzione o risoluzione.

171 SICCHIERO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario compatto al

codice civile, cit, p. 2666, secondo cui l’interesse è quello previsto dall’art. 100

c.p.c. , che può essere anche puramente morale (Cass., 25 agosto 1997, n. 7943), come nel caso in cui ad agire per la realizzazione degli interessi siano i parenti del beneficiario incapace oppure il pubblico ministero o un tutore o un curatore speciale per gli accordi contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato (Trib. Reggio Emilia, 26 marzo 2007, in Guida al diritto, 2007, fasc. 18, p. 58).

172 I terzi potranno nel caso agire in surrogatoria ex art. 2900 c.c. per far rientrare i

beni nel patrimonio del disponente. La risoluzione potrà inoltre anche essere prevista nello stesso contratto di destinazione, mediante l’inserimento di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

CAPITOLO II

LA MERITEVOLEZZA DEGLI INTERESSI

SOMMARIO: 1. Introduzione: il rinvio all’art. 1322 comma 2 c.c. - 2. Brevi cenni sulle principali teorie in materia di causa del contratto. – 3. Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. - 4. Atto di destinazione e meritevolezza di tutela: gli orientamenti in dottrina.

1. Introduzione: il rinvio all’art. 1322 comma 2 c.c.

Il fulcro della disciplina introdotta dall’art. 2645 ter c.c. deve individuarsi in quella parte della norma che lega il profilo della destinazione alla “realizzazione di interessi meritevoli di tutela” ai sensi dell’art. 1322 c.c. riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Va innanzitutto esaminata la portata del richiamo testualmente operato dal legislatore all’art. 1322 comma 2 c.c., ossia a quella disposizione del codice civile che - in tema di autonomia contrattuale – subordina l’ammissibilità dei contratti atipici alla condizione della realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Tra i primi studiosi della norma vi è chi ha affermato l’erroneità del rinvio all’art. 1322 comma 2 c.c.: secondo questi studiosi l’art. 2645

ter c.c., avendo tipizzato gli atti di destinazione, avrebbe forse più

propriamente dovuto far rinvio al comma 1 dell’art. 1322 c.c., considerato che il nuovo istituto consente di determinare nel modo più

vario il contenuto dell’atto di destinazione173.

Come si è già avuto modo di osservare, tuttavia, la maggior parte della dottrina ha obiettato come il richiamo all’art. 1322 comma 2 c.c. induca a ricostruire la disposizione di cui all’art. 2645 ter non solamente come norma che regola il profilo pubblicitario dell’atto di destinazione (stante la collocazione nel titolo I del libro sesto del codice civile appunto dedicato alla “Trascrizione degli atti”), bensì anche come una disposizione volta a disciplinare i profili sostanziali di tali atti, indicando i presupposti per la loro ammissibilità.

L’atto di destinazione, infatti, per essere trascritto e prima ancora per potersi ritenere ammissibile deve realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 comma 2 c.c.174.

Il rinvio al secondo comma dell’art. 1322 c.c. non sarebbe pertanto un rinvio tanto al genus ivi previsto (i c.d. contratti atipici) quanto al

173 BARTOLI, Riflessioni sul nuovo art. 2645 ter c.c. e sul rapporto tra negozio di destinazione di diritto interno e trust, in Giur. it., cit., p. 1305; ROJAS ELGUETA, Il rapporto tra l’art. 2645 ter c.c. e l’art. 2740 c.c.: un’analisi economica della nuova disciplina, in Banca, borsa e tit. di credito, cit., p. 203, che evidenzia come il

rinvio al comma 2 dell’art. 1322 c.c. non abbia alcun senso, in quanto il controllo sul tipo (cui appunto si riferisce il 2 comma) è già avvenuto a monte da parte del legislatore; RUSSO, Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili

registrati (art. 2645 ter c.c.), in Vita not., cit., p. 1243, il quale - pur partendo dalla

constatazione che l’art. 2645 ter c.c. avrebbe tipizzato gli atti destinazione - conclude per la non-irragionevolezza del rinvio al secondo comma dell’art. 1322, in quanto anche un contratto nominato dovrebbe essere sottoposto alla valutazione di meritevolezza quanto al suo contenuto.

174 In tal senso: QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e Impresa, cit., p. 1717 ss; LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645 ter cod.. civ. quale frammento di trust, in Trust e attività fiduciarie, cit., p. 169 e in Rivista del notariato, 2/2006, p. 467; GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645 ter c.c., cit., p. 166, secondo il quale appunto “l’art. 2645 ter è, prima ancora che norma sulla pubblicità, e quindi sugli effetti, norma sulla

fattispecie, che avrebbe meritato dunque, previa scissione, di figurare in un diverso contesto di disciplina sostanziale”.

contenuto sostanziale, ossia al parametro della meritevolezza degli interessi.

2. Brevi cenni sulle principali teorie in materia di causa del