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L’art. 2645 ter fissa la durata massima degli atti di destinazione, che non possono produrre effetti per un periodo superiore a novanta anni o alla vita della persona fisica beneficiaria.

Superato tale termine il contratto potrà eventualmente rimanere valido tra le parti, ma cesserà l’effetto segregativo e quindi la sua opponibilità ai creditori154.

Scaduto il termine fissato dalle parti o quello massimo indicato dalla legge, il bene rientrerà nella disponibilità del titolare ove ancora vivente o dei suoi eredi.

Al riguardo si ritiene che fino alla scadenza il beneficiario sarà detentore del bene oggetto dell’atto di destinazione nell’interesse proprio; scaduto il termine qualora il beneficiario rifiuti di restituire il bene, tale rifiuto varrà come interversione del possesso ai fini dell’acquisto per usucapione155.

In relazione alla durata degli atti di destinazione, ci si è chiesti in dottrina se il termine di novanta anni previsto dalla norma possa essere riferito anche alle persone fisiche o solo alle persone giuridiche. In altre parole se nell’atto di destinazione in cui beneficiario sia persona fisica sia possibile individuare un termine diverso dalla vita

154 Sul tema SICCHIERO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario compatto al codice civile, cit., p. 2666, che evidenzia come l’effetto segregativo

venga veno anche in presenza di clausole di proroga del termine, se la durata prorogata ecceda il termine massimo fissato dall’art. 2645 ter c.c.

155 Sempre SICCHIERO, Commento all’art. 2645 ter c.c., in Commentario compatto al codice civile, cit., p. 2666.

del beneficiario, purché entro il limite massimo di novanta anni previsto dall’art. 2645 ter c.c.

Il quesito è stato risolto da parte della dottrina nel senso che il termine di novant’anni si riferirebbe anche alle persone fisiche oltre a quelle giuridiche156.

Tale conclusione pare possa trarsi anche dal confronto con l’art. 979 c.c. che in tema di usufrutto, diversamente dall’art. 2645 ter c.c., distingue in modo netto la durata massima del diritto per le persone giuridiche da quella per le persone fisiche157.

Di conseguenza quando il vincolo di destinazione ha per beneficiario una persona fisica sarà possibile individuare un termine che non potrà comunque essere superiore a novanta anni oppure collegare la durata dell’atto alla vita del beneficiario, che - per astratto - potrebbe anche essere superiore a novant’anni158.

Si è posto in questi casi il problema degli effetti di un atto di destinazione in cui il beneficiario persona fisica muoia prima della scadenza del termine previsto nell’atto di destinazione.

Pare condivisibile al riguardo la soluzione della dottrina che, sottolineando la natura di diritti di credito dei beneficiari dell’atto di destinazione, ha ritenuto che in linea generale i diritti dei beneficiari

156 DE DONATO, L’atto di destinazione – profili applicativi, in Vita not., 1/2007, p.

346; BIANCA, D’ERRICO, DE DONATO, PRIORE, L’atto notarile di

destinazione. L’art. 2645 ter c.c., cit., p. 33.

157 L’argomentazione condivisibile è di CEOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 222.

158 Sul punto BIANCA, D’ERRICO, DE DONATO, PRIORE, L’atto notarile di destinazione. L’art. 2645 ter c.c., cit., p. 33, precisano che il termine collegato alla

vita del beneficiario sarebbe appunto un termine di favore rispetto a quello di novant’anni.

possano in questi casi trasmettersi ai loro aventi causa a titolo universale o particolare159.

Di conseguenza se è stato prestabilito un termine diverso dalla durata della vita del beneficiario e questo muore prima della scadenza del termine, non ne deriverà l’estinzione dell’atto di destinazione ma la prosecuzione dei suoi effetti in capo agli eredi del beneficiario e ciò fino alla scadenza del termine prefissato160.

Per concludere il termine di durata massimo previsto per il caso in cui il soggetto sia persona giuridica è inderogabilmente novant’anni. Quando, invece, il beneficiario è una persona fisica il termine di efficacia dell’atto di destinazione potrà essere fissato dal conferente, purché nel limite di novanta anni oppure collegato alla vita del beneficiario, che potrà essere anche superiore a novant’anni.

Nel caso in cui sia stato prefissato un termine diverso dalla vita del beneficiario e questi muoia prima della scadenza del termine, il vincolo di destinazione non si estinguerà ma durerà fino alla scadenza prevista nell’atto e si trasmetterà agli eredi secondo i principi generali in materia di successioni, purché naturalmente gli interessi che sono alla base della destinazione possano realizzarsi anche a seguito della morte del beneficiario161.

159 CEOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 223, che

mette in evidenza come il diritto del beneficiario non sia un diritto personalissimo e in quanto tale intrasmissibile, ma un diritto di credito come tale trasmissibile secondo i generali principi di trasmissione mortis causa.

160 Contra PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita not., cit., p. 984.

161 Così QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e Impresa, cit., p. 1749; CEOLIN, in Destinazione e vincoli di

Posto che con l’atto di destinazione si perseguono interessi meritevoli di tutela, si ritiene, a ragione, che l’avente causa del beneficiario defunto possa subentrare nei diritti di credito del de cuis, purché possieda i requisiti soggettivi richiesti per la realizzazione dell’interesse meritevole di tutela cui l’atto di destinazione è preordinato162.

Un ulteriore quesito cui si è cercato di rispondere è cosa accada se nell’atto di destinazione non sia previsto alcun termine oppure sia stato previsto un termine superiore a novanta anni.

Gli studiosi appaiono concordare sull’inderogabilità del termine di novant’anni163.

Si discute, tuttavia, sulle conseguenze della previsione di un termine superiore a novant’anni.

Parte della dottrina ritiene che in questo caso trovi applicazione il secondo comma dell’art. 1419 c.c.: di conseguenza la pattuizione sul termine sarebbe nulla e la clausola nulla verrebbe sostituita di diritto

destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 224.

162 Così se il beneficiario è un soggetto con disabilità l’atto di destinazione

continuerà a produrre effetti nei confronti del successore se anche questi è disabile; se la destinazione è finalizzata allo svolgimento di attività di impresa, pare pure ammissibile che il vincolo di destinazione permanga a favore dell’avente causa, se a quest’ultimo pure è riferibile il medesimo interesse: gli esempi sono di QUADRI,

L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e Impresa, cit., p. 1750.

163 PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., cit., p. 175;

BIANCA, L’atto di destinazione: problemi applicativi, in Rivista del notariato, 5/2006, II, p. 1183; MORACE - PINELLI, Atti di destinazione, trust e

responsabilità del debitore, cit., p. 260; PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita not., cit., p. 982.

ex art. 1339 c.c.164. Il termine superiore a quello legale verrebbe così ridotto automaticamente a quello massimo previsto dall’art. 2645 ter c.c165.

Altri diversamente sostengono che in questo caso non potrebbe operare una sostituzione automatica della clausola invalida con quella legale, ma troverebbe applicazione solo il comma 1 dell’art. 1419 c.c.: la previsione di un termine superiore a quello previsto dall’art. 2645

ter c.c. determinerebbe così la nullità parziale ex art. 1419 comma 1

c.c.166.

Si sottolinea al riguardo che non potrebbe esservi una sostituzione automatica, visto che i termini previsti dall’art. 2645 ter c.c. non sono termini fissi, ma al contrario termini massimi cui la destinazione può al limite arrivare ed è lasciata alle parti la discrezionalità nella scelta del termine, anche in relazione all’interesse alla cui realizzazione l’atto di destinazione tende.

Secondo tale impostazione si tratterà, quindi, di verificare ex art. 1419 comma 1 c.c. se la previsione di quel termine fosse essenziale o meno per le parti: nel primo caso ne seguirà la caduta dell’intero atto di

164 PATTI, Gli atti di destinazione e trust nel nuovo art. 2645 ter c.c., in Vita not.,

cit., p. 982; PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. dir. civ., cit., p. 175; OBERTO, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e

differenze, in Contratto e impresa Europa, cit., p. 400.

165 QUADRI, L’art. 2645 ter e la nuova disciplina degli atti di destinazione, in Contratto e Impresa, cit., p. 1728, secondo il quale ove accada che il termine

prefissato sia superiore ai novant’anni, esso si ridurrà automaticamente al termine di novant’anni, così attivandosi un meccanismo conservativo-riduttivo della portata dell’atto di destinazione.

166 CEOLIN, in Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato - Dalla destinazione economica all’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., cit., p. 226.

destinazione; nel secondo caso, invece, si tratterà di procedere alla determinazione del termine.

L’atto di destinazione potrebbe, poi, essere privo di un termine.

L’atto in questo caso non potrà reputarsi nullo, ma non potrà neppure restare in piedi privato di una indicazione che si presenta necessaria ai fini della determinazione del relativo effetto167.

La soluzione preferibile appare quella di conservazione dell’atto, ritenendosi ammissibile un potere del giudice di fissare il termine reputato maggiormente conveniente in relazione al concreto atto di destinazione posto in essere e all’interesse che ne è alla base168.