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CONSERVAZIONE DELLA NATURA La conservazione della natura comprende azioni volte all’individuazione e alla conservazione degli habitat

Nel documento 2007Annuari Statisticheambientali (pagine 139-161)

naturali e antropici di pregio, nonché di specie di flora e fauna, singole o associate.

Il contesto di riferimento generale è rappresentato dalle diverse Convenzioni internazionali, dalle Direttive europee (habitat e uccelli), dalla normativa nazionale che definisce e individua le aree protette, dalle norme di tutela della fauna, che includono misure per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Le superfici forestali sono incluse nelle aree di rilevante interesse naturale, in quanto ad elevato grado di naturalità. La loro distribuzione sul territorio, la modalità di gestione, nonché il loro stato di salute consentono di descrivere il fenomeno in maniera organica.

I dati presentati di seguito si riferiscono ai fenomeni menzionati. AREE DI TUTELA DELLA NATURA

Tavole 5.1 - 5.4

Nelle tavole 5.1-5.3 sono presentati i dati relativi alle aree naturali protette iscritte nell’Elenco ufficiale, che viene predisposto dalla Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e da questa periodicamente aggiornato. Il 5° aggiornamento dell’Elenco approvato con Delibera dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è l’ultimo pubblicato e risale al 2003 (Deliberazione del 24 luglio 2003).

L’Elenco ufficiale comprende le aree naturali protette, marine e terrestri, che hanno presentato domanda di iscrizione all’Elenco e che presentino i requisiti definiti dal Comitato nazionale (ora soppresso) per le aree naturali protette con Delibera del 1° dicembre 1993. Tali requisiti si riferiscono a:

- soggetti titolati a presentare domanda di iscrizione;

- esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato;

- esistenza di perimetrazione;

- valori naturalistici, presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse

di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della Legge quadro sulle aree protette 394/91) e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall’art. 2, commi 2 e 3, della Legge citata;

- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla Legge 394/91. Ciò riguarda, tra l’altro, l’esistenza del

divieto di attività venatoria nell’area. Questo comporta che, nel caso di aree protette in parte delle quali venga esercitata l’attività venatoria, potrà essere iscritta nell’Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;

- esistenza di una gestione dell’area;

- esistenza di bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree protette dell’Elenco ufficiale sono classificate in base alle definizioni della Legge quadro sulle aree protette (Legge 394/91, art. 2) e alle successive modifiche. Tali modifiche sono state introdotte prima dal Comitato per le aree naturali protette e, poi, dalla Conferenza permanente Stato-Regioni, al fine di adeguare le categorie dell’Elenco al cosiddetto sistema delle aree naturali protette e rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e in particolare dalla Convenzione di Ramsar (Dpr 13 marzo 1976, n. 448). Attualmente, visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo del 2005, le Zone di protezione speciale (Zps, per la conservazione degli uccelli selvatici) e le Zone speciali di conservazione (Zsc, relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche), previste dalla normativa europea, sono escluse dalla classificazione delle aree protette nazionali.

La classificazione delle aree naturali protette dell’Elenco ufficiale è basata su un criterio qualificativo dell’interesse nazionale, regionale, locale ed internazionale, a cui corrispondono differenti strumenti di gestione e di poteri dello Stato e delle Regioni. La Seconda conferenza nazionale delle aree naturali protette, svoltasi nell’ottobre 2002, e i lavori preparatori ad essa hanno sottolineato la necessità di introdurre un nuovo schema di classificazione coerente con gli orientamenti internazionali ed in particolare con classificazione dell’Iucn

sulla base degli obiettivi per i quali le aree sono istituite. Questo criterio, cosiddetto di scopo, consente l’adozione di una classificazione dinamica che può variare nel tempo, tale da divenire uno strumento di orientamento e coordinamento delle politiche di gestione.

Il primo Elenco ufficiale è stato approvato dal Comitato (ora soppresso) per le aree naturali protette, con la deliberazione del 21 dicembre 1993. Con tale deliberazione, il Comitato integrava inoltre le categorie previste dalla

legge quadro2 e adottava la classificazione di parco nazionale, riserva naturale statale, parco naturale interregionale,

parco naturale regionale, riserva naturale regionale, zona umida di importanza internazionale (ai sensi della Convenzione di Ramsar), altre aree naturali protette.

Gli aggiornamenti successivi dell’Elenco ufficiale presentano diverse integrazioni rispetto al primo:

- il 1° aggiornamento del 1995 fornisce indicazioni relative al provvedimento istitutivo e all’estensione in ettari della superficie protetta per singola area. Questo Elenco non riporta, tuttavia, la tipologia zone umide, anche se risultano iscritte quelle regolamentate precedentemente con provvedimenti istitutivi delle riserve naturali statali e regionali;

- il 2° aggiornamento dell’Elenco ufficiale del 2 dicembre 1996 conteggia anche le aree tutelate a livello comunitario, ossia le Zps, ai sensi della Direttiva 79/409/Cee per la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zsc, ai sensi della Direttiva 92/43/Cee relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, denominata Direttiva Habitat;

- il 3° aggiornamento dell’Elenco ufficiale del 2000, include la tipologia riserve marine statali, in cui confluiscono le aree protette aventi estensioni territoriali a mare;

- il 4° aggiornamento del luglio 2002 ha realizzato delle ri-definizioni in termini di superficie e di classificazione delle aree protette e la tipologia altre aree protette è stata ulteriormente specificata in altre aree protette nazionali e altre aree protette regionali. Fra le nuove aree protette inserite nell’Elenco ufficiale vi è la prima area marina di interesse internazionale denominata Santuario dei mammiferi marini.

Le aree marine protette rappresentano le acque costiere del territorio nazionale sottoposte a provvedimento di tutela, per le loro caratteristiche morfologiche, oceanografiche e biologiche. Ai fini della tutela e conservazione ambientale, le aree marine protette sono suddivise in zone sottoposte a regimi di tutela differenziati. Si va dalla zona A di riserva integrale, in cui è vietata qualsiasi attività che possa arrecare danno o disturbo all’ambiente marino, alla zona B di riserva generale, in cui ai soli residenti sono consentite le attività economiche tradizionali, fino alla zona C di riserva parziale, dove sono regolamentate le attività di pesca sportiva e la navigazione.

Tra queste aree protette merita particolare rilievo l’istituzione del Santuario dei mammiferi marini, avvenuta mediante la definizione di un accordo internazionale entrato in vigore il 21 febbraio 2002. Il Santuario copre un’area che interessa l’Italia (Liguria, Sardegna, Toscana), la Francia e il Principato di Monaco. La superficie di acque marine interne e di mare territoriale italiano relativa al santuario è pari a circa 2,6 milioni di ettari ed in parte risulta sovrapposta ad altre aree protette marine nazionali. Nel settembre del 2004 sono stati approvati dalla II Conferenza delle parti contraenti il piano di gestione, per la tutela della popolazione dei mammiferi marini, e il regolamento interno, per la definizione degli organi e delle modalità di gestione del Santuario.

A livello europeo le politiche di conservazione della biodiversità attraverso azioni di tutela di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche si sono realizzate attraverso l’adozione della Direttiva Habitat n. 92/43/Cee, attraverso la quale si costituisce la rete Natura 2000.

La novità di tale Direttiva è che l’azione di tutela deve tener conto degli aspetti di integrazione con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono nelle aree interessate.

L’Allegato III definisce i criteri stabiliti affinché ogni Stato membro possa redigere un Elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d’accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un Elenco di Siti d’importanza comunitaria (Sic). Al momento in Italia

4 La definizione di area protetta dell’Iucn fa riferimento ad aree terrestri e marine finalizzate alla conservazione della biodiversità e delle

risultano ufficialmente approvate le liste di riferimento dei tipi di habitat e specie delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea.

La procedura per la designazione di tali aree prevede la proposta di Sic da parte del Paese membro, quindi questi vengono riconosciuti a livello europeo e successivamente, dopo 6 anni, designati come Zsc dal Paese membro. Nel momento in cui i Sic vengono individuati scatta l’obbligo di valutazione d’incidenza per opere e progetti realizzati nell’area. Le misure di conservazione devono essere adottate entro 6 mesi dall’identificazione delle Zsc.

La Direttiva Habitat specifica inoltre l’importante obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali (quelli meno modificati dall’uomo), ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli eccetera). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree che seppur risentono della presenza dell’uomo, quali quelle agricole a carattere più estensivo, sono caratterizzate da presenze di numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione di pratiche agricole tradizionali.

Ulteriori aree di tutela previste dalla normativa europea sono le Zone di protezione speciale (Zps), istituite -ovvero classificate - ai sensi della Direttiva 79/409/Cee relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento del Dpr 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal Dpr 120 del 12 marzo 2003.

Recentemente, a livello nazionale, è stato inoltre pubblicato l’Elenco delle Zone di protezione speciale (Zps) (Dm 25 marzo 2005), ai sensi della Direttiva 79/409/Cee. Le misure di tutela vengono adottate a partire dal momento della istituzione o classificazione, che corrisponde alla data di trasmissione dal Paese membro all’Unione europea.

In riferimento ai dati pubblicati, occorre precisare che i dati che si riferiscono alla aree protette (tavole 5.1-5.3) non sono confrontabili con quelli relativi a Sic e Zps presentati nella tavola 5.4 in quanto esistono sovrapposizioni tra i due fenomeni. Lo stesso si verifica tra Sic e Zps, pertanto i dati non possono essere sommati tra loro.

Tavole 5.5 - 5.6

Le tavole presentano le statistiche relative all’attività di caccia e alla gestione ambientale del territorio in termini di oasi di protezione e rifugio della fauna e zone di ripopolamento e cattura della selvaggina.

Nel nostro Paese, l’attività venatoria è regolamentata dal Dpr 157/92 che prevede anche misure per la protezione della fauna selvatica omeoterma. Tale attività è consentita sul territorio dove non è espressamente vietata e nelle zone private riservate, nei periodi stabiliti dai calendari venatori delle regioni e province autonome. L’attività venatoria è sottoposta a controllo mediante la regolamentazione dei prelievi faunistici, l’allevamento e la distribuzione di alcune specie le cui popolazioni, a causa degli abbattimenti venatori, sono soggette a riduzioni di

numero. Una quota del territorio agro-silvo-pastorale,3 che varia fra il 20 e il 30 per cento, rimane comunque

esclusa dall’esercizio della caccia. Parimenti l’attività venatoria è vietata nelle aree naturali protette e nelle oasi di protezione della fauna, costituite per il rifugio e la riproduzione degli animali selvatici.

Una parte del territorio agricolo (fino al 15 per cento) può essere riservata, inoltre, alla caccia a gestione privata, ossia alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e per i centri di riproduzione della fauna selvatica, le cosiddette zone di ripopolamento e cattura della selvaggina.

Sul territorio non tutelato oppure riservato alla caccia privata, le Province predispongono i Piani faunistico-venatori per comprensori omogenei, definiti Ambiti territoriali di caccia. I Piani costituiscono un sistema di gestione del territorio e di qualificazione ambientale e stabiliscono in base alle potenzialità venatorie del territorio il carico ammissibile di cacciatori, l’eventuale costituzione di zone di ripopolamento della fauna e di cattura della selvaggina e la presenza degli agenti venatori.

L’attività di vigilanza dei prelievi faunistici e il controllo delle zone riservate alla riproduzione e al mantenimento della fauna è affidato agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e alle guardie volontarie delle associazioni riconosciute.

L’Indagine Istat sull’attività venatoria è basata sulle rilevazioni fornite dalle Province, in particolare dagli Uffici provinciali di caccia, e in alcuni casi dagli uffici afferenti ai singoli Ambiti territoriali di caccia. L’Indagine

cattura della selvaggina, in cui vige il divieto di caccia.

La tavola 5.5 presenta le caratteristiche delle aziende faunistico-venatorie, delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento in termini di numerosità e superficie.

La tavola 5.6 quantifica il numero di cacciatori ed agenti venatori per regione e presenta l’indice di densità venatoria, inteso come rapporto fra il numero di cacciatori e la superficie agraria e forestale della regione. Tale indice è utile a definire il carico di abbattitori di fauna cacciabile presente sul totale del territorio agrario e forestale e non solo relativamente alla superficie adibita alla caccia.

SUPERFICIE FORESTALE Tavole 5.7 - 5.9

Le tavole presentano alcune rilevanti informazioni sul patrimonio forestale nazionale in termini di superficie forestale per tipologia di bosco (fustaie: conifere e non conifere; cedui: semplici e composti; macchia mediterranea), per zona altimetrica (montagna, collina, pianura), per categoria di proprietà (Stato e Regioni, comuni, altri enti, privati), nonché di superficie forestale percorsa dal fuoco degli incendi.

La definizione di superficie forestale utilizzata dall’Istat è relativa alle formazioni chiuse e a forte caratterizzazione forestale, ossia alle aree forestali con superficie minima continua di mezzo ettaro, sulle quali sono presenti piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, determinanti a maturità un’area di insidenza (proiezione delle chiome sul terreno) superiore al 50 per cento e suscettibili di avere un ruolo indiretto sul clima e sul regime delle acque. A livello europeo non è stata ancora adottata una definizione statistica vincolante per i paesi membri, tuttavia l’Eurostat utilizza la definizione di superficie forestale dell’inventario delle risorse forestali anno 2000 redatto dalla Fao Un/Ece. Tale classificazione considera bosco ogni tipo di superficie forestale che determini da parte delle chiome una copertura del suolo superiore al 10 per cento, con un’altezza delle piante a maturità superiore ai 5 metri e una superficie continua minima di mezzo ettaro.

La Rilevazione statistica sulla superficie forestale è condotta per conto dell’Istat dagli organi periferici del Corpo forestale dello Stato e dagli analoghi organismi delle Regioni e Province autonome. La rilevazione è effettuata annualmente e l’unità di rilevazione è costituita dall’appezzamento forestale oggetto di rimboschimento e/o disboscamento. La rilevazione delle superfici forestali è effettuata a livello locale e i dati sono riepilogati per Provincia dagli organi competenti. Tuttavia va specificato che, qualora un’eventuale variazione di superficie forestale non comporti una variazione di destinazione d’uso del suolo, essa non viene rilevata in quanto l’indagine non è predisposta a farlo. In questa casistica rientrano le perdite di soprassuoli boschivi dovute ad incendi, queste aree infatti non vengono conteggiate all’interno delle statistiche di superficie che continuano a considerare le superfici incendiate come forestali, così come prescritto dalla normativa di settore attualmente vigente, la quale

vincola le superfici forestali percorse dal fuoco alla stessa destinazione per almeno quindici anni dall’evento4.

Si precisa che i dati presentati nelle tabelle non sono allineati con la definizione di foresta in vigore, adottata in occasione della realizzazione del Forest resource assessment del 2000, che si riferisce a diversi parametri tra cui quello relativo alla proiezione sul terreno delle chiome delle piante forestali legnose, arboree e/o arbustive, che, a maturità delle piante, deve essere superiore al 10 per cento.

Nel 2007 sono stati diffusi i dati di superficie forestale che tengono conto di tale definizione grazie alla realizzazione dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (Infc). Le informazioni raccolte sulle foreste italiane sono innumerevoli e sono destinate a soddisfare la domanda informativa che scaturisce a livello internazionale dalla Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione sui cambiamenti climatici, da cui è derivato il Protocollo di Kyoto, e la Convenzione per la lotta alla desertificazione. Le informazioni raccolte sono state rilevate su punti scelti casualmente all’interno di un reticolo a maglia regolare di un chilometro di lato. Tali punti sono stati classificati, mediante fotointerpretazione, secondo una legenda di copertura/uso del suolo (prima

attributi quantitativi (terza fase). Il patrimonio informativo generato con l’Infc consentirà di operare una revisione del sistema delle statistiche forestali. In base alla suddetta definizione il dato nazionale di superficie forestale risulta pari a 10.467.533 ettari, di cui 8.759.200 a bosco (anno di riferimento 2005).

Tavole 5.10 - 5.11

La Rilevazione sulla superficie forestale percorsa dagli incendi è condotta congiuntamente con la Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) ed è basata su dati forniti dagli organi periferici del Corpo forestale dello Stato e delle analoghe strutture regionali. L’accertamento degli incendi, delle cause e dei danni arrecati avviene a cadenza trimestrale e rileva gli incendi dovuti a qualsiasi causa su superfici non inferiori a 0,5 ettari o con grado di copertura (area di insidenza delle chiome) del soprassuolo a maturità superiore al 50 per cento. L’unità di rilevazione è rappresentata dagli incendi verificatisi su superfici forestali che causano danni economici apprezzabili o che danneggiano le funzioni protettive o ricreative della foresta e quindi non sono oggetto di rilevazione le semplici accensioni che provocano danni non valutabili. I dati relativi agli incendi possono differire da quelli pubblicati dal Mipaaf che, pur incentrati sulle stesse rilevazioni del Corpo forestale dello Stato, riguardano anche gli incendi su superfici di piccole dimensioni. L’unità di rilevazione è l’evento di incendio ed i parametri rilevati sono la superficie percorsa dal fuoco per tipologia di bosco e per causa scatenante l’incendio, su base provinciale.

Le tavole 5.10 e 5.11 quantificano il numero degli incendi forestali e la superficie in ettari percorsa dal fuoco per tipologia di bosco (fustaie, cedui, macchia mediterranea) e per tipo di causa (naturali, volontarie, involontarie). Si ricorda che, per definizione normativa, la perdita di boschi dovuta ad incendi non viene registrata nelle statistiche relative alla superficie forestale in quanto la superficie boschiva incendiata resta vincolata nella sua destinazione.

Tavola 5.12

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (così chiamato in base all’attuale denominazione) effettua dal 1984 un monitoraggio dello stato dei boschi e dei danni subiti dal patrimonio forestale nazionale. Dal 1996 il Ministero, in attuazione a quanto previsto dalla normativa europea sulla sorveglianza intensiva delle foreste, mette in atto il Programma nazionale di controllo degli ecosistemi forestali (Con.eco.for). Il Programma utilizza il Reticolo standard europeo (Rete Ue) con maglia di ampiezza di 16 km x 16 km: le piante sottoposte a verifica sono scelte all’interno di aree circolari individuate nel reticolo e costituiscono una sorta di aree permanenti di studio ed osservazione degli effetti dell’inquinamento sugli ecosistemi forestali.

I dati della tavola 5.12 sono relativi all’indagine condotta dal Corpo forestale dello Stato sulle condizioni delle chiome mediante la quale sono rilevati gli alberi danneggiati per classe di danno combinate, ovvero defogliazione e decolorazione, relativamente alle conifere e alle non conifere.

Tavola 5.1 - Aree naturali protette - Anni 1993-2003 (supeficie in ettari)

di terra di mare Totale territoriale nazionale (a)In % della superficie

Per 100 abitanti (b) 1993 (c) 445 …. …. …. …. …. 1995 (d) 472 1.961.230,2 88.392,8 2.049.623,0 6,5 3,4 1996 (e) 508 2.106.225,5 160.204,8 2.266.430,3 7,0 3,7 2000 (f) 669 2.752.951,7 260.992,4 3.013.944,0 9,1 4,8 2002 (g) 753 2.788.171,7 2.815.051,4 5.603.223,1 9,3 4,9 2003 (h) (i) 772 2.911.851,9 2.820.673,4 5.732.525,3 9,7 5,0

Fonte : Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(a) Al netto delle superfici marine.

(b) Popolazione residente al 31 dicembre degli anni indicati.

(c) Elenco ufficiale delle aree protette (Euap) del 21 dicembre 1993. Superficie delle aree non indicata nell'Elenco. (d) 1° Aggiornamento Euap del 18 dicembre 1995.

(e) 2° Aggiornamento Euap del 2 dicembre 1996. (f) 3° Aggiornamento Euap del 20 luglio 2000.

(h) 5° Aggiornamento Euap del 24 luglio 2003. (i) Superficie territoriale nazionale al 31 dicembre 2002.

(g) 4° Aggiornamento Euap del 25 luglio 2002. Il numero di aree e la superficie includono il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, pari a 73.935 ettari, che per errore materiale non è stato inserito nell'Elenco e il Santuario per i mammiferi marini con superficie pari a 2.557.258 ettari.

ANNI Numero delle aree protette

Tavola 5.2 - Aree naturali protette per regione - Anno 2003 (superficie in ettari)

REGIONI Superficie Composizionepercentuale

In % della superficie territoriale (a) (b) Per 100 abitanti (a) (c) Piemonte 167.252,6 2,9 6,6 3,9

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 42.997,9 0,8 13,2 35,2

Lombardia 130.215,0 2,3 5,5 1,4 Trentino-Alto Adige 283.413,3 4,9 20,8 29,4 Bolzano/Bozen 181.940,3 3,2 24,6 38,6 Trento 101.473,0 1,8 16,3 20,7 Veneto 93.377,4 1,6 5,1 2,0 Friuli-Venezia Giulia 55.108,0 1,0 6,8 4,5 Liguria 577.967,9 10,1 4,7 1,6 Emilia-Romagna 88.094,4 1,5 4,0 2,2 Toscana 1.799.996,0 31,4 7,0 4,5 Umbria 63.327,0 1,1 7,5 7,5 Marche 89.103,0 1,6 9,2 5,9 Lazio 217.657,4 3,8 12,4 4,1 Abruzzo 303.232,7 5,3 28,2 23,6 Molise 6.450,0 0,1 1,5 2,0 Campania 326.998,3 5,7 23,9 5,6 Puglia 149.112,3 2,6 6,7 3,2 Basilicata 125.196,0 2,2 12,5 21,0 Calabria 264.130,4 4,6 16,5 12,4 Sicilia 346.688,7 6,0 10,5 5,4 Sardegna 602.207,0 10,5 3,8 5,6 ITALIA 5.732.525,3 100,0 9,7 5,0 Nord 1.438.426,5 25,1 7,4 3,4 Centro 2.170.083,4 37,9 9,0 4,7 Mezzogiorno 2.124.015,4 37,1 12,2 7,3

(a) Al netto delle superfici marine.

(b) Superficie territoriale nazionale al 31 dicembre 2002. (c) Popolazione al 31 dicembre 2003.

AREE DI TUTELA DELLA NATURA

Tavola 5.3 - Aree naturali protette per tipologia e regione - Anno 2003 (superficie in ettari) Parchi nazionali Riserve naturali statali Parchi naturali regionali Riserve naturali regionali Altre aree naturali protette regionali Totale Piemonte 44.919,0 3.383,0 94.778,6 10.841,8 13.330,2 167.252,6 - 167.252,6

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 36.739,0 - 5.747,0 511,9 - 42.997,9 - 42.997,9

Nel documento 2007Annuari Statisticheambientali (pagine 139-161)