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RUMORE Il fenomeno del rumore si colloca pienamente nel quadro degli elementi di turbativa dell’equilibrio

Nel documento 2007Annuari Statisticheambientali (pagine 79-91)

ambientale in quanto fattore di insalubrità e minaccia per la salute umana. Ma non tutte le tipologie di emissione sonora, intesa come interruzione del silenzio, sono in grado di inficiare l’equilibrio ambientale. Affinché il rumore costituisca una fonte di inquinamento deve avere specifiche caratteristiche, legate all’intensità, alla durata eccetera, tali da superare la soglia del mero disturbo e determinare “inquinamento fonico o acustico”. E’ tuttavia indubbio che l’inquinamento causato da rumore condiziona negativamente la qualità della vita soprattutto nei contesti urbani. Ciò ha portato al progressivo sviluppo dell’interesse per il problema e dell’esigenza di tutelare il benessere pubblico dallo stress acustico attraverso specifici interventi normativi.

In Italia la disciplina legislativa sul rumore può essere considerata relativamente recente. E’ soltanto nel 1991 con l’emanazione del Dpcm del 1° marzo che si concretizza il primo intervento in materia. Il decreto fornisce una prima definizione di inquinamento fonico inteso come qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente. Inoltre stabilisce limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori il decreto stabilisce che i comuni adottino la classificazione in zone (la zonizzazione acustica) specificate in appositi allegati. La classificazione acustica del territorio comunale rappresenta lo strumento base su cui si articolano i provvedimenti legislativi in materia di protezione dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico. Il significato di tale strumento legislativo è infatti quello di fissare dei limiti per il rumore tali da garantire le condizioni acustiche ritenute compatibili con i particolari insediamenti presenti nella porzione del territorio considerata. Quest’adempimento è dunque l’operazione preliminare e necessaria per garantire la possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dal dettato normativo.

Una sistematizzazione più organica della tematica rumore si realizza con l’emanazione della Legge quadro n. 47 del 26 ottobre 1995. La Legge fornisce una definizione precisa ed ufficiale di inquinamento acustico (art. 2) indicandolo come “introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Inoltre definisce i principi generali, le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni e i provvedimenti necessari per il conseguimento di un clima acustico ottimale. In particolare attribuisce allo Stato una funzione di coordinamento e di regolamentazione e alle Regioni il compito di organizzare la zonizzazione del territorio comunale, inoltre conferisce ai Comuni ampio potere decisionale e di controllo in relazione: alla classificazione del territorio comunale in zone omogenee sotto il profilo acustico; al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione acustica; all’adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. In particolare è previsto un piano di classificazione acustica del territorio comunale in sei zone acusticamente omogenee all’interno di ognuna delle quali si applicano determinati valori limite di rumore (valori di attenzione, di qualità, di immissione, di emissione). Tuttavia la Legge, prevedendo una serie di “decreti attuativi”, ha portato ad una indeterminatezza definitoria su come elaborare la zonizzazione acustica, che ha favorito il mancato rispetto dei termini previsti per l’intervento dei comuni.

Tra i successivi decreti promulgati in materia di inquinamento acustico è di interesse il Dpcm del 14 novembre 1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) che introduce le definizioni delle diverse classi acustiche (previste dal Dpcm 1/3/1991) e il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e delle altre sorgenti sonore (di cui all’art. 11, comma 1 della Legge 447 del 1995): tali definizioni determinano situazioni di zone di “deroga parziale” ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.

In seguito vengono promulgati il Dm del 31 ottobre 1997 (“Metodologia di misura del rumore aeroportuale”) che si occupa del rumore di origine aeroportuale, e il Dpr del 18 novembre 1998 n. 459 (“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario”) che definisce in dettaglio le caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie. Il Dpcm del 14 novembre del 1997, relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (in attuazione

immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità (di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2, comma 3, lettere a) e b) della Legge quadro) per le zone comunali, distinti per il periodo diurno, dalle 06:00 alle 22:00, e notturno, dalle 22:00 alle 06:00.

Per specifiche di dettaglio intervengono diversi altri decreti fra i quali: il Dm 16 marzo 1998 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”) che specifica le tecniche da adottare per valutare i livelli di inquinamento acustico da comparare con i limiti di area stabiliti in fase di zonizzazione acustica; il Dpcm del 16 aprile 1999, n. 215, che reca norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi; il Dpr del 3 aprile 2001, n. 304, che disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche.

La normativa italiana in materia di rumore si sviluppa in armonia con le indicazioni comunitarie. Nell’ambito della lotta all’inquinamento acustico, l’Unione europea definisce un approccio comune per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale.

In tale ambito la Direttiva di riferimento è la Direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale Direttiva definisce un approccio comune volto ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, secondo le diverse priorità, dell’esposizione al rumore ambientale. Tale approccio si fonda sulla determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica del territorio realizzata in base a metodi di determinazione comuni agli Stati membri, sull’informazione al pubblico, sull’attuazione di piani d’azione a livello locale. La Direttiva mira a combattere il rumore cui sono esposte le persone nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore, non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche o dal vicinato, né al rumore sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari. Fornisce inoltre una base per lo sviluppo di misure comunitarie di contenimento del rumore generato dalle principali sorgenti (veicoli stradali e su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto e attrezzature industriali, macchinari mobili). Fra gli strumenti previsti dalla normativa per la valutazione del rumore vi sono i descrittori acustici, calcolati sulla base di metodi comuni, che servono ad elaborare le mappe acustiche strategiche (Lden è il descrittore acustico giorno-sera-notte usato per qualificare il disturbo legato all’esposizione al rumore, Lnight è il descrittore acustico notturno relativo ai disturbi del sonno, Lday e Levening, si usano per il rumore del traffico stradale, aereo, ferroviario e per il rumore nei siti industriali, ma sono previsti altri descrittori per la pianificazione e la delimitazione delle zone acustiche e in casi specifici). Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche e i piani di azione siano resi accessibili al pubblico nel rispetto della libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, inoltre raccolgono le mappe acustiche e i piani di azione per trasmetterli alla Commissione europea che, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, delinea un quadro della legislazione comunitaria in vigore in materia di rumore.

La normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di rumore è pertanto piuttosto ampia. Oltre al Decreto legislativo del 15 agosto 1991 n. 277, che recepisce alcune Direttive comunitarie tra cui la 86/188/Cee, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore, si possono citare: il D.lgs n. 626 del 19 settembre 1994, di attuazione delle Direttive 89/391Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/269/Cee, 90/270/Cee, 90/394/Cee e 90/679/Cee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; la Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003) relativa alle restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti; il Decreto legislativo 195 del 10 aprile 2006, di attuazione della Direttiva 2003/10/Ce relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da una serie di agenti fisici (quali il rumore), che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito. Il Decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, di attuazione della Direttiva 2002/30/Ce, è invece relativo all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari, mentre il D.lgs 19 agosto 2005, n. 194, di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce, riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Il D.lgs n.

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, introdotte dal Decreto legislativo n. 195 del 10 aprile 2006, che integra il citato D.lgs 626 del 1994, abbassando il valore limite di esposizione dei lavoratori al rumore e fissando gli obblighi del datore di lavoro.

ZONIZZAZIONE ACUSTICA Tavola 3.1

La tavola 3.1 presenta i dati relativi alla classificazione acustica, regolata dalla Legge quadro del 1995 sopra citata, effettuata dai comuni. La classificazione del territorio comunale prevede l’individuazione di sei zone acusticamente omogenee (la cosiddetta zonizzazione) in ognuna delle quali si applicano determinati valori limite di rumore. In particolare la classificazione del territorio comunale avviene distinguendo le seguenti classi acustiche: Classe I - aree particolarmente protette, rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici eccetera); Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; Classe III - aree di tipo misto, rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali e le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; Classe IV - aree di intensa attività umana, rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali e le aree con limitata presenza di piccole industrie; Classe V - aree prevalentemente industriali, rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; Classe VI - aree esclusivamente industriali, rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I dati presentati forniscono la percentuale dei comuni italiani, con relativa superficie e popolazione, in cui la classificazione acustica è stata approvata, distinti per regione in riferimento all’anno 2003.

VALUTAZIONE DELLE FAMIGLIE Tavola 3.2

La tavola 3.2 presenta informazioni risultanti dall’Indagine multiscopo annuale dell’Istat che rileva informazioni su aspetti fondamentali della vita quotidiana e dei comportamenti delle famiglie in Italia. Tra il 1987 e il 1991 sono stati effettuati i primi sei cicli dell’Indagine multiscopo sulle famiglie. Dal 1993 viene realizzato un sistema integrato di indagini che si articola su sette indagini sui più importanti temi di rilevanza sociale: una indagine a cadenza annuale sugli Aspetti della vita quotidiana, una trimestrale sul Turismo e cinque indagini tematiche (Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, I cittadini e il tempo libero, Sicurezza dei cittadini, Famiglie e soggetti sociali, Uso del tempo) che vengono effettuate a rotazione in un arco di tempo di cinque anni. A queste vanno aggiunte altre indagini di approfondimento che non hanno una pianificazione programmata ma che vengono realizzate nell’ambito delle suddette aree tematiche.

In particolare la tavola 3.2 presenta i dati, per gli anni dal 2000 al 2005, riguardanti le famiglie che dichiarano come molto o abbastanza presenti nella zona di abitazione alcuni problemi relativi al rumore nella zona in cui abitano per regione, ripartizione geografica e tipo di comune.

REGIONI Comuni della regione con classificazione acustica approvata

Superficie regionale con classificazione acustica approvata

Popolazione regionale con classificazione acustica approvata

Piemonte 5,9 7,7 17,4

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 2,7 1,5 30,7

Lombardia 24,1 19,5 32,6 Trentino-Alto Adige 23,3 17,2 26,9 Bolzano/Bozen 0,9 0,5 0,7 Trento 35,0 37,0 52,3 Veneto 49,9 46,0 57,2 Friuli-Venezia Giulia 2,3 1,9 3,8 Liguria 69,8 67,8 80,4 Emilia-Romagna 18,2 20,6 39,9 Toscana 19,2 17,8 28,9 Umbria 0,0 0,0 0,0 Marche 0,8 1,5 9,9 Lazio 10,8 15,8 55,3 Abruzzo 0,7 0,3 1,0 Molise - - -Campania (a) 31,4 30,9 47,3 Puglia (b) 3,9 6,1 10,1 Basilicata 0,8 3,9 9,7 Calabria (c) - - -Sicilia 1,3 3,2 7,6 Sardegna (d) 0,3 0,4 10,1 Italia 17,4 13,8 31,2

(a) Dati aggiornati al 4 giugno 2003.

(b) Per la provincia di Foggia i dati sono aggiornati all'anno 2000, per quelle di Bari e Taranto all'anno 2002.

(c) Per i 409 comuni della Calabria le uniche informazioni disponibili sulla classificazione acustica sono quelle relative ai Comuni di Catanzaro e di Rossano . (d) Dati aggiornati all'anno 2002.

Tavola 3.1 - Comuni, superficie e popolazione con classificazione acustica approvata per regione al 31 dicembre

lllllllllllllllllllllllllll 2003 (valori percentuali)

Fonte : Elaborazione Apat/Ctn Agf (Centro Tematico Nazionale - Agenti Fisici) su dati Arpa/Appa (Agenzie regionali e provinciali per l'ambiente); Istat (Popolazione

REGIONI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE TIPI DI COMUNE

2000 2001 2002 2003 2005

Piemonte 41,3 42,1 39,1 39,7 38,1

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 25,3 20,6 28,1 24,5 23,7

Lombardia 38,7 39,2 39,0 43,1 38,9 Trentino-Alto Adige 25,7 27,1 27,4 27,5 22,8 Bolzano/Bozen 29,1 30,2 29,6 28,1 24,8 Trento 22,6 24,3 25,3 27,0 21,0 Veneto 31,9 29,5 32,0 35,8 32,7 Friuli-Venezia Giulia 31,5 35,1 32,8 34,7 29,7 Liguria 41,4 40,6 40,6 41,7 38,6 Emilia-Romagna 37,1 33,3 32,9 38,4 33,9 Toscana 36,1 36,8 33,3 36,2 34,2 Umbria 31,5 27,6 22,6 29,5 27,5 Marche 36,9 33,6 29,1 30,2 33,0 Lazio 39,7 44,7 45,6 48,7 44,6 Abruzzo 29,3 26,4 25,2 29,8 27,5 Molise 22,5 29,5 25,1 28,7 21,7 Campania 44,6 47,8 46,8 53,0 50,8 Puglia 44,4 47,7 45,7 42,1 45,9 Basilicata 23,9 28,3 28,7 26,6 20,8 Calabria 31,1 29,3 30,0 31,5 26,3 Sicilia 41,8 41,6 42,1 42,3 40,3 Sardegna 33,7 30,5 28,0 31,4 30,2 Italia 38,0 38,5 37,8 40,5 37,8 Nord-ovest 39,7 40,0 39,1 41,8 38,5 Nord-est 33,3 31,5 32,1 36,0 32,0 Centro 37,6 39,7 38,0 41,1 38,5 Sud 39,6 41,5 40,5 42,6 41,3 Isole 39,7 38,9 38,5 39,7 37,9 ITALIA 38,0 38,5 37,8 40,5 37,8

Comune centro dell'area metropolitana 55,4 57,3 59,2 60,6 58,1

Periferia dell'area metropolitana 40,8 42,9 42,7 46,9 39,7

Fino a 2.000 abitanti 13,8 11,1 10,6 10,8 10,6

Da 2.001 a 10.000 abitanti 25,4 25,8 23,8 27,8 26,7

Da 10.001 a 50.000 abitanti 38,5 38,1 37,5 39,5 37,1

50.001 abitanti e più 45,5 44,6 42,6 46,7 43,3

Italia 38,0 38,5 37,8 40,5 37,8

Fonte : Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana, vari anni

(a) Percentuale di famiglie che dichiarano il problema "molto o abbastanza" presente. (b) La rilevazione relativa all'anno 2004 non è stata effettuata.

PER TIPO DI COMUNE

VALUTAZIONE DELLE FAMIGLIE

Tavola 3.2 - Famiglie che dichiarano la presenza di problemi relativi al rumore nella zona in cui abitano per

lllllllllllllllllllllllllllregione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 2000 - 2005 (a) (b) (per 100 famiglie della

lllllllllllllllllllllllllllllllllstessa zona)

PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA PER REGIONE

Descrittore acustico: grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo.

Famiglia: insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

Impatto acustico: effetti indotti e variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di

territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni1.

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le

legittime fruizioni degli ambienti stessi2.

Lden: livello giorno-sera-notte, descrittore acustico relativo all’intera giornata. Lday: livello giorno, descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00. Levening: livello sera, descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00. Lnight: livello notte, descrittore acustico relativo al periodo dalle 22:00 alle 06:00.

Mappatura acustica: rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona.

Mappa acustica strategica: mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona.

Piani di azione: piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti.

Rumore: qualunque emissione sonora prodotta dalle attività umane (includenti anche il traffico veicolare, il traffico ferroviario, il traffico aereo e le attività industriali) che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi, o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente.

Tipo di comune: suddivisione dei comuni italiani (sulla base dei dati sul pendolarismo rilevati al censimento) secondo le seguenti classi:

- centri delle aree di grande urbanizzazione, prima definiti comuni centro delle aree metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Cagliari;

- comuni appartenenti alla periferia delle aree di grande urbanizzazione, prima definita periferia delle aree metropolitane (costituiscono i comuni delle cinture urbane);

- altri comuni suddivisi per dimensione demografica (fino a 2.000 abitanti, da 2.001 a 10.000, da 10.001 a 50.000 e oltre i 50.000). La soglia dei 2.000 abitanti costituisce la dimensione demografica suggerita dagli organismi internazionali per identificare uno stile di vita tipico dei piccoli centri.

Valore di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.

Valore di qualità: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Zonizzazione acustica del territorio: suddivisione del territorio in zone alle quali si applicano per legge limiti diversi di tutela acustica omogenei all’interno ad ognuna di esse. I limiti si riferiscono ai valori limite di emissione

e di immissione, ai valori di attenzione e ai valori di qualità3 e si basano sul livello energetico medio in dB (decibel)

secondo la curva di ponderazione A (curva che simula la sensibilità dell’orecchio umano). Le sei classi, o zone, individuate sulla base della destinazione d’uso del territorio stesso sono: aree particolarmente protette, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, aree di tipo misto, aree di intensa attività umana, aree prevalentemente industriali, aree esclusivamente industriali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs 25 luglio 2006, n. 257, “Attuazione della direttiva 2003/18/Ce relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro” (inserisce il Titolo VI bis al D.lgs. n. 626/1994). Gazzetta ufficiale 11 settembre 2006, n. 211.

D.lgs 10 aprile 2006, n. 195, “Attuazione della direttiva 2003/10/Ce relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”. Gazzetta ufficiale 30 maggio 2006, n. 124.

D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, “Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. Gazzetta ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, ripubblicato sulla Gazzetta ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239.

D.lgs 17 gennaio 2005, n. 13, “Attuazione della direttiva 2002/30/Ce relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari”. Gazzetta ufficiale 17 febbraio 2005, n. 39.

Dpr 30 marzo 2004, n. 142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. Gazzetta ufficiale 1° giugno 2004, n. 127.

Legge 31 ottobre 2003, n. 306, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003”. Gazzetta ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario n. 173.

Direttiva Ce 25 giugno 2002, n. 49, “Determinazione e gestione del rumore ambientale”. Gazzetta ufficiale Comunità europee 18 luglio 2002, n. L 189/12.

attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della l. 26 ottobre 1995, n. 447”. Gazzetta ufficiale 26 luglio 2001, n. 172 (nella Gazzetta ufficiale la legge n. 447 viene erroneamente indicata con la data del 26 novembre 1995).

Dpcm 16 aprile 1999, n. 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.

Dpr 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Gazzetta ufficiale 4 gennaio 1999, n. 2.

Dpcm 16 aprile 1999, n. 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”. Gazzetta ufficiale 2 luglio 1999, n. 153.

Dpr 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Gazzetta ufficiale 4 gennaio 1999, n. 2.

Dm 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. Gazzetta ufficiale 1°

Nel documento 2007Annuari Statisticheambientali (pagine 79-91)