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4 IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PRESCRIZIONI: ASPETTI OGGETTIVI

4.2 LA TIPOLOGIA CONTRATTUALE: CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO,

4.2.3 I consorzi

Il primo comma dell’articolo 17 bis include tra le tipologie contrattuali soggette al regime di versamento fiscale introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, l’affidamento di un’opera o servizio a soggetti consorziati.

Per comprendere a quali tipologie soggettive si riferisce questo passaggio dell’art. 17 bis è utile anzitutto partire dalla definizione codicistica del consorzio. L’art. 2602 del Codice Civile lo definisce l’accordo con il quale “più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.”

All’organizzazione comune è affidato il ruolo di coordinamento dell’attività economica dei singoli imprenditori consorziati, nonché di vigilanza sul corretto adempimento degli impegni che i consorziati si sono assunti nel momento della sottoscrizione del contratto.81

Secondo quanto disposto dal successivo articolo 2603 c.c., il contratto consortile deve avere forma scritta, a pena di nullità dello stesso. Quanto al suo contenuto, esso deve indicare: “l'oggetto e la durata del consorzio; la sede dell'ufficio eventualmente costituito; gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; le attribuzioni e i

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Articolo 105, comma 8, Decreto Legislativo n. 50/2016: “L'aggiudicatario è responsabile in

solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”

Il rimando è all’articolo 29, comma , del Decreto Legislativo n. 276/2003 che stabilisce: “In

caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

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poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; i casi di recesso e di esclusione; le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati”.82

Le parti, alla sottoscrizione del contratto consortile, sono tenute ad indicare la sua durata; in assenza di tale determinazione, questo è valido per dieci anni.83

L’articolo 2606 c.c. stabilisce che, qualora in sede contrattuale non sia disposto diversamente, le deliberazioni consortili concernenti l’attuazione dell’oggetto del contratto sono prese a maggioranza, ma per poter effettuare delle modifiche al contratto stesso è necessario il consenso unanime degli associati, come previsto dall’articolo 2607 c.c..

Il contratto di consorzio può essere finalizzato al coordinamento della produzione e degli scambi tra imprenditori oppure, secondo quanto stabilito dall’articolo 2602 c.c., esso può avere ad oggetto lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consorziate; in quest’ultima ipotesi di gestione di un servizio con valenza esterna, è istituito presso il consorzio un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, e un estratto del contratto consortile deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua stipula per l’iscrizione del consorzio presso l’ufficio dell’agenzia delle imprese competente84. Nei consorzi con attività esterna, sono istituiti organi di direzione e di rappresentanza85, è costituito un fondo consortile86 sul quale i terzi possono far valere i propri diritti – ex articolo 2615 c.c., è redatto e depositato presso l’ufficio del registro delle imprese il bilancio d’esercizio.87 Infine, l’articolo 2615 ter c.c. prevede che il consorzio possa assumere la forma di una società consortile, con il conseguente rispetto delle norme specifiche che regolano il tipo di società da esso adottato.

Vista la funzione antimonopolistica svolta dai consorzi, in favore delle imprese di piccole e medie dimensioni che interagiscono nel mercato, l’approccio legislativo nei confronti di questa fattispecie contrattuale è mutato negli anni, passando da un

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Articolo 2603, Codice Civile. 83

Articolo 2604, Codice civile. 84

Articolo 2612, Codice civile. 85

Articolo 2613, Codice civile. 86

Articolo 2613, Codice civile. 87

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atteggiamento restrittivo ad uno espansivo, grazie all’introduzione della Legge n. 377/1976.88

Il riferimento al concetto di imprenditore, così come definito dall’articolo 2602 del Codice civile, deve intendersi in senso ampio, includendo tra i vari soggetti anche gli enti pubblici che esercitino attività di impresa. Non risulta pertanto insolito l’impiego del termine consorzio anche nella disciplina pubblicistica, che riconosce a tale istituto giuridico la qualifica di “operatore economico”, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Secondo quanto previsto dal comma 2 della presente norma, infatti, rientrano nella definizione di operatore economico: “i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili – anche in forma di società consortili, la cui durata non deve essere inferiore a cinque anni –; i consorzi tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile”.89

Il successivo articolo 47 del Decreto Legislativo n. 50/2016 elenca i requisiti che deve possedere il Consorzio per poter partecipare alle gare di appalto, ovvero di idoneità tecnica ed economico-finanziaria. Per i consorzi stabili le prerogative di ammissibilità devono essere valutate con riferimento al Consorzio nel suo complesso, quale soggetto autonomo – dotato di autonoma personalità giuridica – che interagisce con l’Autorità amministrativa. Resta salva la necessità, volta a garantire una corretta esecuzione dell’opera o servizio, che il possesso dei requisiti di ammissibilità sia verificato anche in capo alle singole imprese che svolgono le specifiche attività oggetto del contratto d’appalto.

Qualora il contratto stipulato dal Consorzio presenti i requisiti previsti dall’articolo 17 bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, lo stesso sarà pertanto obbligato a sottostare alle disposizioni relative agli obblighi fiscali riferiti ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio disciplinati dalla presente norma, agendo come un unico soggetto “inclusivo” di più imprese.

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F. Galgano, Diritto Privato, Padova, XV Ed., 2012. 89

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