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4 IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PRESCRIZIONI: ASPETTI OGGETTIVI

4.6 IL PERIMETRO OGGETTIVO DELL’ARTICOLO 4, DECRETO LEGGE N 124/2019 – QUAL

AI NUOVI OBBLIGHI FISCALI

I requisiti di applicabilità di cui si è parlato nei precedenti paragrafi rappresentano un elemento fondamentale della disciplina sulle ritenute fiscali negli appalti. Nel caso in cui anche solo uno di essi mancasse, non sarebbe possibile attuare le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 124/2019.

Qualora si verifichino tali circostanze, tutti i soggetti coinvolti nella filiera d’appalto saranno sottoposti agli obblighi introdotti dall’articolo 4 del Decreto, indistintamente dalla loro natura pubblica o privata. Pertanto, anche le amministrazioni pubbliche che agiscono in qualità di committenti nelle fattispecie contrattuali che presentano le suddette caratteristiche, sono sottoposte ai nuovi obblighi di verifica.

Dal punto di vista applicativo, è utile individuare quali siano i settori pubblici maggiormente interessati dalle nuove regole introdotte dal Decreto Fiscale 2020, poiché la disciplina fiscale individuata dall’articolo 4 presenta caratteristiche oggettive di applicabilità ben definite, che delimitano il perimetro di attuazione della stessa solo ad alcune fattispecie contrattuali.

Nello specifico, per le pubbliche amministrazioni, i settori maggiormente esposti a tali obblighi sono quelli relativi all’attività di pulizia, i servizi di trasporto, i servizi di mensa e ristorazione, i servizi sociali ed educativi, le attività di guardiania, gli appalti relativi alla manutenzione e al restauro di edifici e, in generale, tutti i servizi in cui vi sia un consistente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali dello stesso.117

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La Relazione illustrativa allo “Schema di Decreto Legge recante disposizioni urgenti in

materia fiscale e per esigenze indifferibili”, al Titolo I, articolo 5, spiega che i contratti labour intensive a cui fa riferimento l’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, riguardano

maggiormente i settori della subfornitura, della logistica, della spedizione e del trasporto, ove è frequente l’esternalizzazione di servizi. In queste categorie settoriali, spesso capita che vengano affidati a soggetti terzi servizi marginali che un tempo erano gestiti direttamente dal committente. Alla luce di quanto illustrato nella relazione al Decreto Fiscale 2020, per poter identificare quali siano le attività subordinate che sono affidate dalle stazioni appaltanti ad imprese esterne, è utile la classificazione delle attività produttive presente nel codice Ateco. Tale codice permette di identificare le attività economiche grazie ad una suddivisione alfanumerica che si dirama da macro-settori economici fino alle singole sottocategorie degli

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Per queste particolari fattispecie settoriali, la frequenza di affidamento dell’esecuzione dell’opera o servizio ad imprese esterne, tramite un contratto di decentramento produttivo, è particolarmente elevata. Per giunta, gli stessi settori sono quelli maggiormente esposti al rischio di somministrazione illecita di manodopera poiché si tratta di attività nelle quali l’impiego di lavoratori è predominante rispetto agli altri fattori produttivi.

Viste le peculiarità sopra elencate, ne consegue che le pubbliche amministrazioni che operano in questi specifici ambiti in qualità di stazioni appaltanti, affidando l’esecuzione di opere o servizi tramite contratti di esternalizzazione produttiva, in presenza congiunta delle altre caratteristiche elencate al primo comma dell’articolo 17 bis, Decreto Legislativo n. 241/1997, dovranno vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di versamento fiscale operate dalle imprese affidatarie sui propri dipendenti, a pena di sanzionabilità delle stesse.

A titolo esemplificativo, i contratti pubblici che, per caratteristiche, potrebbero ricadere nell’ambito applicativo dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, saranno, ad esempio, quelli relativi al servizio di mensa presso strutture scolastiche o altri enti pubblici, nei quali vengano utilizzate le cucine di proprietà dell’ente o, ancora, i servizi di trasporto, dove vi sia l’impiego di autoveicoli pubblici. Altra fattispecie che può essere soggetta ai nuovi obblighi introdotti dal Decreto Fiscale 2020 è quella relativa ai servizi di pulizia, caratterizzati da un prevalente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente, in cui l’impiego di beni strumentali di quest’ultimo, come

stessi. Nella sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, alla categoria “servizi integrati di gestione agli edifici”, rientrano, come indicato dal Codice Ateco: “ I servizi che riguardano la pulizia generale di interni, la manutenzione ordinaria, lo

smaltimento dei rifiuti, i servizi di approvvigionamento di energia, i servizi di portineria e sorveglianza, lo smistamento della posta, i servizi di reception, di lavanderia ed altri servizi di assistenza”. Alla voce “attività di pulizia e disinfestazione”, sempre inclusa nella sezione N,

ricadono i servizi di pulizia generale degli edifici, nonché di pulizia specializzata degli edifici e di impianti e macchinari industriali che fanno parte dei servizi ad alta intensità di manodopera. Sempre nel medesimo settore, infine, rientrano i servizi di cura e manutenzione del paesaggio, per la realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi pubbliche e private. Fanno altresì parte del settore “N” le attività di noleggio, di vigilanza ed altre attività di servizi di supporto per edifici e paesaggio. Riprendendo il concetto di esternalizzazione di servizi presente nella relazione illustrativa al Decreto, pertanto, grazie alla classificazione delle attività produttiva presente nel Codice Ateco, è possibile identificare le attività produttive, definite “di supporto alle imprese”, dove si realizzano più frequentemente fenomeni di affidamento dell’esecuzione dell’opera o servizio oggetto d’appalto ad imprese esterne; in https://codiceateco.it/sezioni.

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l’acqua e l’energia elettrica – che vengono, appunto, forniti dalla stazione appaltante proprietaria dei locali in cui è svolta la prestazione – fanno sì che queste attività possano essere ricondotte alla fattispecie dei contratti labour intensive endoaziendali – qualora l’importo annuale del servizio superi la soglia di 200 mila euro. Ancora, i contratti d’appalto per il restauro o la manutenzione di edifici pubblici possono anch’essi ricadere nel perimetro di applicazione delle nuove disposizioni, poiché prevedono che il personale dipendente impiegato nella realizzazione dell’appalto operi presso le sedi del committente e, analogamente a quanto avviene per i servizi di pulizia, utilizzi beni primari del committente e altri macchinari forniti dalla stazione appaltante per realizzare la propria attività lavorativa. Per le sue caratteristiche, inoltre, il settore della guardiania, nel quale il personale è assunto allo scopo di vigilare presso le sedi di attività della stazione appaltante, potrà altresì essere soggetto ai nuovi obblighi imposti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019.

Questi particolari settori, per le proprie caratteristiche, sono quelli in cui la possibilità che si verifichino congiuntamente i presupposti di applicabilità disciplinati all’articolo 17 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 241/1997, è più elevata. Tuttavia, nulla toglie che tali requisiti possano parimenti sussistere in altre forme contrattuali volte al conseguimento di opere o servizi, qualora presentino le suddette peculiarità.

Per queste ragioni, nonostante le modifiche restrittive apportate dalla Legge n. 157/2019, il Legislatore ha voluto limitare solo parzialmente il raggio di applicabilità dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, permettendo l’inclusione nella presente disciplina di qualsiasi forma di esternalizzazione e decentramento produttivo – di natura pubblica o privata – che avvenga tramite contratto di importo superiore alla soglia di 200 mila euro, che impieghi un’alta intensità di manodopera presso le sedi di attività del committente e che preveda l’utilizzo di beni di proprietà dello stesso o comunque a lui riconducibili.

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CONTROLLI

LUNGO

LA

FILIERA

D’APPALTO:

GLI