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7 DAL DURC AL DURF: IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ FISCALE

7.1 IL DIFFICILE RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DEL 10% DEI VERSAMENTI IN CONTO

IN REGIME DI SPLIT PAYMENT

Per potersi avvalere dell’esonero dagli obblighi fiscali introdotti dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, alle imprese appaltatrici, affidatarie ed esecutrici interessate al comma 5 dell’articolo 17, Decreto Legislativo n. 241/1997, è richiesto, tra i vari requisiti, che abbiano eseguito, nel corso dei periodi di imposta relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale, per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni fatte dalle imprese stesse.

Tuttavia, il presente punto, ha sollevato una serie di dubbi riguardo la sua applicabilità alla totalità dei soggetti coinvolti nella filiera d’appalto e sottoposti ai nuovi obblighi del Decreto Fiscale 2020.

Il vincolo dei versamenti registrati nel conto fiscale, non inferiore al 10%, può rappresentare un ostacolo per alcune tipologie di imprese che operano in regime di split payment, come sollevato dall’“Interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-03727 presentata dall’On. Fragomeli e altri” il 3 marzo 2020, alla Camera dei Deputati.

Trattando la questione dell’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, la Commissione parlamentare ha sollevato il problema dell’applicabilità della disciplina fiscale in esame ad alcuni soggetti coinvolti dalle nuove disposizioni in materia, chiedendo un intervento legislativo volto alla sua risoluzione.

Per poter comprendere la questione è necessario porre una distinzione tra imprese soggette al meccanismo dello split payment e imprese che operano in regime di reverse charge.

Il comma 3, articolo 4, del Decreto Legge n. 124/2019, introduce la lettera a-quinquies) nell’articolo 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972 – c.d. Decreto IVA –, dove sono elencate le categorie di beni e servizi per i quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge.

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L’inversione contabile, secondo quanto disciplinato dall’articolo 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, è il meccanismo secondo cui gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere adempiuti dal soggetto cessionario o committente – se soggetto passivo d’imposta nel territorio statale –, in luogo del cedente o del prestatore.

Il presente meccanismo di reverse charge, è stato introdotto in sede comunitaria, con la Direttiva n. 2006/69/CE, del 24 luglio 2006, e successivamente adottato dagli Stati membri, allo scopo di contrastare fenomeni fraudolenti in determinati settori, dove ricorre il rischio che il cessionario detragga l’imposta che il cedente non ha provveduto a versare all’Erario.

L’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, ha previsto l’estensione del meccanismo di inversione contabile anche alle prestazioni di servizi: “effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma [ … ]”.

Il Legislatore, promuovendo il contrasto dei fenomeni elusivi di illecita somministrazione di manodopera, sempre più frequenti nel settore degli appalti pubblici e privati, ha pertanto ritenuto di applicare il meccanismo di reverse charge anche ad alcune specifiche categorie settoriali, come le opere di demolizione o ristrutturazione di edifici, le prestazioni di pulizia o di guardiania. L’obbligo di inversione contabile così esteso al mondo degli appalti, pertanto, pone a carico degli appaltatori, subappaltatori ed affidatari, l’applicazione dell’IVA.

L’articolo 4, Decreto Legge n. 124/2019, prevede infine, all’ultimo periodo, che il presente meccanismo, derogatorio rispetto ai principi generali in materia IVA, “non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 17-ter169 e alle agenzie per il lavoro disciplinate al Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

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Articolo 17-ter, d.P.R. 633/1972, recante: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche

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Pertanto, la norma prevede che il meccanismo di inversione contabile non si applichi alle operazioni eseguite nei confronti dei soggetti sottoposti alla procedura di split payment, tra cui le pubbliche amministrazioni.

Lo split payment è un meccanismo, disciplinato dall’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, introdotto a sua volta dall’articolo 1, comma 629, lettera b), Legge n. 190/2014 c.d. Legge di Stabilità, che prevede un meccanismo di scissione dei pagamenti per le operazioni nelle quali le pubbliche amministrazioni non siano debitori di imposta.170 Ne consegue che i soggetti organismi pubblici, qualora non siano identificabili come sostituti d’imposta, sono tenuti a versare direttamente all’Erario l’IVA a debito relativa ai propri fornitori. La procedura di split payment, così strutturata, fa si che il committente separi il versamento del corrispettivo attribuibile al fornitore dal versamento dell’imposta ad esso riferita, effettuando, per l’appunto, una procedura di scissione dei pagamenti.

Sulla base di queste considerazioni, è stata sollevata la questione della difficile applicazione della soglia del 10% dei versamenti, registrati nel conto fiscale, per le imprese che operano secondo il meccanismo dello split payment, poiché in questo caso l’IVA non viene versata dal fornitore. In risposta a questo quesito parlamentare, si è pronunciato il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze A.M. Villarosa, riconoscendo la difficoltà applicativa della disposizione per le tipologie di imprese

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Articolo 17-ter, lett. b), d.P.R. n. 633/1972: “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. A seguito dell’introduzione dell’articolo 1, Decreto

Legge n. 50/2017, il meccanismo di split payment è poi stato ampliato, rendendolo applicabile anche alle altre tipologie di pubbliche amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione non citati nel predetto articolo 17-ter.

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sopracitate, e sollevando la necessità di uno specifico intervento di revisione della presente disciplina, al fine di eliminare tali disparità.171

Sulla questione, la Camera dei Deputati, a seguito di un confronto con i preposti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, rileva che: “l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comporta che l’imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società individuati dall’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 [ … ] sia versata, anziché dal cedente prestatore, dall’acquirente destinatario; ciò al fine di garantire l’effettiva corresponsione dell’IVA all’Erario. [ … ] Poiché la misura costituisce una deroga all’ordinario sistema di funzionamento dell’IVA, potrebbe ritenersi che l’importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, sia conteggiato quale “IVA teorica” nella soglia dei suddetti versamenti, ai fini del calcolo di cui al citato articolo 4, comma 5”.172

Il presente intervento individua dunque come soluzione al problema contenuto all’articolo 4, Decreto Legge n. 124/2019, il conteggio, ai fini del calcolo del 10% dei ricavi, dell’importo dell’opera o del servizio d’appalto come IVA teorica, sia per i soggetti che utilizzano il meccanismo del reverse charge, sia per coloro che operano in regime di split payment.

Pertanto, per poter raggiungere il requisito quantitativo di cui sopra, necessario per poter ottenere l’esonero dagli adempimenti introdotti dal Decreto Fiscale 2020, le imprese che fatturano secondo il meccanismo di split payment, o di reverse charge, possono computare l’IVA teorica nel calcolo della soglia. Ne consegue che, qualora i versamenti fiscali effettuati dalle imprese, comprensivi degli importi calcolati a debito,

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Camera dei Deputati, interrogazione n. 5-03727. Interrogazione sulle misure in materia di

contrasto all’omesso versamento delle ritenute prevedendo l’obbligo per il committente che affida il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,

in “Informazioni Parlamentari”, 5 marzo 2020,

http://www.infoparlamento.it/tematiche/interrogazioni-interpellanze-risoluzioni-

mozioni/camera-dei-deputati-503727-interrogazione-sulle-misure-in-materia-di-contrasto-all- omesso-versamento-delle-ritenute-prevedendo-l-obbligo-per-il-commit.

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Camera dei Deputati, interrogazione n. 5-03727, in “Informazioni Parlamentari”, 5 marzo 2020.

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superino il valore del 10% dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni, il predetto requisito si può ritenere rispettato.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui presentate, l’accesso agli esoneri fiscali introdotti dal Durf è consentito parimenti sia alle imprese che operano secondo il meccanismo di inversione contabile, che alle imprese che scindono i pagamenti delle imposte, grazie all’introduzione di un metodo di calcolo che faciliti il raggiungimento della clausola del 10% posta dal Decreto Legge n. 124/2019.

L’ultimo tassello per poter rendere applicabile la soluzione individuata in sede parlamentare è rappresentato dall’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe adeguare le proprie procedure a quanto disposto dall’interrogazione n. 5-03727.

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7.2 L’UTILITA’ DEL DURF DOPO L’INTRODUZIONE DEL DECRETO