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4 IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PRESCRIZIONI: ASPETTI OGGETTIVI

4.4 LA SEDE DI ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE – I CONTRATTI ENDO-AZIENDALI

Dal punto di vista normativo, un altro elemento fondamentale che caratterizza i contratti cui si applicano le disposizioni introdotte dal comma primo dell’articolo 17 bis, Decreto Legislativo n. 241/1997, riguarda l’esecuzione dell’opera o sevizio “presso le sedi di attività del committente”.

Con la presente espressione il Legislatore ha voluto delimitare l’ambito spaziale di applicazione dei nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati negli appalti, nonché negli altri negozi giuridici disciplinati dalla normativa in commento.

Facendo riferimento al concetto di sedi di attività del committente la disposizione lascia ampio spazio attuativo alle disposizioni introdotte dall’articolo 4, Decreto Legge n. 124/2019, estendendo così la fattispecie fiscale in esame a tutte le sedi destinate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale, agricola o professionale del committente stesso.

Come specificato dalla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, sono ricomprese all’interno della presente circoscrizione: “la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato all’attività di impresa, agricola o professionale.”112

Stando a quanto sottolineato dall’Agenzia, ciò che permette di individuare la tipologia di attività cui si fa riferimento – al fine di escludere o meno l’applicazione delle nuove norme fiscali – è il luogo di svolgimento della prestazione stessa.

In virtù di tale specificazione, occorre fare una distinzione tra contratti endoaziendali e contratti esoaziendali. Ciò che permette di distinguere gli uni rispetto agli altri riguarda il luogo di svolgimento dell’opera o servizio oggetto d’appalto.

Nella seconda tipologia sopracitata l’attività contrattuale viene eseguita all’esterno delle sedi operative del committente, a differenza della prima fattispecie in cui l’esecuzione avviene all’interno delle stesse.

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I contratti interessati dalle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019 sono quelli endoaziendali, ovvero, come affermato dal primo comma dell’articolo 17 bis, quelli svolti presso le sedi di attività del committente. La focalizzazione del Legislatore su questa specifica tipologia contrattuale è collegata ai rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio, in quanto potrebbero verificarsi situazioni di somministrazione illecita di manodopera allorquando l’appaltatore non eserciti un potere diretto sui propri dipendenti, limitandosi alla mera gestione amministrativa del rapporto tra committente e lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio.

Per scongiurare questi fenomeni fraudolenti, tramite l’introduzione all’articolo 17 bis di questa specifica previsione, è stabilito che i contratti ove si verifichi il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni ad esso strumentali, siano soggetti ai nuovi obblighi fiscali in materia di ritenute disciplinati dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019.

Ne consegue che ricadano all’interno del perimetro applicativo della norma in esame tutti i luoghi di proprietà del committente dove si realizza l’opera o viene prestato il servizio dallo stesso commissionato, compresi i cantieri o, ancora, le unità operative collocate in spazi distinti dalla sede legale, ma comunque riconducibili al mandatario del contratto.

Con riferimento al concetto di committente, al fine di identificare quali siano le sedi ad esso riconducibili, è necessario stabilire se debba considerarsi come identificativo di tale requisito solo il rapporto originario sorto tra il mandatario che “a monte” ha commissionato l’opera o servizio contrattuale e l’esecutore dello stesso o se invece sia necessario ricomprendere anche i rapporti successivamente stipulati, come nel caso del subappalto o, ancora, il caso frequente in cui l’opera o servizio venga affidato da un’impresa facente parte di un medesimo gruppo in favore della sua capogruppo, presso la quale andranno a lavorare i dipendenti dell’appaltatore incaricato dell’esecuzione – fattispecie quest’ultima che non è riconducibile alla figura del subappalto, poiché priva di un contratto d’appalto che regoli i rapporti tra l’impresa in favore della quale l’opera o il servizio è reso e il committente.

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Stando a quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, i committenti “potranno essere indifferentemente gli originari committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, i consorzi, i consorziati e le altre tipologie di soggetti che stipulano gli altri rapporti negoziali”.113 Pertanto, ai fini della delimitazione del perimetro spaziale di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, quando si parla di sedi di attività del committente si fa riferimento al complesso di spazi operativi di proprietà di qualsiasi soggetto – pubblico o privato – ricompreso tra le fattispecie contrattuali rientranti all’interno del primo comma dell’articolo 17 bis che commissiona l’esecuzione di un’opera o servizio con prevalente utilizzo di manodopera impiegando beni ad esso riconducibili in qualunque forma.

Infine, necessita di un ulteriore approfondimento l’ipotesi frequente nel settore degli appalti di attività svolta sia presso la sede del committente che al suo esterno. In questo caso, sorge il dubbio su quale debba essere il criterio da adottare per stabilire l’applicabilità della norma in esame, poiché la stessa non fa alcun riferimento alla nozione di prevalenza dell’attività.

Stando a quanto disciplinato all’articolo 17 bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, i contratti soggetti ai nuovi obblighi fiscali sono quelli svolti presso le sedi di attività del committente, pertanto, a mio parere, un possibile metodo per quantificare l’incidenza dell’attività svolta dall’appaltatore presso il committente, fa riferimento al rapporto tra le ore lavorate presso lo stesso e le ore svolte esternamente. Qualora da tale proporzione risultasse un’incidenza dell’attività endoaziendale superiore al cinquanta percento rispetto a quella esoaziendale, si può ritenere che il contratto d’appalto ricada all’’interno del perimetro applicativo dell’articolo 4, Decreto Legge n. 124/2019.

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4.5 L’UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DEL