4 IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PRESCRIZIONI: ASPETTI OGGETTIVI
4.5 L’UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE O AD ESSO
FORMA
L’ultimo requisito imposto dall’articolo 17 bis, primo comma, per l’individuazione dell’ambito applicativo delle nuove norme in materia di ritenute fiscali, disposte dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, riguarda “l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Allo scopo di semplificare l’individuazione dei beni che permettano di identificare le fattispecie contrattuali riconducibili ai vincoli normativi recentemente introdotti, nella circolare n. 1/E/2020 sono state introdotte alcune specificazioni circa il significato della sopracitata espressione relativa ai beni impiegati nell’esecuzione di opere o servizi ad alta intensità di manodopera.
Facendo riferimento ai “beni strumentali”, innanzitutto, si intende l’impiego di “macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi”, non escludendo l’utilizzo “di altre categorie di beni strumentali.” 114
Si tratta dunque di beni funzionali alla realizzazione della prestazione che vengono impiegati dall’impresa cui è stata affidata l’esecuzione del contratto, la cui natura può essere mobile o immobile – si veda l’espressione “altre categorie” utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione del concetto in esame.
Pertanto, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni previste all’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, saranno da considerarsi come strumentali alla realizzazione dell’opera o servizio contrattuale: macchinari, veicoli, automezzi – e le altre tipologie di beni mobili funzionali all’esecuzione del contratto, nonché fabbricati, capannoni, magazzini ed altri beni di natura immobile che comunque presentino la caratteristica della strumentalità per i lavoratori impiegati nell’appalto.
Quanto al concetto di riconducibilità, la stessa potrà avvenire a qualunque titolo giuridico, sia esso uno stato di diritto o, in alternativa, di fatto.115 Di conseguenza,
114
Circolare n. 1/E, 12 febbraio 2020, Agenzia delle Entrate. 115
Questa precisazione deriva dalla differente natura giuridica della fattispecie di proprietà – identificata come un diritto soggettivo, normato all’articolo n. 832 del Codice civile – rispetto al possesso e alla detenzione, che rappresentano invece degli stati di fatto, disciplinati all’articolo 1140 del Codice civile.
72
rientreranno nel perimetro di applicazione dell’articolo 4 i beni di proprietà del committente, così come quelli in suo possesso o, ancora, che siano da lui detenuti.116 Qualche dubbio interpretativo sul termine in analisi potrebbe sorgere nelle situazioni in cui vengano impiegati parimenti sia beni di proprietà del committente che beni riconducibili all’appaltatore – o, in alternativa, ad altro soggetto vincolato dal contratto in essere.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 1/E/2020 ha puntualizzato che, nella situazione in cui i lavoratori impieghino beni strumentali riconducibili ad appaltatori, subappaltatori, affidatari o ad altri soggetti individuati dal comma primo dell’articolo 17 bis, necessari per il compimento dell’opera o servizio stabilito contrattualmente, l’utilizzo occasionale di beni secondari di proprietà del committente – o ad esso riconducibili – non faranno scattare gli obblighi fiscali disciplinati all’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019.
Ai fini dell’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di ritenute fiscali sugli appalti, dunque, stando a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, per identificare le fattispecie in cui saranno attivati gli obblighi di versamento introdotti dall’articolo 4, sarà necessario valutare e stabilire la funzionalità dei beni ai fini della realizzazione dell’opera o servizio oggetto del contratto. Qualora l’utilizzo del bene in esame sia considerato indispensabile per l’esecuzione della prestazione sarà possibile applicare quanto predisposto dalla normativa fiscale; viceversa, nel caso in cui dalla valutazione del caso emerga la non essenzialità dello stesso, committente e impresa esecutrice non saranno tenuti ad ottemperare agli obblighi dell’articolo 4, Decreto Legge n. 124/2019.
La precisazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla funzionalità dei beni impiegati per il compimento dell’opera o l’esecuzione del servizio oggetto del contratto, comporta l’inclusione, nella disciplina individuata dall’articolo 17 bis, dei soggetti occupati nei settori relativi ai servizi di vigilanza, di mensa aziendale, di edilizia o, ancora, delle pulizie.
Queste specifiche fattispecie d’appalto, spesso caratterizzate da un consistente impiego di manodopera presso le sedi di attività del committente, prevedono l’impiego
116
73
di beni primari riconducibili allo stesso, indispensabili per la realizzazione del vincolo contrattuale, quali ad esempio l’energia elettrica o il servizio idrico.
Pertanto, nonostante il consistente impiego di risorse proprie da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, la fruizione di questi beni, presenti nei locali messi a disposizione dal soggetto che ha commissionato l’opera o servizio, faranno sì che anche le imprese che operano in questi particolari settori siano soggette agli obblighi disciplinati dall’articolo 4 della sopracitata norma, qualora siano presenti congiuntamente tutti i requisiti previsti dall’articolo 17 bis, Decreto Legislativo n. 241/1997.
In conclusione, ai fini dell’applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 124/2019, i “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma” cui si fa riferimento devono presentare congiuntamente tre requisiti, quali: la stretta correlazione con il procedimento esecutivo dell’opera o servizio oggetto del contratto, la loro indispensabilità ai fini della realizzazione del vincolo contrattuale in essere e, infine, l’utilizzo non occasionale degli stessi.
Qualora i sopracitati elementi coesistano, in presenza di contratti ad alta intensità di manodopera espletati presso le sedi di proprietà del committente, quest’ultimo, congiuntamente all’esecutore – o gli esecutori – dell’opera o servizio, dovrà sottostare agli obblighi individuati dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 124/2019, recante le nuove regole in materia di ritenute fiscali relative ai lavoratori direttamente impiegati nei contratti di esternalizzazione produttiva individuati al primo comma dell’articolo 17 bis, Decreto Legislativo n. 241/1997.
74
4.6 IL PERIMETRO OGGETTIVO DELL’ARTICOLO 4, DECRETO LEGGE