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Il consulente finanziario indipendente

CAPITOLO 3 EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DELLA CONSULENZA

3.4 Il consulente finanziario indipendente

La definizione di consulente finanziario vede la luce in USA negli anni ’40, in occasione dell’emanazione di una serie di norme da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) che avevano come finalità la regolamentazione dei mercati finanziari.

In queste norme, l’investiment adviser veniva riconosciuto nella persona fisica o giuridica che, a fronte di un’adeguata remunerazione, offre consigli al cliente sulla compravendita di prodotti finanziari e sulla convenienza o meno di effettuare un investimento. Si noti come, all’interno di questa definizione, venivano ricompresi sia i soggetti che offrivano consulenza professionale sia quelli che si limitavano alla vendita di prodotti e strumenti finanziari.

Con il passare degli anni, però, si assiste ad una preferenza del mercato verso il consulente professionista che non si occupa più del semplice collocamento di prodotti ma si impegna ad erogare un servizio di pianificazione finanziaria che richiedeva competenze superiori ma che portava un valore aggiunto per il cliente.

Nasce così il consulente finanziario indipendente (o fee only) che offre alla clientela concreti benefici finanziari derivanti dalla gestione obiettiva e priva di conflitti di

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interesse del patrimonio del cliente, anziché semplici guadagni derivanti dall’extrarendimento di titoli oggetto di collocamento.In questo modo si crea un rapporto più stabile e duraturo tra cliente e consulente indipendente.

Anche nell’ordinamento italiano, dopo anni di riforme in ambito finanziario e del recepimento delle direttive comunitarie (in particolare la direttiva MiFID), si delinea la figura professionale del consulente indipendente.

Il legislatore tratta la materia inserendo nel Testo Unico della Finanza una definizione di attività di consulenza in materia di investimenti (art. 1)62 insieme alla prescrizione che tale attività può essere esercitata solo dalle persone fisiche e giuridiche in possesso di un’adeguata autorizzazione. Di conseguenza è possibile ritrovare due categorie di operatori che agiscono sul mercato:

- gli operatori indipendenti, che svolgono l’attività di consulenza in materia di investimenti in assenza di conflitto di interessi.

- gli operatori dipendenti, che agiscono in conflitto di interessi, derivante dalla vendita di prodotti finanziari per conto di un intermediario.

Nella prima categoria rientrano le persone fisiche iscritte all’Albo dei Consulenti Finanziari, o c.d. consulenti finanziari autonomi (o fee-only), descritte dall’art. 18-bis del TUF, e le SIM che prestano come unico servizio di investimento la consulenza.

La seconda categoria ricomprende le banche, le SIM e tutti quei soggetti che esercitano come attività la gestione, il collocamento e la negoziazione di strumenti finanziari. Nella vendita dei loro servizi, questi operatori si devono avvalere di agenti monomandatari, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (o ex promotori finanziari).

62 TUF, art. 1, comma 5-septies: “Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di

raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle

caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione”.

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3.4.2 LE CARATTERISTICHE, LE SOLUZIONI OFFERTE E I SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA FEE ONLY

Studiando nello specifico la figura del consulente finanziario indipendente, si vede come l’art. 18-bis del TUF preveda per questo soggetto determinati requisiti: il consulente deve essere una persona fisica “in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob” e per esercitare deve essere iscritto all’Albo unico dei Consulenti Finanziari.

Come già accennato in precedenza in questo capitolo, questo soggetto offre al cliente un servizio di consulenza in materia di investimenti che consiste nella “prestazione di raccomandazioni personalizzate […] riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”. Quindi l’attuale impianto normativo precisa che la consulenza in esame deve offrire delle soluzioni di investimento personalizzate per ogni differente cliente e viene rilasciata solo dopo un’attenta analisi della situazione finanziaria e degli obiettivi che il cliente intende raggiungere.

Le aree che possono rientrare nell’attività di consulenza sono molteplici. Se ad esempio si vuole considerare l’area della consulenza agli investimenti, solo questa ricomprende la “pianificazione finanziaria, analisi dei bisogni, pianificazione previdenziale, informazioni finanziarie e quant’altro63”.

Il fine del consulente finanziario indipendente, nel rapporto bilaterale che instaura con i clienti, deve essere quello di gestire al meglio i risparmi che gli vengono affidati in modo da migliorare la situazione patrimoniale del risparmiatore.

Il consulente finanziario fee only è un libero professionista e viene retribuito esclusivamente a parcella e direttamente dai clienti che si avvalgono dei suoi servizi, a differenza del consulente abilitato all’offerta fuori sede che viene pagato tramite provvigioni sui prodotti finanziari venduti dalla banca o dall’intermediario finanziario per cui lavora. Quindi un risparmiatore, quando decide di rivolgersi a un consulente

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autonomo, si trova a dover pagare un costo per la consulenza ricevuta maggiore rispetto a quello che avrebbe pagato per un consulenza dipendente, ma in cambio ha il vantaggio di ricevere una consulenza priva di conflitti di interesse.

Data la forte richiesta sul mercato della figura del consulente finanziario fee only, si assiste a come siano spinti ad intraprendere questa attività non solo ex consulenti dipendenti, ma anche figure professionali come commercialisti, consulenti aziendali ecc.., che fino a qualche anno fa, erano estranee al settore.

3.5 LA FIDUCIA E LE ISTITUZIONI