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CAPITOLO 3 EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DELLA CONSULENZA

3.2 Lo sviluppo della normativa del mercato finanziario

3.2.2 La legge n.1/1991

Altra tappa importante nella regolamentazione del mercato mobiliare è stata l’introduzione della legge n. 1 del 2 gennaio 1991, che racchiude la “Disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull’organizzazione dei mercati mobiliari”, conosciuta anche come Legge S.I.M.

Con l’entrata in vigore di questa norma si assiste ad una sistemazione della legislazione riguardante i soggetti operanti sul mercato mobiliare, lo svolgimento delle loro attività e della vigilanza a cui erano sottoposti.

Inoltre si inserisce una disciplina organica sulle società di intermediazione mobiliare e viene portata alla luce la prima caratterizzazione legislativa in Italia dell’attività di consulenza finanziaria (art. 1) e della figura di promotore finanziario (art. 5).

Anche se l’attività di promozione e consulenza possono sembrare similari ed essere confuse, sono di fatto due attività diverse. Mentre l’attività di promozione si occupa di vendita di prodotti finanziari per conto di S.I.M. o banche, quella di consulenza finanziaria viene intesa come “attività di consiglio” al risparmiatore su come investire il proprio denaro in servizi e altre attività di investimento.

Nella legge in esame, la consulenza viene inserita tra le “attività di intermediazione mobiliare” (lettera e) comma 1, art. 1)51 e di conseguenza poteva essere svolta, previo

50 Filippo Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit. p. 25

51 Art. 1, legge 1/1991 “Per attività di intermediazione mobiliare si intende:

a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

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rilascio di un’apposita autorizzazione, solo dalle S.I.M., da istituti di credito autorizzati dalla Banca d’Italia (art. 16, comma 1) e dagli agenti di cambio.

Inoltre, nel comma 3 dell’art. 5 il legislatore stabilisce che “è inibita ogni forma di attività di consulenza porta a porta” creando così una netta scissione tra la figura del consulente finanziario e quella del promotore, escludendo quest’ultima dall’attività di consulenza in materia di valori mobiliari. Ma importante è anche citare il fatto che a quel tempo il servizio di consulenza era inteso in termini molto ampi, comprendendo al suo interno molte attività arrivando addirittura “a comprendere quello che oggi sarebbe il servizio accessorio di studi e ricerche”52.

Per quanto riguarda, invece, la figura di promotore finanziario, questa era già conosciuta nella pratica ed era disciplinata, seppur sommariamente, da regolamenti precedenti della CONSOB (regolamento n. 1739 poi modificato dal n. 1830 del 1985). Tali regolamenti avevano lo scopo di inquadrare l’attività di sollecitazione del pubblico risparmio al di fuori della sede (legale o amministrativa) del soggetto proponente l’investimento o del soggetto collocatore. Quest’ultimo aveva l’obbligo di affidare l’attività di sollecitazione a soggetti in possesso di una “certa professionalità” (non veniva specificato un nomen specifico nella norma per questi soggetti, anche se nella pratica prendevano il nome di “consulenti finanziari” – da non confondere con l’attività di consulenza inserita dalla legge S.I.M.). L’accesso alla professione era riservato alle sole persone fisiche (rimasto valido anche successivamente) e previa iscrizione a determinati albi professionali (come quelli di broker, agenti di cambio o agenti di assicurazione). Il “consulente finanziario” del tempo aveva la funzione di collocare valori mobiliari porta a porta (c.d. vendita a “domicilio” di valori mobiliari) e, per tale figura, i regolamenti prevedevano anche minimali regole di

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; d) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

e) consulenza in materia di valori mobiliari;

f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l’investimento o del soggetto che procede al collocamento […]”

52 Fabrizio Tedeschi, MiFID – La consulenza finanziaria e l’ambito di applicazione ai promotori finanziari,

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comportamento che dovevano essere tenute nei confronti del cliente durante l’esercizio dell’attività.

Con la legge 1/1991 i contenuti dei regolamenti sopra citati vengono disciplinati anche a livello primario.

L’attività di sollecitazione del pubblico risparmio viene inserita tra le attività di intermediazione mobiliare, e viene previsto che, per lo svolgimento di questa attività e di ogni attività che preveda l’offerta di servizi di intermediazione fuori dalla sede sociale o secondaria, gli intermediari abilitati dovessero avvalersi di “promotori di servizi finanziari”, cioè speciali professionisti iscritti all’ “Albo dei Promotori Finanziari” istituito presso la CONSOB (Art. 5)53.

Oltre alla creazione di questo nuovo albo, la legge in esame affianca ad esso una commissione regionale composta da tre membri con compiti di deliberazione sulle iscrizioni, aggiornamenti, assolvimenti disciplinari e tutta una serie di altri obblighi previsti nel comma 8 dell’art. 5.

Quindi con l’entrata in vigore dell’art. 5 della legge 1/1991, si considera l’attività di sollecitazione del pubblico risparmio (prevista dall’art. 18-ter della precedente legge 216/1974) come un’attività di lavoro autonomo, il cui svolgimento può essere affidato solo ad un professionista iscritto all’albo dei promotori di servizi finanziari.

Nasce così la figura del promotore finanziario ed insieme ad essa una disciplina che pone i requisiti per l’accesso alla professione, prevede regole di condotta ed eventuali sanzioni nel caso tale disciplina non venga rispettata dal professionista.

Lo scopo del legislatore è quello di inquadrare l’attività di vendita di valori mobiliari (seguita fino a questo momento dall’ ex “consulente finanziario”) in regole prestabilite e in capo ad un nuovo soggetto giuridico così da permettere una maggiore tutela del

53 Art. 5, legge 1/1991: “Nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale

o dalle proprie sedi secondarie e comunque nell'esercizio dell’attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti all'albo di cui al comma 5 del presente articolo.”

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risparmiatore e indurlo a partecipare alle attività di investimento in maniera più massiccia.

Importante è anche citare l’art. 6 della legge S.I.M., rubricato “Principi generali e regole di comportamento”, che introdusse, per le società di intermediazione mobiliare, l’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente in modo da tutelare il suo interesse.

Inoltre impone all’intermediario il rispetto di determinati obblighi informativi, come ad esempio un’informazione continua e accurata al cliente, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sulla natura e sui rischi delle operazioni effettuate per suo conto; o altri obblighi, come il divieto di effettuare investimenti per conto del cliente in caso si trovi nella posizione di conflitto di interessi.