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La direttiva 93/22/CEE (Decreto EUROSIM)

CAPITOLO 3 EVOLUZIONE STORICA E GIURIDICA DELLA CONSULENZA

3.2 Lo sviluppo della normativa del mercato finanziario

3.2.3 La direttiva 93/22/CEE (Decreto EUROSIM)

Dopo qualche decennio di riforme in ambito finanziario in tutto il territorio europeo, fu negli anni ’90 e successivi che, con lo scopo di imporre un’armonizzazione minima a livello comunitario della normativa sui servizi di investimento, furono emanate due importanti direttive: la direttiva 93/22/CEE e, successivamente, la direttiva 2004/39/CE.

Per quanto riguarda la direttiva 93/22/CEE, conosciuta anche come ISD (Investiment Service Directive), si vuole porre in evidenza l’art. 11. Tale articolo richiedeva agli stati membri di emanare delle norme di comportamento per le imprese di investimento nelle quali doveva essere imposto il rispetto di alcuni principi, come l’agire nell’esercizio dell’attività in modo legale ed equo, con la competenza, la diligenza e l’impegno necessari e nel rispetto del cliente e dell’integrità del mercato; informarsi sull’esperienza dei clienti in ambito finanziario, sui loro obiettivi e sulla loro situazione finanziaria; trasmettere in modo adeguato tutte le informazioni utili in ambito di negoziazione con i clienti; sforzarsi, nell’esercizio della professione, di evitare conflitti di interesse.

Emergente è la similarità tra la direttiva e l’art. 6 della legge SIM sopracitata insieme alla maggiore attenzione del legislatore verso la figura dell’investitore, riconosciuto sempre di più soggetto fondamentale nel circuito finanziario.

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Pur presentando alcune somiglianze, nella legge SIM, però, erano presenti delle mancanze rispetto alla direttiva 93/22/CEE così, al fine di riorganizzare la materia, venne emanato il D. Lgs. 23 Luglio 1996, n. 415 conosciuto anche come decreto EUROSIM.

In tale decreto vengono ridiscipinate le attività di intermediazione mobiliare previste dalla legge 1/1991, e viene introdotto il principio secondo il quale tutte le imprese di investimento autorizzate ad esercitare in un paese della Comunità Europea possono operare anche negli altri paesi membri, rimanendo sottoposte alla vigilanza del paese di origine. Inoltre questo stesso principio di libera circolazione di esercizio all’interno dell’UE, viene esteso anche ai mercati regolamentati, che hanno la facoltà di offrire i loro servizi in via transfrontaliera.

Il decreto EUROSIM apporta delle modifiche alla disciplina riguardante l’attività di consulenza finanziaria: nell’art. 1, comma 4, lettera f) non inserisce più tale attività nell’insieme dei “servizi di investimento”, ma la colloca tra i servizi accessori.

Tale novità normativa porta con sé il fatto che l’esercizio dell’attività di consulenza non viene più riservato a soggetti autorizzati, ma può essere prestato liberamente da chiunque sia in forma individuale che in forma societaria, anche al di fuori del controllo delle autorità di vigilanza.

Si assiste quindi ad un’evoluzione della normativa sulla consulenza finanziaria che porta ad una diminuzione delle tutele nei confronti dei risparmiatori: mentre prima l’attività di consulenza poteva essere svolta solamente da intermediari finanziari autorizzati, e quindi poteva essere considerata come una categoria protetta in cui la mancata autorizzazione allo svolgimento della professione provocava una sanzione penale, con il decreto EUROSIM l’attività in esame poteva essere esercitata da chiunque, ad esclusione del promotore finanziario provvisto di mandato. Ciò portò anche una disparità tra i soggetti esercenti il servizio, perché gli intermediari finanziari dovevano svolgere la professione di consulenza rispettando gli obblighi di correttezza, trasparenza, etc., previsti per la loro categoria dal legislatore, che invece non erano obbligatori per tutti gli altri soggetti che intraprendevano l’attività liberamente.

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Per quanto riguarda, invece, la disciplina riguardante le attività di “sollecitazione del pubblico risparmio a domicilio”, la prima modifica apportata da questo decreto è il fatto che questa attività doveva essere considerata come una “modalità” dell’offerta di “servizi di investimento” e non più come attività a se stante, venendo ad assumere la denominazione di “offerta fuori sede”.

La legge 415/1996 ha abrogato totalmente l’art. 5 della legge 1/1991, che aveva inserito nel nostro ordinamento la figura del “promotore di servizi finanziari”, disciplinandola nuovamente e in modo sostanzialmente immutato sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista della caratterizzazione del soggetto professionale negli art. 22, 23, 24 e 45. Però, nell’art. 23 il legislatore utilizza una denominazione diversa da quella usata nella legge S.I.M.: secondo tale norma gli intermediari abilitati devono avvalersi della figura del “promotore finanziario” (invece di “promotore di servizi finanziari”) per l’offerta fuori sede, figura che viene definita dal comma 2 come “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede” 54 (inalterata anche questa definizione con la sola modifica della denominazione “offerta fuori sede” al posto di servizi di investimento”, come già spiegato sopra).

Da tenere in considerazione è anche il fatto che, con tale decreto, viene consentito agli organismi di investimento collettivo (società di gestione di fondi comuni, società di investimento a capitale variabile) di avvalersi di propri promotori invece che rivolgersi a società di intermediazione mobiliare o a banche (anch’esse obbligate a servirsi di promotori per l’offerta fuori sede).

Importante è la ratio che la norma EUROSIM persegue nella disciplina dell’offerta fuori sede: il secondo comma dell’art. 22 afferma che non viene considerata offerta fuori sede l’offerta effettuata nei confronti di “investitori professionali”, mettendo in risalto il fatto che il soggetto oggetto di tutela è il risparmiatore “comune”.

54 Art. 23 D.lgs. 415/1996: “1. Per l'offerta fuori sede, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori

finanziari.

2. E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede. L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. […]”

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