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Il contenuto minimo di garanzia

LE DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTIC

9. Il contenuto minimo di garanzia

Analizzate le norme che regolano la fase informativa è opportuno soffermare l’attenzione sull’art. 36 cod. tur. in cui sono indicati gli elementi che il contratto deve presentare.

Dalla lettura della norma emerge come il legislatore tra gli elementi che le parti sono tenute ad indicare nell’esercizio della propria autonomia contrattuale individua genericamente dei dati che consentono di delineare le caratteristiche del pacchetto. Si richiede, in via esemplificativa, che nel contratto siano annoverate le generalità delle parti, la destinazione, l’alloggio, le modalità di trasporto, il prezzo, i termini entro cui deve essere presentato reclamo in caso di inadempimento ovvero il termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per mancata adesione di un numero minimo di concorrenti e così via.

La norma sembra, quindi, preordinata a garantire al turista una corretta informazione, assicurata mediante l’indicazione di tutti i servizi offerti e dei diritti che questi può far valere in forma di autotutela.

Il legislatore, nonostante abbia assolto il suo intento protezionistico, non ha neanche in tale occasione individuato il rimedio cui il turista può ricorrere a fronte della violazione dell’articolo in esame e, quindi, della mancanza nel contratto di uno di tali elementi.

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Secondo un orientamento formatosi sotto la vigenza dell’art. 86 cod. cons., rispetto al quale l’art. 36 cod. tur. non presenta particolari differenze, il contenuto minimo di garanzia deve essere rispettato dal professionista al fine di garantire alla parte debole il più elevato standard informativo79. Ciò comporterebbe che a fronte della violazione della norma in esame l’unico rimedio invocabile sarebbe quello risarcitorio.

Tale orientamento non convince chi ritiene che se il legislatore avesse voluto imporre con l’art. 36 cod. tur. dei meri obblighi informativi, avrebbe potuto limitarsi a riportare il contenuto di detta norma negli articoli successivi (37 e 38 cod. tur), in cui si individuano gli obblighi informativi ed il contenuto dell’opuscolo. Secondo taluni sostenitori di tale tesi, la norma indica gli elementi del contratto i quali sono aspetti giuridici differenti rispetto agli obblighi informativi. Ne consegue che dalla loro mancanza non deriverebbe una responsabilità ma la nullità per mancanza dell’oggetto del contratto ex art. 1325 c.c. e 1418, comma 2, c.c.80. Tale oggetto sarebbe, infatti, delineato

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R. Santagata, Il diritto del turismo, cit., 298, il quale evidenzia come gli elementi che formano il contenuto del contratto hanno una funzione informativa cosicché dalla loro assenza non deriva la nullità del contratto a meno che le lacune non compromettano la possibilità di determinarne il suo oggetto, ossia il contenuto del pacchetto turistico. Diversamente, le omissioni di tali elementi comporterebbero l’insorgere di una responsabilità dell’organizzatore per violazione di un obbligo informativo. L. Pierallini, I Pacchetti turistici. Profili giuridici e contrattuali, Milano, 1998,29.; R. Campione, I contratti di turismo organizzato, 452, il quale rileva come il fine del legislatore sia quello di fornire il massimo grado di chiarezza delle condizioni contrattuali. Ne consegue che, ad avviso dell’autore, la norma si pone in un rapporto di complementarietà rispetto agli art. 37-38 cod. tur., inerenti l’informazione del viaggiatore ed il contenuto dell’opuscolo, nonché rispetto al dettato dell’art. 35, comma 1, cod. tur. B. Sirgiovanni, Il processo informativo e la forma nella disciplina dei pacchetti turistici, cit. 1618.

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dagli elementi annoverati dall’art. 36 cod. tur., quali la destinazione, la durata del soggiorno, l’albergo, l’itinerario del viaggio ed il prezzo. Diversamente, secondo altri, la conseguenza della mancata elencazione degli elementi in questione determinerebbe una nullità di tipo virtuale, seppur protezionistica, in quanto derivante dalla violazione di norme imperative preposte alla tutela della parte debole del rapporto81. Alla suddetta impostazione, che vede nella nullità la conseguenza della violazione del precetto di cui all’art. 36 cod. tur., potrebbero muoversi dei rilievi critici poiché sembra fondarsi su un’interpretazione isolata della norma poco attenta al dato sistematico ed alla ratio legis sottesa anche alle disposizioni che la precedono e la seguono.

In particolare si rileva che il legislatore si ispira, nella determinazione delle disposizioni del codice del turismo, che si differenziano in modo solo marginale dalle corrispondenti norme prima inserite nel codice del consumo, alla stessa logica sottesa alla disciplina consumeristica, diretta a riconoscere alla parte più debole il diritto all’informazione, il quale viene garantito in ogni fase dell’operazione, dalla pubblicizzazione del prodotto sino alla determinazione del contenuto contrattuale. Infatti non è un caso che la norma in esame indichi i medesimi elementi che concorrono a determinare il contenuto dell’opuscolo e quello delle informazioni pre e post contrattuali,

81 V. Roppo, Il contratto del duemila, cit., 30-31 e 50-51. L’A rileva che il contratto privo

di tali elementi sia, invece, nullo per contrarietà a norme imperative. M. Gambini, Il nuovo statuto del consumatore europeo, tecniche di tutela del contraente debole, in Giur. merito, 2004, 2620 e 2633.

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quasi a volere mostrare l’intento di fornire un medesimo standard informativo in tutte le fasi della contrattazione.

Inoltre, la genericità degli elementi indicati nell’art. 36 cod. tur. sembra sintomatica della volontà del legislatore di fissare un contenuto minimo, non del programma negoziale, ma esclusivamente del documento che lo contiene, così da imporre, non dei contenuti prescrittivi, ma informativi. Pertanto, nonostante la descrizione del contenuto del contratto possa risultare anche dettagliata, non si sottrae, comunque, alle parti il potere di determinare liberamente il regolamento purché le relative determinazioni siano riportate per iscritto in modo chiaro ed intellegibile (art. 35, comma 1 cod. tur.)82. Ne consegue che dalla violazione delle statuizioni contenute nell’art. 36 cod. tur. deriverebbe una responsabilità di tipo contrattuale derivante dalla violazione di quei precetti diretti a garantire al turista un determinato livello di informazione essenziale.