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La responsabilità del professionista ed i rimedi avverso l’inadempimento diretti a mitigarla

LE DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTIC

11. La responsabilità del professionista ed i rimedi avverso l’inadempimento diretti a mitigarla

All’inadempimento delle prestazioni caratterizzanti il pacchetto turistico il legislatore dedica una particolare attenzione. Pertanto, prima di analizzare la disciplina inerente la responsabilità, che da detto inadempimento deriva, occorre individuare i caratteri tipici degli strumenti, previsti dal codice del turismo, per fronteggiarlo e ridurre il ricorso al rimedio risarcitorio.

A riguardo si rileva che gli articoli 41 e 42 cod. tur. prevedono

una prima reazione all’inadempimento contrattuale

riconoscendo all’organizzatore la possibilità di eliminarne gli effetti tramite l’esecuzione di prestazioni diverse da quelle pattuite ma, comunque, idonee a soddisfare l’interesse del turista. Infatti, l’art. 41 cod. tur. pone in capo al tour operator

l’obbligo di organizzare soluzioni alternative per la

prosecuzione del viaggio senza spese aggiuntive ovvero di rimborsare al turista la differenza tra quanto promosso e quanto effettuato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Inoltre, l’art. 42 cod. tur., in caso di recesso dal contratto ex artt. 40 e 4197 o di cancellazione del pacchetto, garantisce al turista il

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Il codice del turismo riconosce al turista un inderogabile diritto di recesso in talune ipotesi enucleabili in due gruppi. Nel primo possono ricomprendersi i tre casi di recesso per mutamento dei presupposti: a) revisione del prezzo del pacchetto da parte dell’organizzatore, in misura superiore al dieci per cento del suo originario ammontare (art. 40 comma 3); b) modifiche significative delle condizioni contrattuali che l’organizzatore o l’intermediario hanno necessità di effettuare prima della partenza (art. 41 comma 1); c) cancellazione del pacchetto turistico prima della partenza da parte

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diritto di usufruire di altro pacchetto di qualità equivalente o superiore oppure ottenere il rimborso di quanto già prestato. Tali norme secondo una parte della dottrina possono inquadrarsi nella più ampia materia della responsabilità per inadempimento poiché si prevedono obblighi diretti, da un lato, a mitigarla ma, dall’altro, a tutelare il turista durante lo svolgimento del rapporto98.

Per siffatta ragione, anche gli artt. 46, comma 2, e 49, comma 1, ispirandosi al principio della correzione delle prestazioni, possono considerarsi rimedi che mitigano la responsabilità dei

dell’organizzatore (art. 42 comma 1). In queste circostanze il turista ha diritto di recedere dal contratto previo rimborso delle somme già versate alla controparte entro sette giorni e senza il pagamento di penali. In alternativa, il turista ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza di prezzo. Spetta in ogni caso al turista il risarcimento del danno ulteriore dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. Tale azione risarcitoria non può esperirsi se la cancellazione del pacchetto dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo o da cause di forza maggiore. Diversamente alle ipotesi di recesso per giusta causa dovrebbero ricondursi i casi in cui il turista per un fatto a lui non imputabile sia impossibilitato a partire ovvero i casi in cui il turista o l’organizzatore recedano a causa di circostanze eccezionali non conoscibili al momento della stipulazione del contratto e, che, se note, avrebbero indotto a non concluderlo. Il codice del turismo contempla, nell’evidente proposito di tutelare la parte debole del rapporto, il solo caso di recesso per giusta causa del turista. Tuttavia, l’intento di tutela non viene perseguito in modo soddisfacente stante l’equivocità dell’art. 36 lett. d) il quale esclude che il professionista possa trattenere l’importo, non superiore al venticinque per cento, versato dal turista, a titolo di caparra, all’atto della prenotazione, se il recesso di quest’ultimo è dovuto a fatto a lui non imputabile. La formulazione della norma, pertanto, sembra limitare la tutela del turista in quanto esclude il diritto di recesso per giusta causa intervenuta dopo il pagamento del saldo. E’ proprio per ovviare a tali inconvenienti che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile, in caso di impossibilità di utilizzazione della prestazione, l’estinzione del contratto con esonero dalle rispettive prestazioni. Per un’attenta ricostruzione sul punto si veda R. Santagata, Diritto del turismo, cit.,305.

98 Si veda per una ricostruzione in tal senso M. Mauro, Il mancato o inesatto

adempimento. Il danno da vacanza rovinata, in Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli, a cura di G. Vettori, Padova, 2013, 1628; S. Mazzamuto, Il contratto del duemila, Torino, 2012, 420 ss.

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professionisti, coinvolti nell’operazione contrattuale,

consentendo loro di sanare gli inadempimenti.

In particolare, la prima delle citate norme, impone all’organizzatore o intermediario di apprestare ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli il viaggio, mentre la seconda impone un onere di reclamo, gravante sullo stesso, per ogni mancanza nell’esecuzione del contratto così da consentire al professionista di rimediarvi tempestivamente. Infine, si rileva come la propensione del legislatore a prediligere il ricorso a tali strumenti che attenuano la responsabilità degli operatori professionali emerge anche dall’art. 49, comma 3, cod. tur. in cui si prevede che l’omessa presentazione del reclamo da parte del turista va valutata ex art. 1227 c.c. così da incidere sul risarcimento del danno.99 Ne consegue che il reclamo costituisce l’adempimento dell’obbligo di circoscrivere, nei limiti delle proprie responsabilità, il danno subito nel rispetto del più generale principio di correttezza espresso dall’art. 1175 c.c., cui deve conformarsi il comportamento di entrambe le parti del rapporto.100

99 Tale norma prevede che il risarcimento è diminuito se il fatto colposo del creditore ha

concorso a cagionare il danno e che non è dovuto il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

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B. Sirgiovanni, Il processo informativo e la forma nella disciplina dei pacchetti turistici, cit. 1630.

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12. Criteri di imputazione della responsabilità e parametri