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La fase informativa: dall’opuscolo al modulo informativo

LE DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTIC

18. Il testo definitivo approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo: la differenza tra i pacchetti turistici ed

18.1 La fase informativa: dall’opuscolo al modulo informativo

Il Capo II della direttiva 2015/2302, nel dettare la disciplina inerente agli obblighi informativi, si discosta parzialmente dalle soluzioni proposte dalla Commissione, e apporta dei cambiamenti consistenti rispetto alle previsioni della direttiva 90/314/CEE.

In primo luogo si rileva che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno rivisto la scelta della Commissione ed hanno preferito adottare una soluzione meno drastica. Infatti nel primo paragrafo della citata disposizione si pone l’obbligo a carico degli Stati di provvedere affinché l’organizzatore o il venditore forniscano al viaggiatore un modulo informativo standard di cui all’allegato I parte A o parte B.

Si tratta di due moduli da consegnare a seconda che il turista intenda acquistare pacchetti in cui è possibile, o meno, l’uso di collegamenti ipertestuali.

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Entrambi i moduli sono piuttosto stringati in quanto non contengono nel dettaglio tutti i diritti e le informazioni spettanti al turista, e non indicano le caratteristiche del servizio che si intende proporre, ma si limitano soltanto a rinviare genericamente ai diritti riconosciuti dalla direttiva. Tuttavia nel modulo in cui si utilizza il collegamento ipertestuale si rimanda direttamente, mediante un link, ad una pagina web in cui sono elencati i vari diritti fondamentali conferiti dalla disciplina europea. Diversamente, nel secondo caso il modulo rinvia genericamente alla direttiva ed al sito web in cui la stessa è stata pubblicata182.

182 I diritti fondamentali riconosciuti dalla direttiva in esame sono: a) I viaggiatori

riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico. b) Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto. c) Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio. d) I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi aggiuntivi. e) Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8 % del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. f) I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo. g) I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. h) Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione. i) Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo

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Ne consegue che all’opuscolo informativo contenente indicazioni specifiche e dettagliate, regolato dall’art. 3 par. 2 della direttiva 1990/314 e dall’art. 38 cod. tur., si sostituisce un modulo precostituito e dal contenuto succinto. Ciò sembra essere sintomatico della volontà del legislatore europeo di riconoscergli una funzione di mera pubblicità, demandando alle sole informazioni precontrattuali, dettagliatamente elencate nell’art. 5 della direttiva in esame, il compito di proteggere e favorire il turista nelle sue valutazioni circa la corrispondenza dell’affare alle proprie esigenze.

La scelta del legislatore di circoscrivere la rilevanza dell’opuscolo informativo ed inserire tutte quelle informazioni, che nella disciplina vigente ne compongono il contenuto, all’interno dell’elenco delle c.d. informazioni precontrattuali potrebbe essere conseguenza della volontà di accrescere il livello di protezione del turista, preso atto dell’inidoneità dell’opuscolo a garantire, a quest’ultimo, un’adeguata consapevolezza in ordine alla convenienza dell’operazione negoziale. D’altronde le modalità di circolazione di detti opuscoli nel mercato e la causalità con la quale spesso vengono

incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema. l) I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici. m) L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. n) Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. Inoltre, si rileva che per i pacchetti turistici composti da contratti distinti, stipulati con più professionisti mediante un sistema di prenotazione collegata, il modulo informativo, di cui all’allegato I parte C), richiama quello di cui alla parte A), rinviando alle informazioni più dettagliate mediante hiperlink.

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reperiti non inducono il potenziale acquirente a porre, nella lettura degli stessi, la medesima attenzione che di norma si presta quando per iscritto nella fase delle trattative o

nell’imminenza della stipulazione vengono fornite le

informazioni precontrattuali.

Ciò premesso, occorre comprendere come incida sulla formazione del contratto di vendita di pacchetti turistici l’introduzione del modulo precostituito. Infatti, dall’art. 38 cod. tur. vigente, ed, in particolare, dal suo contenuto dettagliato, emerge come l’opuscolo informativo non si limiti ad avere una funzione di pubblicità commerciale ma apra la fase delle trattative mettendo il turista nella condizione di conoscere la proposta contrattuale avanzata dal professionista e riservarsi la facoltà di accettarla procedendo alla prenotazione.

Tale soluzione, se si guarda alla disciplina vigente, non ancora modificata dall’attuazione della nuova direttiva, sembra la più conforme al dato normativo atteso che la stessa disposizione del codice del turismo chiarisce come detto opuscolo vincoli l’organizzatore e l’intermediario, ciascuno in relazione alle rispettive responsabilità cosicché questi ultimi saranno chiamati a rispondere se il contenuto effettivo del contratto si discosti dalle condizioni pubblicizzate nell’opuscolo stesso. Ne consegue che se per la disciplina vigente l’opuscolo assume una rilevanza pregnante nella determinazione del contenuto del contratto tanto da costituirne una parte integrante e far sorgere una responsabilità contrattuale qualora il professionista non

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offra il medesimo servizio in esso indicato, la novità introdotta dalla direttiva 2015, che sostituisce detto opuscolo con il modulo precostituito, dal contenuto scarno, comporta che lo stesso non possa equipararsi né ad proposta contrattuale né tanto meno ad un offerta al pubblico.