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Segue Conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi precontrattual

LE DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTIC

6. Gli obblighi informat

6.2 Segue Conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi precontrattual

Dall’analisi del comma 1 dell’art. 37 cod. tur. emerge come l’informazione assuma un ruolo pregnante divenendo un presupposto necessario ed indefettibile per il corretto esercizio del’autonomia privata la quale, mediante la previsione di detti obblighi informativi, è sottoposta ad un controllo del legislatore

61 Sul punto Tribunale Trieste 10 dicembre 2002 e Giudice di Pace Trento 11 dicembre

2002 in Dir. tur., 2004, 38 ss.

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Cass. 6 luglio 2009, n. 15798, cit., 1957, in cui si rileva che supera la diligenza media richiesta l’obbligo di informare il turista sulla presenza, nel tratto di mare vicino al villaggio, di un’alga ustionante che a causa della bassa marea ha impedito il godimento del mare. Cass., 12 novembre 2003, n. 17041 in Dir. tur., 2004, 339, evidenzia come non rientra nella diligenza media, comportando un apprezzabile sacrificio per l’organizzatore o l’intermediario, l’obbligo di prevedere, in quanto fatto notorio, le condizioni metereologiche del luogo di soggiorno, le quali implicano specifiche cognizioni. Si veda, inoltre, Pretura Monza, 7 dicembre 1990, in Foro it., 1991, 3062. La casistica è comunque piuttosto vasta atteso che è possibile rinvenire pronunce svariate anche di segno diverso, seppur più risalenti. In particolare la Pretura Roma, 11 dicembre 1996, in Nuova giur. civ. comm., ha ravvisato la responsabilità per omessa informazione del tour operator il quale non aveva informato i turisti della circostanza che il fenomeno di bassa marea nel tratto di mare compreso tra la riva e la barriera impediva di fare il bagno e praticare gli sport acquatici menzionati nel depliant.

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funzionale alla creazione di un regolamento di interessi equilibrato63.

Da qui la necessità di interrogarsi, nel silenzio del legislatore, sulle conseguenze derivanti dalla violazione delle regole informative poste a presidio della fase delle trattative, la quale in questa tipologia di contratti può essere anche solo eventuale, ricorrendosi, spesso, all’adesione a moduli o formulari predisposti dal professionista.

La tematica si caratterizza per la contrapposizione di differenti posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, confluite nella pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite64. In particolare, il rilievo riconosciuto all’informazione nel settore dei contratti asimmetrici e la capacità della carenza di quest’ultima di incidere sulla percezione di aspetti decisivi del contratto, viziandone il consenso, ha indotto autorevole dottrina a individuare il rimedio nell’azione di annullamento cui sarebbe possibile ricorrere anche in assenza dei presupposti codicistici dell’errore o del dolo65.

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Sul punto si veda V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione della nullità di protezione, in Il diritto europeo dei contratti d’impresa. Autonomia negoziale dei privati e regolazione del mercato, a cura di P. Sirena, Milano, 2006, 413 ss. Per la ricostruzione del ruolo dell’informazione nella formazione del regolamento contrattuale si veda F. Rende, Le regole di informazione nel diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ., 2012, 188 e ss.

64 Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725, in Corr. Giur., 2008, 223 ss, con

nota di V. Mariconda, L’insegnamento delle Sezioni Unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di comportamento e norme di validità.

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Sul punto si veda R. Sacco, Il consenso, in I Contratti in generale, a cura di E. Gabrielli, Tratt. Rescigno, Torino, 1999, 408 ss.; G. Gobbo, La disciplina dell’informazione nei contratti di investimento: tra responsabilità (pre)contrattuale e vizi del consenso, in Giur. comm., 2007, 102 e 121 ss. Inoltre hanno affrontato la tematica dell’atipicità dei vizi del volere e della possibilità di ricorrere all’azione di annullamento anche a fronte della violazione di obblighi informativi derivanti dalla buona fede in

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In senso contrario, un diverso orientamento, valorizzando la natura imperativa delle disposizioni che, nell’ambito della contrattazione europea, impongono obblighi di informazione, i quali non solo sono preposti alla tutela delle posizioni individuali ma costituiscono anche uno strumento di garanzia per il corretto funzionamento del mercato, ha ravvisato il rimedio idoneo, cui ricorrere a fronte della loro violazione, nella nullità c.d. virtuale di cui all’art. 1418, comma 1, c.c.66 .

Le Sezioni Unite67, hanno superato tale contrasto interpretativo ed in applicazione del principio di separazione tra regole di validità e regole di comportamento, hanno affermato che la

contraendo, G. D’Amico, La responsabilità precontrattuale, in Tratt. Roppo, Milano, 2006, 994 ss.; Id., Regole di invalidità e principio di correttezza nella formazione del contratto, Napoli, 1996, 17 ss.

66 V. Roppo, Il contratto del duemila, cit., 48; A. Gentili, Disinformazione ed invalidità: i

contratti di intermediazioni dopo le Sezioni Unite, in Contratti, 2009, 393 e ss. rileva come le Sezioni unite escludono che dalla violazione delle regole di comportamento possa derivare la nullità assoluta, ma ciò non precluderebbe la possibilità di ricorrere ad una nullità relativa, la quale è da sempre nel codice. Tale nullità speciale è la soluzione più coerente, oltre che alle esigenze di giustizia del caso singolo, alla funzione di regolazione del mercato e tutela di interessi generali. Inoltre, a favore della possibilità di ravvisare una nullità relativa anche se non espressamente prevista dal legislatore G. Passagnoli, Le nullità speciali, Milano, 1995, 173 il quale rileva come nella legislazione speciale si possono individuare ipotesi di nullità virtuali a legittimazione relativa poiché, nel silenzio del legislatore, ove una norma imperativa sancisca una regola a tutela di un contraente debole parte di un rapporto contrattuale asimmetrico può configurarsi la nullità tramite l’applicazione analogica delle ipotesi di nullità previste dal legislatore. Bisognerebbe, quindi, superare il “preconcetto metodologico” secondo cui le nullità relative hanno carattere eccezionale e siano ammissibili soltanto ove espressamente previste dal legislatore e ritenere che la nullità possa essere rilevata da una sola parte ove si ritenga, in via interpretativa, che la legittimazione relativa sia strumentale al perseguimento dell’interesse avuto di mira dal legislatore con la previsione normativa (per un’attenta ricostruzione sulle nuove forme di nullità si veda A. La Spina, Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata, Milano, 2012). In giurisprudenza si rinvengono talune pronunce nella quali si ricorre al rimedio della nullità virtuale in assenza di una espressa sanzione (Cass., 7 marzo 2001, n. 3272, in Giust. civ., 2001, 2109 ss.; Tribunale Firenze, 30 maggio 2004, in www.ilcaso.it).

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nullità costituisce un rimedio a fronte della violazione di regole di validità e, nonostante la legislazione speciale abbia introdotto talune ipotesi di nullità conseguente alla violazione di regole di comportamento, non è possibile trarre da tali ipotesi il superamento del principio che si ricava dal codice civile, secondo cui la violazione di regole di comportamento può condurre al risarcimento del danno e giammai alla nullità del contratto, salvo le ipotesi previste dal legislatore. La ratio di tale principio risiederebbe, quindi, nell’esigenza che siano predeterminate normativamente le regole la cui violazione determini l’inefficacia del contratto.

La posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità è stata poi valorizzata ed in parte reinterpretata da autorevole dottrina che ha fornito ulteriori specificazioni. In particolare si è rilevato che sono configurabili, nell’ambito della contrattazione caratterizzata da uno squilibrio tra le parti, ipotesi di nullità virtuale per violazione di regole di comportamento. Pertanto, il principio di separazione tra regole di validità e regole di comportamento, andrebbe interpretato nel senso di escludere la nullità a fronte della violazione non di qualsivoglia regola di

comportamento, ma soltanto di quelle “di mero

comportamento”, quali possono essere le regole di correttezza che discendono dalla buona fede. Ciò in quanto la ratio del principio citato risiederebbe nell’esigenza di evitare che le regole di validità di un contratto vengano individuate in via interpretativa dal giudice, “in sede di concretizzazione della

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clausola di buona fede”, piuttosto che dal legislatore. Tale esigenza di certezza non sussisterebbe ove la norma indichi in maniera puntuale una determinata regola di comportamento. In tale caso, sarebbe possibile ritenere che la violazione comporti la nullità del contratto, in applicazione di taluni criteri quale ad esempio lo scopo della norma violata68.

Sulla base di tali assunti potrebbe, quindi, affermarsi, con riferimento ai contratti di vendita di pacchetti tutto compreso, che gli obblighi informativi posti nella fase precontrattuale, e espressamente individuati dal legislatore al fine di garantire il corretto e consapevole esercizio dell’autonomia contrattuale del turista, parte debole del contratto, determinerebbero, a fronte della loro violazione, una nullità relativa, eccepibile dalla parte pregiudicata dalla carenza di informazione, mentre la violazione di quegli obblighi informativi non espressamente previsti dal legislatore, ma integrati dalla clausole della buona fede oggettiva e solidaristica, darebbero la stura ad una responsabilità.

In realtà, se si guarda agli obblighi imposti dal legislatore all’intermediario o all’organizzatore è possibile concludere che il rimedio forse più idoneo a garantire un’adeguata protezione del turista è quello risarcitorio atteso che la mancata comunicazione di quelle informazioni normativamente previste, inerenti gli obblighi sanitari, le formalità necessarie per l’effettuazione del viaggio o le condizioni applicabili con

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G. D’Amico, Nullità virtuale - nullità di protezione (Variazioni sulla nullità), in Contratti, 2009, 742, ss.

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riguardo ai relativi documenti, incide sull’effettiva esecuzione del viaggio, alterandone la finalità turistica e di svago e comportando un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale. Pertanto, la conseguenza derivante dal mancato rispetto delle regole di comportamento si sostanzierebbe nell’insorgenza di una responsabilità sia che ad essere violate siano le informazioni statuite nella norma sia che si tratti dell’omissione di informazioni che traggono fonte dalla buona fede oggettiva.