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IL CONTO DEL PATRIMONIO

Nel documento 1 LA NUOVA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI (pagine 144-153)

MATRICE DI CORRELAZIONE

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

13 IL CONTO ECONOMICO

13.2 IL CONTO DEL PATRIMONIO

Lo stato patrimoniale costituisce il terzo documento fondamentale del rendiconto e rappresenta i risultati della gestione patrimoniale oltre che la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

Esso è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Si ricorda che il documento aveva subito una sostanziale modifica già con l’approvazione del D. Lgs. 77/95 (poi confluito senza modifiche nel D. Lgs. 267/2000) il quale aveva

145 rideterminato la struttura ed i contenuti del documento avvicinandolo a quello predisposto dalla imprese private e previsto dal Codice Civile.

Il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni torna nuovamente sul prospetto e sui suoi contenuti e nell’ottica di giungere ad una uniformità rappresentativa tra tutti i livelli della pubblica Amministrazione, introduce alcune variazioni e precisazioni recepite poi, anche nel Testo Unico degli enti Locali con le variazioni normative previste dal D. Lgs. 126/2014. I contenuti del documento in esame trovano ampia specificazione nell’articolo 230 del D.Lgs. 267/2000 e nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale (allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

A tal fine è interessante mettere a confronto il testo dell’articolo richiamato prima e dopo l’introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato al fine di evidenziare le differenze intervenute.

D.Lgs. 267/2000 prima dell’armonizzazione

D.Lgs. 267/2000 dopo il D. Lgs. 126/2014 230. Conto del patrimonio e conti patrimoniali

speciali.

230. Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali

speciali.

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

1. Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

3. Gli enti locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

abrogato

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la

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valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

abrogato

d) i mobili sono valutati al costo; abrogato

e) i crediti sono valutati al valore nominale; abrogato

f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

abrogato

g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;

abrogato

h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo. abrogato

5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

5. Lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al rendiconto della gestione è allegato l’elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

6. Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari.

Idem

8. Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore.

Idem

9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.

9. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni..

9-bis. Nell’apposita sezione dedicata ai bilanci del sito internet degli enti locali è pubblicato il rendiconto della gestione, il conto del bilancio articolato per capitoli, e il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

147 - l’abrogazione di gran parte del comma 4 riguardante le modalità di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali; in realtà l’analisi delle singole voci è riportata nel principio contabile applicato (allegato 4/3) dove ciascuna di esse è approfondita nei suoi vari aspetti;

- la modifica dello schema di rappresentazione, oggi redatto secondo l’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Si segnala, inoltre, la conferma di alcune puntualizzazioni che il legislatore aveva già fatto in occasione della precedente riforma contabile del 1995. Ci si riferisce a:

- la definizione di patrimonio degli enti locali; - la inclusione nel documento dei beni demaniali; - la definizione di criteri di valutazione dei beni; - le logiche di aggiornamento annuale degli inventari.

13.2.1 Il modello ministeriale del conto del patrimonio

Passando ad analizzare il nuovo modello ministeriale, così come previsto dall’allegato 10 al D Lgs. 118/2011, notiamo che esso si sviluppa, sia nella parte relativa all’attivo che al passivo, su quattro colonne, oltre alle ultime due contenenti esclusivamente note per la compilazione attraverso il richiamo dei punti dell’articolo 2424 del codice civile e del D.M. 26/4/1995.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno Anno - 1 riferimento riferiment o art.2424 CC DM 26/4/95

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 Costi di impianto e di ampliamento BI1 BI1 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4 5 Avviamento BI5 BI5 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 9 Altre BI7 BI7 Totale immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali (3)

II 1 Beni demaniali

1.1 Terreni

1.2 Fabbricati

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1.9 Altri beni demaniali

II I 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1 Terreni BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto

2.6 Macchine per ufficio e hardware

2.7 Mobili e arredi

2.8 Infrastrutture

2.9 Diritti reali di godimento

2.9 9 Altri beni materiali

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5 Totale immobilizzazioni materiali

I V Immobilizzazioni Finanziarie (1)

1 Partecipazioni in BIII1 BIII1 a imprese controllate BIII1a BIII1a b imprese partecipate BIII1b BIII1b c altri soggetti

2 Crediti verso BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche

b imprese controllate BIII2a BIII2a c imprese partecipate BIII2b BIII2b d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d 3 Altri titoli BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) - - C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze CI CI Totale rimanenze II Crediti (2)

1 Crediti di natura tributaria

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi

c Crediti da Fondi perequativi

2 Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

b imprese controllate CII2 CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti

149

4 Altri Crediti CII5 CII5

a verso l'erario

b per attività svolta per c/terzi

c altri

Totale crediti

II I Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 2 Altri titoli CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

I V Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria

a Istituto tesoriere CIV1a b presso Banca d'Italia

2 Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c 3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

Totale disponibilità liquide

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi D D 2 Risconti attivi D D TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

-

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo. (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili. STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno N Anno N-1 riferimen to riferimen to art.2424 CC DM 26/4/95 A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione AI AI II Riserve

a da risultato economico di esercizi precedenti

AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII b da capitale AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire

II I Risultato economico dell'esercizio AIX AIX TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

150

1 Per trattamento di quiescenza B1 B1

2 Per imposte B2 B2

3 Altri B3 B3

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)

1 Debiti da finanziamento

a prestiti obbligazionari D1e D2 D1 b v/ altre amministrazioni pubbliche

c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4 d verso altri finanziatori D5

2 Debiti verso fornitori D7 D6 3 Acconti D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

b altre amministrazioni pubbliche

c imprese controllate D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 e altri soggetti 5 Altri debiti D12,D13, D14 D11,D12, D13 a tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

c per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

TOTALE DEBITI ( D)

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi E E II Risconti passivi E E 1 Contributi agli investimenti

a da altre amministrazioni pubbliche

b da altri soggetti

2 Concessioni pluriennali

3 Altri risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

- - CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

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4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese

TOTALE CONTI D'ORDINE - - - -

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Analizzando la struttura del prospetto possiamo notare che:

- la prima colonna accoglie i codici delle voci oggetto di rendicontazione patrimoniale articolate su tre livelli identificati

o con numeri romani ( 1livello)

o con numeri arabi ( 2 livello)

o con lettere alfabetiche ( 3 livello)

- la seconda colonna accoglie la descrizione delle voci nel rispetto del piano dei conti patrimoniale già trattato nel corso del presente lavoro;

- la terza colonna presenta gli importi riferiti al 31 dicembre dell’anno oggetto di rendicontazione (Anno N);

- la quarta colonna indica gli importi provenienti dall’anno precedente (anno N-1) per un confronto.

Relativamente alla presentazione ed articolazione delle voci del conto del patrimonio, il legislatore, nell’intento di realizzare una struttura che fosse confacente non solo ad una massima chiarezza espositiva ma anche alla formazione dei nuovi inventari, ha seguito una logica di classificazione per differenti livelli:

a) una prima, intesa a differenziare gli elementi positivi e negativi del patrimonio che sono riportati in due differenti parti del prospetto (attivo e passivo): il relativo saldo è pari al patrimonio netto dell’ente locale (se positivo) o l’eventuale deficit patrimoniale (se negativo);

b) una seconda che classifica le attività e le passività in base alla natura ed alla funzione onde analizzarne la composizione.

B1) In particolare, per quanto concerne l’attivo patrimoniale, il criterio utilizzato dal legislatore è misto. Infatti, a fianco di una articolazione principale che riconsidera le voci secondo il criterio finanziario della liquidità, ne troviamo, in alcuni casi, un’altra che tiene conto della natura degli elementi patrimoniali attivi.

Da una attenta lettura degli schemi si nota che il legislatore ha voluto applicare lo stesso principio di destinazione sancito dal 1° comma dell’art.2424 bis del codice civile secondo il quale “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.”

Ne consegue che le attività patrimoniali, aventi stessa natura, possono trovare diversa allocazione in bilancio a seconda del periodo di utilizzo. Si pensi, ad esempio, ai crediti ed i titoli diversi dalle partecipazioni previsti sia nelle immobilizzazioni che nell’attivo circolante.

152 B2) La classificazione delle voci del passivo, invece, non avviene seguendo il criterio finanziario con la conseguente articolazione delle voci secondo la distinzione tra passività a medio lungo termine e a breve termine ma è caratterizzata da una esposizione per classi di valori che evidenzia nell’ordine:

o A) Patrimonio netto,

o B) Fondo Risci ed Oneri

o C) Fondo Trattamento di Fine Rapporto,

o C) Debiti (la cui articolazione è conforme alla logica di verifica della liquidità)

o D) Ratei e Risconti e contributi agli investimenti.

Anche nel caso delle passività il prospetto è molto vicino a quello previsto dal codice civile per lo Stato Patrimoniale delle imprese.

Nel documento 1 LA NUOVA PROGRAMMAZIONE NEGLI ENTI LOCALI (pagine 144-153)