vincolato spesa
10 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICO PATRIMONIALE
I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza delle modalità appena descritte, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
I mandati non estinti al termine dell’esercizio sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, al fine di rendere possibile al 31 dicembre di ciascun anno la parificazione dei mandati emessi dall’ente con quelli pagati dal tesoriere/cassiere.
10 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICO PATRIMONIALE
10.1 LA NUOVA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE
Abbiamo già precisato, trattando del nuovo piano dei conti integrato, di come il legislatore, con il D. Lgs. 118/2011, abbia cercato di dare completezza al nuovo sistema contabile riproponendo, con nuovo vigore, una contabilità economico patrimoniale che si affianca a quella finanziaria ben nota.
Non si tratta certamente di una novità assoluta, in quanto già la riforma del 1995 (con il D. Lgs. 77/95, poi recepito dal TUEL, D. Lgs 267/2000) aveva in quel caso per la prima volta previsto una rappresentazione dell’aspetto derivato (economico) dei fatti aziendali, ma la modalità con cui oggi viene proposta costituisce, certamente, un aspetto importante da cui lo stesso legislatore si aspetta risultati ben diversi e migliori da quelli ottenuti con il precedente e richiamato ordinamento.
Infatti, per gli enti locali, che già operano nell’ambito della rilevazione economico – patrimoniale in base all’attuale ordinamento finanziario e contabile, questo aspetto non presenta elementi davvero stravolgenti.
Viene solamente indicata una modalità di attuazione del “sistema contabile” che abbandona la possibilità di trarre le risultanze economiche mediante una riclassificazione e conciliazione dei risultati finanziari (metodo minimale)20, mentre introduce il concetto di “contabilità integrata” in grado di rilevare, contestualmente alla registrazione di ogni operazione, tutti gli aspetti che questa presenta sotto i diversi profili:
- finanziari, nell’ambito di una contabilità autorizzatoria;
- economici e patrimoniali nel rispetto dei principi generali tipici della contabilità generale utilizzata da tutti gli operatori economici.
Si tratta certamente di un notevole passo avanti per i cultori della “partita doppia” ma, al contempo occorre ricordare agli stessi, che l’aspetto economico assume esclusivamente una funzione informativa-integrativa posta in essere solo per fini “conoscitivi”, in quanto la
20 Per un approfondimento si veda E. D’Aristotile F. Rosa “Introduzione alla contabilità economica negli enti locali “ CEL editrice 1996
110 contabilità economica non riveste, in nessun caso, una valenza di tipo “autorizzatorio” come accade per la contabilità finanziaria.
Detta impostazione è ricavabile dall’articolo 2 del D. Lgs. 118/2011 nella sua ultima stesura, dove si prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato, la norma precisa che la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare:
- i costi/oneri
- i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria).
L’obiettivo che lo stesso legislatore pone a detta ulteriore tipologia rappresentativa è rintracciabile nel punto 1 del principio contabile applicato alla competenza economico patrimoniale riassumibile nel :
- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.
La soluzione utilizzata dal legislatore, dunque, non deve essere interpretata come una volontà di diminuire l’importanza della contabilità economica rispetto a quella finanziaria: al contrario, essa diviene indispensabile per consentire quella operazione di “consolidamento” dei conti assolutamente necessaria per conoscere i risultati gestionali anche quando l’attività dell’ente viene attuata mediante l’utilizzo di entità esterne (istituzioni, società “in house”, unioni ecc.).
10.2 IL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA ECONOMICA
Per comprendere le modalità di registrazione dei fatti aziendali nel profilo economico patrimoniale, occorre brevemente richiamare il concetto di “competenza economica”. A tal fine è interessante dapprima analizzare come il legislatore affronta l’argomento .
111 Il TUEL, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014 si limita, all’articolo 232 a prevedere un rinvio ai principi contabili. Esso infatti riporta “1.Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4.3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
In aggiunta e con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti si introduce una proroga di ulteriori due anni rispetto agli altri enti, rinviando nel comma 2 dello stesso articolo, l’introduzione e l’obbligo di tenere la contabilità economico patrimoniale al 1 gennaio 2018.
Tornando al principio di competenza economica, una prima definizione è rintracciabile nell’allegato 1 punto 17 del D. Lgs. 118/2011 ( principi generali o postulati).
In base a detto principio generale “la competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano “utilità economiche” cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari.”
In base a detto principio le operazioni e gli altri eventi devono essere rilevati contabilmente ed attribuiti all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
In realtà il punto 17 dei postulati, ma anche il principio contabile applicato alla competenza economico patrimoniale, precisa che l’analisi economica dei fatti amministrativi di una singola amministrazione pubblica richiede una distinzione tra:
a) fatti gestionali direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi,
b) fatti gestionali non caratterizzati da questo processo in quanto finalizzati ad altre attività istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi.
112 Nel caso di cui al punto a) la competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che “l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).”
Nell’ipotesi di cui al punto b), invece, è necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegate al processo erogativo delle prestazioni e servizi offerti alla comunità amministrata e, quindi, alle diverse categorie di portatori di interesse. Più specificatamente :
- i ricavi, come regola generale, devono essere imputati all’esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni:
o il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
o l’erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi.
Le risorse finanziarie rese disponibili per le attività istituzionali dell’amministrazione, come i diversi proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non, si imputano all’esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria e se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.
Costituiscono eccezione al principio esposto i trasferimenti a destinazione vincolata, sia correnti sia in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell’onere di competenza economica alla copertura degli oneri a cui sono destinati. Infatti, i trasferimenti attivi a destinazione vincolata: