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Il contratto misto è caratterizzato dalla fusione delle cause di contratti

diversi, la quale fa sì che gli elementi distintivi di ciascun contratto

vengano assunti quali elementi costitutivi di un unico negozio169.

Premesso che la “commistione” si realizza qualora nel contratto

figurino elementi di tipi contrattuali diversi170, il contratto misto non

solo è unico, ma ha anche causa unica e inscindibile, nella quale si

combinano gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono.

Il problema cruciale in cui si imbatte qualsiasi ricostruzione del

contratto misto è costituito dall'identificazione della disciplina legale

applicabile: al riguardo, mentre in dottrina vi è ancora discordia in

merito al criterio da preferire171, la giurisprudenza appare unanime

169 Cfr. A. ZACCARIA, Commento giurisprudenziale sistematico, cit., pp. 2000 ss. 170 Cfr. ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, p. 427

171 Critica il criterio della prevalenza e della combinazione per accogliere quello dell'analogia F. SANGERMANO, La dicotomia contratti misti-contratti collegati: tra

nell'adottare il canone dell'assorbimento o della prevalenza, secondo il

quale al contratto misto andrebbe applicata la disciplina attinente

all'elemento provvisto di maggior rilievo172.

Pertanto, il contratto misto, costituito da elementi contrattuali diversi,

deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto

prevalente e la prevalenza si determina in base ad indici economici od

anche di tipo diverso, come la “forza” del tipo o l'interesse che ha

mosso le parti173.

La disciplina unitaria dei contratti misti, cioè quella risultante dalle

norme del contratto tipico al quale appartengono gli elementi

prevalenti – appunto c.d. “teoria dell'assorbimento o della prevalenza”

- non esclude ogni rilevanza giuridica degli elementi riconducibili al

negozio non prevalente: a tali elementi si applicano le norme proprie

del contratto cui essi appartengono in quanto non siano incompatibili

con quelle del contratto prevalente. In caso di incompatibilità, invece,

si deve ricorrere al criterio della integrazione delle discipline relative

alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto174.

Allorché si tratti di valutare quando si sia in presenza di un contratto

elasticità del tipo ed atipicità del contratto, in Riv. dir. comm., 1996, p. 556; aderisce

invece al criterio della combinazione V. TIMPANO, Disciplina applicabile al contratto

misto, in Contr., 2001, p. 126

172 Cfr. Cass., sent., 29-1-1976, n. 275; Cass., sent., 26-4-1984, n. 2626; Cass., sent., 12-4- 1999, n. 3578; Cass., sent., 24-7-2000, n. 9662. Sulle radici concettuali di questo orientamento R. SACCO, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1966, pp. 785 ss.

173 Cfr. Cass., sent., 22-6-2005, n. 13399 174 Cfr. Cass., sent., 10-3-1979, n. 1494

unico - sebbene risultante dalla combinazione di frammenti

contrattuali diversi - ovvero di una pluralità di contratti tra loro

collegati, l'opinione preferibile assume a criterio discretivo l'elemento

oggettivo della causa, che consente di accertare la rispondenza del

regolamento di interessi ad un'unica causa complessa nella quale

confluiscono i diversi elementi tipici ovvero a più cause tipiche175.

Pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato

non può essere rinvenuto in elementi formali, quali l'unità o pluralità

dei documenti contrattuali, o nella contestualità delle stipulazioni.

3.1. Il rent to buy come contratto misto

Una seconda possibile ricostruzione interpretativa può ipotizzare

l'inquadramento del rent to buy nell'ambito dei c.d. contratti misti.

La configurazione del rent to buy come contratto misto vedrà

prevalere, in base alla teoria dell'assorbimento, il contratto preliminare

o il patto di opzione: le parti, infatti, intendono stipulare un negozio in

vista dell'acquisto dell'immobile da parte del conduttore-futuro

acquirente e la locazione svolge un ruolo di ausilio per il futuro

acquisto. La causa unica del contratto misto, risultante dalla fusione

delle cause dei singoli negozi, vedrà prevalere la disciplina della

175 Cfr. N. GASPERONI, Collegamento e connessione tra negozi, in Riv. dir. comm., 1955, pp. 359 ss.; G. PIAZZA, La causa mista credito-società, in Contratto e impresa, 1987, pp. 803 ss.; in giurisprudenza Cass., sent., 18-2-1977, n. 751; Cass., sent., 18-7-2003, n. 11240

vendita e del preliminare o dell'opzione ad essa predisposti.

Pertanto, essendosi in presenza di un unico negozio, risulterà

inapplicabile in toto la disciplina della locazione di cui alla l.

392/1978 e alla l. 431/1998, soprattutto per quanto concerne la durata

del rapporto e il corrispettivo.

Inoltre, anche in caso di inadempimento all'obbligo del pagamento del

canone da parte del conduttore-futuro acquirente, potrebbe non trovare

applicazione la disciplina prevista dal legislatore in tema di locazione.

Ad ogni modo, l'ipotesi interpretativa in esame lascia aperti ben più

ampi interrogativi: il contratto misto è costituito da elementi “recepiti”

da tipi contrattuali diversi e la disciplina unitaria cui esso soggiace -

cioè quella che deriva dalle norme del contratto tipico prevalente - non

determina l'irrilevanza giuridica degli elementi che appartengono al

contratto tipico non prevalente.

In particolare, si pone il problema di quale spazio possano avere gli

elementi propri del contratto di locazione che dovranno essere

disciplinati dalle norme del tipo cui appartengono, a meno che non

siano incompatibili con quelle della vendita, ritenuta il contratto

prevalente.

Lo spazio da assegnare agli elementi del contratto di locazione, con la

disciplina che è loro propria, rappresenta una delle maggiori

contratto misto: infatti, non si potrà procedere all'applicazione in toto

della normativa che regola la locazione – in virtù del criterio di

prevalenza - ma si dovrà stabilire quali profili di essa potranno trovare

spazio.

Inoltre, una volta individuati tali profili, essi dovranno essere regolati

dalle norme del tipo contrattuale al quale appartengono (id est, la

locazione), ma se quelle norme risultino incompatibili con quelle del

contratto prevalente (id est, la vendita) si dovrà necessariamente

ricorrere al criterio della integrazione delle relative discipline.

Queste operazioni potrebbero risultare, in concreto, assai poco agevoli

contribuendo ad aggiungere ulteriore incertezza in un campo già di per

sé caratterizzato da poca chiarezza e dominato da equilibri alquanto

sottili.

La scelta di spiegare il contratto di rent to buy alla luce dei c.d.

contratti misti, vista la natura “ibrida” che connota i medesimi, non

pare essere capace di risolvere i problemi di inquadramento giuridico

posti dal nuovo schema contrattuale.

La problematica messa in rilievo dall'applicazione degli elementi

appartenenti al contratto non prevalente impone una rigida alternativa:

potrà trovare spazio la disciplina della locazione nel caso in cui non

sia incompatibile con quella della vendita, mentre, nell'ipotesi di

integrazione.

La difficoltà di dare una soluzione a queste problematiche potrebbe

allontanare l'interprete dalla ricostruzione qui prospettata.

4. La riconduzione alla sfera della atipicità contrattuale