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Il collegamento contrattuale e il suo significato

Con il collegamento contrattuale non si origina un nuovo ed autonomo

contratto: si tratta infatti di un meccanismo attraverso il quale le parti

perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene

realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali

conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato

ad un unico regolamento dei reciproci interessi155.

Il collegamento contrattuale è preordinato alla realizzazione di

un'operazione economica complessiva. La nozione di operazione

economica complessiva identifica una sequenza unitaria e composita

che comprende in sé il regolamento, tutti i comportamenti che con

esso si collegano per il conseguimento dei risultati voluti, e la

situazione oggettiva nella quale il complesso delle regole e degli altri

comportamenti si colloca156.

Il collegamento può definirsi “funzionale”157 quando le parti abbiano

voluto collegare i negozi sotto il profilo teleologico, al fine cioè di

realizzare il risultato economico perseguito158.

155 Cfr. Cass., sent., 26-3-2010, n. 7305

156 Cfr. S. RONDELLI, Contratti collegati e contratti misti, Compravendita e figure

collegate, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di P. Cendon, Torino, 2006,

pp. 219 ss.

157 Cfr. RONDELLI, Contratti collegati e contratti misti, cit., p. 223

158 Ricorre invece la figura del collegamento “genetico” ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro; pertanto, il collegamento è genetico quando un negozio esercita influenza non sul funzionamento di un altro negozio, ma sulla sua formazione. In questi sensi S. RONDELLI, Contratti collegati e contratti misti, cit., p. 222

Affinché possa configurarsi un collegamento contrattuale in senso

tecnico, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito

dal nesso teleologico fra i negozi, sia un requisito soggettivo,

costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo

l'effetto tipico dei singoli contratti, ma anche il coordinamento tra di

essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascenda gli effetti

tipici159. Il collegamento, infatti, produce effetti giuridici ulteriori

rispetto a quelli che verrebbero prodotti autonomamente da ciascun

contratto160.

Non è sufficiente poi un nesso occasionale tra i negozi, ma è

necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del

rapporto; è necessario, cioè, l'intento specifico e particolare delle parti

di coordinare i due contratti al fine di realizzare l'operazione

economica unitaria161.

I diversi e distinti contratti si caratterizzano in funzione di una propria

causa e conservano una distinta individualità giuridica162; tuttavia,

vengono concepiti e voluti come avvinti da un nesso di reciproca

interdipendenza, per cui le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro,

159 Cfr. S. RONDELLI, Contratti collegati e contratti misti, cit., p. 220

160 Cfr. A. ZACCARIA, Commento giurisprudenziale sistematico, Codice Civile e leggi

collegate, in Breviaria Iuris fondati da G. Cian e A. Trabucchi, Padova, 2010, pp. 2002

ss.

161 Cfr. S. RONDELLI, Contratti collegati e contratti misti, cit., p. 222

162 Cfr. U. BRECCIA, Commento, Dei contratti in generale, artt. 1321-1324 a cura di E. Navarretta e A. Orestano, in Comm. Cod. Civ. diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 130; Cass., sent., 10-7-2008, n. 18884

condizionandone la validità e l'efficacia163.

Il rapporto di reciproca interdipendenza tra i negozi, tale appunto che

“simul stabunt, simul cadent”, rende applicabile l'art. 1419, comma 1,

c.c164.

Il collegamento può assumere anche carattere unilaterale, nel senso

che la dipendenza logica e giuridica è limitata, per volontà delle parti,

a uno soltanto dei contratti165. In questa ipotesi, il contratto

“subordinato” risentirà delle vicende che colpiscano il contratto

“principale”, mentre quest'ultimo rimarrà indenne da eventuali

patologie del primo166.

Secondo la giurisprudenza, inoltre, nelle ipotesi di più contratti fra

loro collegati, è inammissibile il recesso da uno solo di essi quando in

tal modo venga meno l'equilibrio dell'intero regolamento negoziale167.

2.1. Il rent to buy come contratto collegato

Una prima ipotesi consiste nell'interpretare il contratto di rent to buy

alla stregua del collegamento negoziale: si configura, quindi, un

contratto di locazione collegato a un contratto preliminare ovvero ad

163 Cfr. A. ZACCARIA, Commento giurisprudenziale sistematico, cit., p. 2004 164 “La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità

dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”; cfr. Cass., sent., 31-3-1987, n. 3100 165 Cfr. Cass., sent., 6-9-1991, n. 9388

166 Cfr. A. ZACCARIA, Commento giurisprudenziale sistematico, cit., p. 2005 167 Cfr. Cass., sent., 27-2-1976, n. 638

un patto di opzione.

Aderendo a questa impostazione, sarebbe difficile escludere

l'applicazione della disciplina della locazione dato che, nel

collegamento negoziale, i singoli contratti mantengono la propria

causa e autonomia e non sembra sostenibile che il nesso teleologico

che li lega sia tale da comportare una deroga a tale normativa. Quanto

appena detto potrebbe comportare notevoli problematiche: la

disciplina della locazione si connota per un carattere marcatamente

vincolistico, soprattutto per quanto riguarda la durata del rapporto.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare168, i modelli disciplinati

dalla l. n. 431/1998 non paiono infatti capaci di adeguarsi al meglio

alle esigenze dei contraenti che stipulano un contratto di rent to buy, il

quale prevede, solitamente, una durata triennale per il rapporto di

locazione. Un termine siffatto risulta difficilmente conciliabile sia con

la formula “quattro anni più quattro a canone libero” sia con quella

“tre anni più due a canone vincolato” prevista per la locazione di

immobili ad uso abitativo e potrebbe non essere in grado di soddisfare

le necessità dei contraenti.

Il rent to buy come contratto collegato può configurarsi mediante un

vincolo di interdipendenza fra i due contratti di modo che le vicende

relative al contratto di locazione si ripercuotano, invalidandolo, sul

secondo negozio (preliminare o opzione) e viceversa le patologie del

secondo travolgano anche il primo.

In ossequio alla circostanza che il collegamento negoziale consta di

due contratti distinti dotati di propria individualità giuridica, seppur

teleologicamente collegati, l'inadempimento del contratto di locazione

sarà regolato dalla disciplina propria del tipo, e così varrà anche per il

contratto preliminare e per l'opzione. Ad esempio, in caso di

inadempimento da parte del conduttore-futuro compratore all'obbligo

di corrispondere il canone, il locatore-futuro venditore potrà chiedere

la risoluzione del contratto di locazione decorsi venti giorni dalla

scadenza prevista, e tale risoluzione travolgerà necessariamente anche

il contratto preliminare o il patto di opzione, dato il collegamento

funzionale esistente fra i medesimi.

Dunque, nelle ipotesi di inadempimento di una delle parti agli obblighi

nascenti da uno dei contratti, si applicherà la disciplina prevista per il

tipo interessato e l'invalidità di un negozio travolgerà necessariamente

anche l'altro come conseguenza diretta del collegamento contrattuale

realizzato dalle parti.

Se il rent to buy è interpretato alla stregua del collegamento

contrattuale, ne deriva una disciplina chiara per ciascuno dei contratti

di cui esso si compone e un elevato grado di conoscenza circa le

Tuttavia, l'applicazione inderogabile della disciplina della locazione,

caratterizzata da una normativa rigidamente vincolistica, a una

fattispecie, connotata da una pluralità di interessi delle parti

difficilmente conciliabili e pertanto bisognosa di notevoli margini di

flessibilità, rischia di avere uno scarso appeal commerciale di fronte

alla platea dei potenziali contraenti.