3. Le operazioni contrattuali di c.d buy to rent
3.2 La vendita con patto di riscatto
La vendita con patto di riscatto291, di cui agli artt. 1500 ss. c.c.,
realizza un immediato trasferimento della proprietà, ma è
caratterizzata da una clausola accessoria – il patto di riscatto, appunto
- attraverso la quale il venditore si riserva di “riavere” la titolarità del
diritto alienato, mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi delle
spese fatte dal compratore per la vendita (e sulla cosa)292.
Le opinioni della dottrina sulla natura del riscatto sono numerose.
Alcune teorie hanno sostenuto che l'esercizio del riscatto
concreterebbe una condizione risolutiva apposta alla vendita293, in base
ad altre, invece, il patto di riscatto conferirebbe al venditore un potere
di revocare o recedere dal contratto con effetti ex tunc294.
Una parte della dottrina ricollega al riscatto il ripristino, con effetti ex
nunc, della posizione in cui il venditore si trovava al momento della
conclusione della vendita, in guisa tale da consentire un “ritorno” della
291 Per uno studio completo della vendita con patto di riscatto si legga A. LUMINOSO, La
compravendita, cit., pp. 164 ss.
292 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 165
293 Cfr. P. GRECO, G. COTTINO, Della vendita, in Comm. Cod. Civ. a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 2007, pp. 330 ss.
proprietà nel patrimonio del medesimo in base allo stesso titolo
d'acquisto iniziale, nel quadro di una fattispecie effettuale che
partecipa dei caratteri sia di una vicenda della proprietà sia di una
vicenda della vendita295.
Un altro orientamento ha postulato l'esistenza, in capo al venditore, di
un diritto potestativo al riacquisto del bene296.
Il venditore può esercitare il riscatto mediante un'apposita
dichiarazione unilaterale comunicata al compratore entro un certo
termine che non può superare i due anni nella vendita di beni mobili e
i cinque anni in quella dei beni immobili (artt. 1501 e 1503 c.c.)297.
Egli dovrà procedere al contestuale versamento di una somma di
denaro, comprensiva della restituzione del prezzo (è nullo per
l'eccedenza, ex art. 1500, comma 2, c.c., l'eventuale patto con il quale
si convenga di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la
vendita) e del rimborso delle spese sostenute dal compratore (artt.
1500 comma 1, 1502, 1503, c.c.)298.
Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve
rivestire la forma scritta, a pena di nullità (art. 1503, comma 3, c.c.).
Una volta esercitato, il riscatto produce l'immediato ritorno della
proprietà della cosa al venditore senza bisogno della cooperazione del
295 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 166 296 Cfr. U. BRECCIA et al., Diritto Privato, cit., p. 706 297 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 168 298 Cfr. U. BRECCIA et al., Diritto Privato, cit., p. 706
compratore299.
Il riscatto opera con retroattività reale e ha quindi effetto nei confronti
del terzo subacquirente: il venditore riscattante, cioè, può ottenere il
rilascio del bene anche nei confronti del terzo che nel frattempo abbia
acquistato la cosa dal compratore, purché il patto sia ad esso
opponibile ex art. 2653, n. 3, c.c. (art. 1504, comma 1, c.c.)300.
I requisiti di opponibilità della dichiarazione di riscatto, come emerge
dall'art. 2653, n. 3, c.c., sono richiesti unicamente per le vendite aventi
ad oggetto beni immobili o mobili registrati; essi valgono nei
confronti degli aventi causa del compratore i quali abbiano acquistato
in data successiva alla scadenza del termine fissato per l'esercizio del
riscatto e nei confronti dei creditori che abbiano sottoposto il bene a
pignoramento dopo tale scadenza. L'art. 2653, n. 3, c.c., nel
prescrivere la trascrizione delle domande e delle dichiarazioni di
riscatto, stabilisce che, se tale pubblicità viene eseguita dopo sessanta
giorni dalla scadenza del termine anzidetto, restano salvi i diritti
acquistati dai terzi, dopo la scadenza del medesimo termine, in base ad
un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda o della dichiarazione301.
Inoltre, il riscatto travolge i diritti reali che il compratore abbia
299 Cfr. U. BRECCIA et al., Diritto Privato, cit., p. 706 300 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit., p. 170 301 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit.,p. 170
costituito sulla cosa e il venditore riscattante la riacquista libera dai
pesi e dalle ipoteche da cui sia gravata, essendo soltanto tenuto a
rispettare “le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e
siano state convenute per un tempo non superiore a tre anni” (art. 1505
c.c.)302.
Lo sviluppo dei traffici giuridici ha reso non più plausibile che un
compratore accetti di acquistare sottostando al potere unilaterale del
venditore di pentirsi e così di recuperare il bene; così, l'istituto è stato
piegato ad una funzione di mera garanzia a favore dell'alienante, ma
questa funzione si è mostrata affine al patto commissorio, cioè a quel
patto, vietato dall'art. 2744 c.c., “col quale si conviene che, in
mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore”303.
La giurisprudenza ha riconosciuto che l'uso ai fini di garanzia della
vendita con patto di riscatto costituisce un mezzo per eludere
l'applicazione di tale divieto e ha statuito la nullità dell'impiego in
funzione di garanzia dell'istituto di cui agli artt. 1500 ss. c.c.304.
La disciplina codicistica della vendita con patto di riscatto non pare
essere compatibile con le esigenze pratiche delle operazioni di buy to
rent.
302 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit.,p. 170 303 Cfr. A. LUMINOSO, La compravendita, cit.,p. 172
La limitazione temporale per l'esercizio del riscatto ad un tempo
massimo, in caso di beni immobili, di cinque anni dalla data di
conclusione del contratto (art. 1501, comma 1, c.c.) comporta che
l'intero schema contrattuale divenga scarsamente adatto ad un tipo di
operazioni caratterizzate da una maggiore lunghezza dei tempi.
L'espressa menzione del carattere perentorio e non prorogabile di tale
termine massimo produce l'ulteriore conseguenza che, se le parti
convengono un termine più lungo, esso si riduce a quello legale
massimo di cinque anni (art. 1501, comma 1 e 2. c.c.).
Inoltre, la prescrizione secondo cui il venditore che esercita il riscatto
è tenuto a rimborsare al compratore, unitamente alla parte di prezzo
già versata, anche le spese ed ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita e l'amministrazione o il miglioramento del bene
(art. 1502, comma 1, c.c.) espone il venditore stesso ad un rischio che
non sembra sostenibile nell'economia di un'operazione in cui occorrerà
poter distribuire tutti i rischi nella maniera più equa possibile fra
entrambe le parti305.