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Preliminare bilaterale e preliminare unilaterale nelle operazion

operazioni di rent to buy

Secondo una prassi largamente diffusa, si ammette la possibilità per i

contraenti di stipulare sia un contratto preliminare bilaterale sia un

contratto preliminare unilaterale.

102 V. retro, Cap. I, Par. 1.2.

Nel primo, l'obbligo di stipulare il contratto definitivo è posto in capo

ad entrambe le parti, mentre nel secondo l'obbligazione di procedere

alla conclusione del definitivo viene posta a carico di un solo

contraente104. Dunque, le parti sono libere di regolare e di bilanciare il

loro rapporto con un certo margine di autonomia e possono modellare

il proprio assetto di interessi in base alla situazione, decidendo di

impegnarsi entrambe ovvero soltanto una di esse alla stipulazione del

contratto definitivo.

Quando le parti stipulano un contratto preliminare, sia nella sua forma

bilaterale sia in quella unilaterale, è sempre necessaria una successiva

manifestazione di consenso, da parte dei contraenti, al fine di

pervenire alla stipulazione del contratto definitivo; ciò, come

vedremo, costituisce il principale profilo distintivo tra contratto

preliminare unilaterale e patto di opzione105.

La distinzione tra preliminare bilaterale e preliminare unilaterale e la

possibilità per l'autonomia privata di ricorrere all'uno o all'altro

modello si ripercuotono, con riflessi significativi, sulla disciplina dello

schema contrattuale oggetto della presente indagine.

Il contratto di rent to buy strutturato sulla base di un preliminare

bilaterale è il modello che può realizzare, verosimilmente, il maggior

contemperamento fra i diversi interessi delle parti contraenti e, in via

104 Cfr. F. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., p. 57 105 V. infra, Cap. II, Sez. II, Par. 4.2.

teorica, il migliore equilibrio fra le rispettive posizioni contrattuali.

Infatti, con la stipulazione di un preliminare bilaterale, poiché

entrambe le parti si obbligano alla conclusione del contratto definitivo

di vendita, da un lato il futuro acquirente vede soddisfatta la propria

esigenza di dilazionare l'acquisto con la possibilità di scontare dal

prezzo di vendita parte dei canoni corrisposti durante la fase locativa

al fine dell'accensione di un mutuo utile per l'acquisto dell'immobile;

inoltre, se davvero è interessato alla conclusione dell'affare, non

percepirà come gravoso l'obbligo di stipulazione assunto con il

preliminare, considerandolo anzi come proficuo e coessenziale alla

realizzazione dei suoi interessi.

Dall'altro lato, anche il futuro alienante risulta pienamente tutelato

poiché il preliminare bilaterale fa sorgere l'obbligo di conclusione del

contratto definitivo anche in capo al futuro acquirente: il promittente

venditore, che già sopporta il peso della mancata alienazione

immediata del bene e del relativo incameramento del prezzo, avrà un

sufficiente margine di certezza che la vendita venga perfezionata.

Quando si verifichi un inadempimento al contratto preliminare, da

parte del conduttore-promissario acquirente, consistente nel rifiuto di

stipulare il contratto definitivo, il locatore-promittente venditore potrà

trattenere la caparra iniziale e il canone fino ad allora versato; inoltre,

diventi tale e possa essere quindi trattenuto dallo stesso locatore-

alienante, per cui parte di esso non sarà più destinata ad acconto sul

prezzo106.

Nel caso di preliminare unilaterale, invece, appare evidente come il

rapporto contrattuale sia orientato a favore di una sola delle parti: solo

il locatore-promittente venditore assume l'obbligo alla conclusione del

contratto definitivo, mentre il conduttore-futuro acquirente è libero di

decidere, al termine del periodo di locazione, se procedere all'acquisto

ovvero rinunciarvi. Un bilanciamento di questa situazione potrebbe, in

via di ipotesi, attuarsi tramite la pattuizione di specifiche clausole da

inserire nel contratto che prevedano il versamento, all'atto della

stipulazione del rent to buy, di un corrispettivo per l'impegno

unilateralmente assunto dal promittente alienante; inoltre, le parti

potranno stabilire che la parte del canone destinata alla remunerazione

della proprietà sia particolarmente consistente o ancora che il locatore-

promittente alienante possa trattenere una quota dei versamenti

destinati al fondo di accumulo, a titolo di indennizzo per la mancata

conclusione della vendita.

Una tutela fondamentale - soprattutto per la parte acquirente – nelle

operazioni di rent to buy è rappresentata dalla trascrivibilità del

contratto preliminare.

Le parti possono trascrivere sia un contratto preliminare bilaterale sia

un contratto preliminare unilaterale107.

Il contratto preliminare di vendita dell'immobile, che viene trascritto,

costituisce una garanzia indispensabile, in quanto qualsiasi vicenda

che dovesse verificarsi tra la data di stipulazione del contratto di rent

to buy e la stipula del contratto definitivo di vendita – come, ad

esempio, l'alienazione a terzi del bene ovvero la costituzione di

un'ipoteca sull'immobile o un pignoramento contro il venditore o

ancora il fallimento del venditore stesso – vedrebbe l'acquirente

comunque tutelato, anche se con i limiti derivanti dall'efficacia

temporale della trascrizione del preliminare che è contenuta nel

termine di tre anni.

Il termine triennale che solitamente viene apposto al contratto di rent

to buy è stabilito anche in funzione, appunto, della durata prevista per

l'efficacia della trascrizione del contratto preliminare108.

Un ulteriore profilo meritevole d'attenzione che deriva dalla

stipulazione di un contratto preliminare, bilaterale o unilaterale che

sia, trova origine nella specifica previsione di cui all'art. 2932 c.c.: in

caso di inadempimento di una delle parti (o dell'unica parte obbligata

nel caso di preliminare unilaterale) al contratto di rent to buy, il

contraente adempiente potrà esperire l'esecuzione in forma specifica

107 Cfr. F. GAZZONI, Il contratto preliminare, cit., p. 179 ss.

per ottenere l'esecuzione coattiva del contratto109.