• Non ci sono risultati.

4. La riconduzione alla sfera della atipicità contrattuale

4.1 Il rent to buy come contratto atipico

L'insufficienza dei tipi contrattuali attualmente disciplinati dal diritto

positivo per far fronte alle mutevoli e polivalenti esigenze dei

potenziali contraenti e il ruolo preminente dell'autonomia privata che

emerge in un tale contesto come unico strumento capace di adeguare

le necessità delle parti ad una realtà giuridica estremamente incerta,

possono spingere verso la qualificazione del rent to buy alla stregua di

un contratto atipico.

Tramite il contratto di rent to buy, le parti intendono perseguire uno

speciale programma preparatorio all'acquisto che non pare sussumibile

in alcun contratto attualmente tipizzato. Tale nuovo schema

contrattuale sembra presentare una causa autonoma e diversa rispetto

ai modelli nominati proprio per le finalità che persegue e per gli scopi

che tende a realizzare; beninteso, ciò non significa che non attinga a

formule negoziali conosciute, ma le esigenze che mira a soddisfare

189 Cfr. Cass., sent., 13-5-1980, n. 3142 190 Cfr. Cass., sent., 16-4-1991, n. 4032

paiono attribuire ad esso autonomia causale e concettuale.

La previsione dell'art. 1322, comma 2, c.c. rappresenta il simbolo del

potere di autonomia privata riconosciuto alle parti e può essere

utilizzato per delineare un nuovo contratto atipico che risponda ai

peculiari interessi che i contraenti del rent to buy intendono

perseguire. È proprio la peculiarità di tali interessi che attribuisce al

rent to buy un'autonomia che può essere realizzata adeguatamente

attraverso il principio di atipicità e il relativo potere che quest'ultimo

conferisce alle parti.

Aderendo a questa ricostruzione, pertanto, il rent to buy si qualifica

come contratto atipico caratterizzato in funzione della vendita

dell'immobile e dell'acquisto di esso da parte del conduttore-futuro

acquirente dopo un periodo di godimento “locativo”.

Attesa la funzione di programma preparatorio all'acquisto e trattandosi

di un contratto unitario, non troverà applicazione la disciplina

vincolistica della locazione prevista dalla l. n. 392/1978 e dalla l. n.

431/1998.

Nel caso in esame, infatti, la locazione non si presenta come

finalizzata ad un godimento protratto nel tempo, ma come soluzione

contrattuale di tipo strumentale al successivo acquisto.

Le parti avranno la possibilità di adattare il contenuto del contratto alle

garantiscano e realizzino i reciproci interessi.

La flessibilità che connota il contratto atipico consentirà all'autonomia

privata di modulare meglio tempi, importi e modalità dei pagamenti

nel corso delle due fasi di cui consta il rent to buy a seconda di quanto

ritenuto, di volta in volta, più conveniente.

Alcune incertezze possono derivare dal regime giuridico applicabile in

caso di inadempimento di una delle parti, dato che non vi sono due

contratti collegati dotati ciascuno di una propria individualità

giuridica.

Tuttavia questi problemi possono essere risolti tramite la pattuizione,

all'interno del contratto, di specifiche conseguenze in caso di

violazione degli obblighi che gravano sulle parti. In altri termini, le

parti potranno attingere, assai più liberamente che nel caso del c.d.

contratto misto, ad alcuni profili dei contratti tipici che vengono in

rilievo (ad esempio, locazione o preliminare di vendita), senza

doverne recepirne integralmente la normativa o senza dover procedere

necessariamente a meccanismi di integrazione con la disciplina del

contratto prevalente.

Il rent to buy quale contratto atipico vedrà emergere come logicamente

predominante, in sede di applicazione, la disciplina della vendita (e

del preliminare e dell'opzione ad essa diretti), ma nel caso di

spazio anche alcuni rimedi propri della locazione.

Nell'ipotesi di inadempimento imputabile all'altra parte durante la fase

di locazione, il locatore-futuro alienante avrà a disposizione, a seconda

dei casi, la risoluzione del contratto ovvero l'intimazione di sfratto per

morosità, mentre il conduttore-futuro acquirente potrà chiedere,

sempre a seconda delle circostanze, la riduzione del canone nella parte

destinata alla remunerazione della proprietà, la rinegoziazione del

prezzo di acquisto, nonché la risoluzione del contratto, fatto salvo per

entrambe le parti il diritto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi specifica del mancato pagamento del canone di locazione,

la risoluzione del contratto sarà presumibilmente assoggettata alle

regole generali (adempimento di non scarsa importanza), salvo

un'espressa pattuizione che la regoli secondo la disciplina della

locazione di cui alla l. n. 392/1978.

Nel caso di inadempimento relativo alla fase di conclusione del

contratto definitivo di compravendita, la parte adempiente potrà

tutelarsi con i rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento

dei danni, e, nel caso del preliminare, potrà avvalersi anche

dell'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere

l'adempimento coattivo. Ovviamente, qualora vi sia un preliminare

unilaterale o un'opzione, tali rimedi - con l'esclusione del rimedio ex

favorito poiché, in tali casi, non vi è un obbligazione per quest'ultimo

alla stipula del contratto definitivo.

Anche il contratto di rent to buy potrà essere oggetto di tutte le

vicende, più o meno patologiche, che possono riguardare, in via

generale, tutti i contratti, quali nullità, annullabilità, rescissione, altre

ipotesi di risoluzione.

Una volta che il contratto abbia raggiunto il suo scopo attraverso il

trasferimento della proprietà all'acquirente, qualora l'immobile

compravenduto presenti vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è

destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore,

l'acquirente potrà richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione

del prezzo, oltre in ogni caso al risarcimento del danno, secondo le

regole generali. Inoltre risulteranno applicabili a favore

dell'acquirente, gli ordinari rimedi di tutela riconosciuti al compratore

di fronte alla violazione dell'obbligo del venditore di rendere possibile

e procedere al trasferimento del bene191.

La flessibilità che connota il contratto atipico rispetto al contratto

collegato e al contratto misto può rivelarsi essenziale per l'inserimento

nel rent to buy di specifiche clausole che fungano da adeguati

“paracadute” e “ammortizzatori” atti a gestire eventuali

sopravvenienze che non si possono certo escludere alla luce delle

difficoltà che scaturiscono dall'attuale contesto economico.

Alla luce dei rilievi effettuati, il contratto atipico pare rappresentare,

rebus sic stantibus, la soluzione migliore per l'inquadramento

giuridico del rent to buy e ciò sia dal punto di vista teorico, in virtù del

fatto che il nuovo modello contrattuale appare sempre più

caratterizzato da autonomia causale e concettuale, sia dal punto di

vista funzionale, in virtù della elasticità che contraddistingue il

principio di atipicità.