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RETRIBUZIONE DAL LORDO AL NETTO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali è realizzato tramite l'imposizione di specifiche aliquote contributive sulla retribuzione corrisposta al lavoratore.

Per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi occorre considerare tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto la forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta.

L'imponibile contributivo, una volta definito, è base di calcolo sia dei contributi a carico del dipendente, sia di quelli a carico del datore di lavoro.

Se l'ammontare dell'imponibile contributivo accertato è inferiore al minimale e non sussiste una delle cause che determinano l'esclusione del minimale, i contributi devono essere calcolati sul valore minimale corrispondente.

Assenze per malattia dei settori privati. In determinate situazioni il calcolo dei contributi in busta paga avviene secondo criteri diversi rispetto alla regola generale.

Nel caso di assenze che comportano il pagamento dei trattamenti economici a carico degli istituti previdenziali e assistenziali (malattia, maternità e infortunio), i CCNL stabiliscono che la retribuzione dovuta al dipendente assente durante tale periodo, vada integrata fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione.

Occorre, pertanto, determinare l'importo che il datore di lavoro deve aggiungere all'indennità riconosciuta dall'Istituto, tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi.

Il datore deve determinare l'integrazione avendo cura di maggiorare il valore dell'indennità a carico dell’INPS di un coefficiente detto di lordizzazione.

Il calcolo che ne deriva è una riduzione del valore dell'integrazione a carico del datore di lavoro.

Ciò evita che il dipendente percepisca di più durante la malattia rispetto a quando è in servizio.

Il coefficiente di lordizzazione si determina con il calcolo:

100 / (100 − ctr) dove ctr è la percentuale dei contributi a carico del dipendente

Se, ad esempio, l'aliquota a carico del dipendente è pari a 9,19%, il coefficiente di lordizzazione sarà:

100: (100 − 9,19) = 1,1012003

che, moltiplicato per l'importo dell'indennità INPS di malattia, consente di ottenere il valore lordizzato.

63 Tale ultimo valore verrà sottratto dalla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di malattia per determinare la quota a carico del datore di lavoro (integrazione).

In alcuni periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, il lavoratore ha ugualmente diritto all'accredito dei contributi che sarebbero maturati in quel periodo, mediante il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia per i dipendenti pubblici che privati.

Tra i periodi di sospensione del rapporto che possono essere coperti da accredito figurativo rientrano:

• malattia e infortunio;

• maternità, congedi parentali e riposi giornalieri;

• servizio militare e periodi equiparati;

• donazione di sangue o di emocomponenti;

• assistenza a familiari portatori di handicap grave;

• aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;

• integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie);

• contratti di solidarietà;

• disoccupazione e mobilità indennizzate;

• lavori socialmente utili;

• invalidità e inabilità indennizzate con successivo recupero della capacità lavorativa;

• assistenza antitubercolare;

• congedo per donne vittime di violenza

Per le pensioni determinate esclusivamente secondo il sistema contributivo è previsto l'accredito figurativo in caso di assenze dal lavoro per:

1. periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età (170 giorni per ciascun figlio);

2. assistenza a figli oltre il sesto anno di età, al coniuge e al genitore con disabilità (25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi), purché conviventi.

Per gli eventi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, l'accredito contributivo dei periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria è riconosciuto al richiedente che possa far valere all'atto della domanda almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

In caso di astensione facoltativa e assenze per malattia del bambino, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa:

1. interamente, se i genitori si assentano dal lavoro entro i 3 anni di vita del bambino. In questo caso deve sussistere il rapporto di lavoro, senza necessità di anzianità contributiva pregressa;

2. in misura ridotta, se l'assenza si verifica entro gli 8 anni di età del bambino.

L’accredito dei contributi figurativi non è previsto per i periodi di:

• servizio di volontariato civile prestato nei Paesi in via di sviluppo (tali periodi non sono equiparati al servizio militare);

• servizio civile per i volontari avviati dal 1° gennaio 2006.

Altre assenze dal lavoro. Le eventuali trattenute effettuate dal datore di lavoro perché il dipendente ha usufruito di ferie (o permessi) in misura superiore a quella spettante in base alle norme di legge o contrattuali collettive, costituiscono importi che diminuiscono la retribuzione complessiva percepita e, pertanto, diminuiscono la base di calcolo dei contributi.

Allo stesso modo la prestazione di lavoro ridotta per fruizione di permessi o comunque per assenze non retribuite, comporta che le somme trattenute o non corrisposte al dipendente divengano elementi di riduzione dell'imponibile contributivo.

Minimale contributivo. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Il minimale è il valore minimo giornaliero od orario sul quale calcolare i contributi qualora la retribuzione effettiva risulti inferiore.

64 Il minimale è espresso in valori giornalieri e non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione INPS.

La retribuzione degli apprendisti non è soggetta ad alcun minimale: i contributi devono pertanto essere calcolati sulla retribuzione effettivamente corrisposta.

Massimale contributivo. I contributi INPS non incontrano limiti di retribuzione massima imponibile, salvo nel caso di contributi obbligatori dovuti per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per i lavoratori già iscritti che abbiano esercitato l'opzione per il sistema contributivo di calcolo della pensione. In questi casi opera un massimale annuo di retribuzione assoggettabile a contributi IVS fissato, per il 2019, in € 102.543,00.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro deve sottoporre al prelievo contributivo ai fini pensionistici (IVS ed aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente) solamente la quota di retribuzione pari al massimale annuo.

Il tetto non riguarda pertanto le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale.

Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti solo parzialmente retribuito.

Società cooperative. Per i dipendenti delle società cooperative di lavoro, i contributi da versare all'INPS sono dovuti con le aliquote e nei termini in vigore per la generalità dei dipendenti.

I criteri generali per la determinazione della base imponibile valgono anche per il calcolo dei contributi relativi ai soci delle cooperative di lavoro, benché la loro remunerazione sia costituita da compensi periodici che rappresentano degli acconti rispetto al risultato della gestione annuale.

La contribuzione va calcolata, quindi, in generale sui compensi effettivamente percepiti dal socio nel rispetto dei minimali di legge.

Contributi previdenziali dipendenti settori privati. Il datore di lavoro determina la trattenuta contributiva da effettuare al lavoratore in busta paga applicando un'aliquota sulla retribuzione imponibile.

L'aliquota di base è pari al 9,19% ed è destinata a finanziare il Fondo pensioni.

Essa è elevata dello 0,30% nei confronti dei lavoratori cui è applicabile la CIGS .

Sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2019, è pari a

€ 47.143,00, è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% poste a carico del lavoratore.

Per il versamento del contributo aggiuntivo il tetto retributivo sul quale calcolare l’aliquota dell’1% deve essere mensilizzato (€ 3.928,58 mensili, da arrotondare a € 3.929,00).

Per gli apprendisti la trattenuta è ridotta al 5,84%.

Contributi previdenziali dipendenti pubblici. I contributi versati all’INPS- Gestione Dipendenti Pubblici - sono somme calcolate sulle retribuzioni e che consentono l’erogazione di diverse tipologie di prestazioni (pensionistiche, Trattamenti fine servizio/rapporto, prestazioni creditizie e sociali).

L’individuazione delle voci retributive utili è determinata per il trattamento di fine servizio – TFS - (indennità di buonuscita, indennità di premio servizio e indennità di anzianità) da disposizioni di legge e, esclusivamente per il trattamento di fine rapporto di cui al DPCM 20 dicembre 1999, anche dai contratti collettivi nazionali.

L’imponibile è calcolato in entrambi i casi sull’80% delle voci stipendiali utili.

Aliquota (%) Aliquota a carico lavoratore (%)

CTPS 8.80

CPDEL 8.85

CPI 8.85

65

CPUG 8.85

CPS 8.85

Ex INADEL (TFS) 2.50

Ex INADEL (TFR)

GESTIONE CREDITO 0.35

Il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è calcolato sulla base della retribuzione contributiva e pensionabile, nei limiti del massimale contributivo applicabile al lavoratore.

Mancato versamento dei contributi previdenziali. Versare i contributi previdenziali e assistenziali è un obbligo per i datori di lavoro e sorge in automatico con l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Il mancato pagamento dei contributi può determinare, in base alla gravità dell’inadempimento del datore di lavoro:

• sanzioni civili

• sanzioni amministrative

• sanzioni penali

Se gli importi trattenuti in busta paga ai dipendenti, anziché essere riversati all’Inps, vengono trattenuti indebitamente dal datore di lavoro la legge prevede due differenti fattispecie sanzionatorie che si distinguono per il diverso importo dell’omissione:

l’omesso versamento delle ritenute, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro (sanzione penale)

l’omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro (sanzione amministrativa)

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