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Controlli di sicurezza

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 136-142)

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 81 Controlli di sicurezza

Il Regno Unito attua un regime di controllo di sicurezza. Tale regime consiste in un sistema equivalente per efficacia e copertura a quello previsto dalla Comunità nel territorio del Regno Unito, in linea con l'accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica relativo

all'applicazione del controllo di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari [INFCIRC/263], modificato.

ARTICOLO 82

Obblighi specifici derivanti da accordi internazionali

Il Regno Unito provvede affinché siano soddisfatti tutti gli obblighi specifici previsti dagli accordi conclusi dalla Comunità con paesi terzi o organizzazioni internazionali in relazione alle

attrezzature, alle materie nucleari o altro prodotto nucleare presente nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione, oppure predispone altrimenti dispositivi appropriati di concerto con il paese terzo o l'organizzazione internazionale interessati.

ARTICOLO 83

Proprietà e diritti di utilizzazione e di consumo di materie fissili speciali nel Regno Unito

1. Le materie fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito alle quali si applicava l'articolo 86 del trattato Euratom prima della fine del periodo di transizione cessano di essere proprietà della Comunità alla fine del periodo di transizione.

2. Le materie fissili speciali di cui al paragrafo 1 diventano proprietà delle persone o delle imprese che su di esse avevano il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo alla fine del periodo di transizione ai sensi dell'articolo 87 del trattato Euratom.

3. Qualora il diritto di utilizzazione e di consumo delle materie fissili speciali di cui al

paragrafo 2 ("materie interessate") appartenga a uno Stato membro o a persone o imprese stabilite nel territorio di uno Stato membro, al fine di tutelare l'integrità della politica comune di

approvvigionamento istituita dal titolo II, capo 6, del trattato Euratom e del mercato comune nucleare istituito dal capo 9 del medesimo titolo, si applicano, anche al livello dei controlli di sicurezza applicabili alle materie interessate, le disposizioni seguenti:

a) visto l'articolo 5 del presente accordo, la Comunità ha il diritto di esigere che le materie interessate siano depositate presso l'Agenzia costituita ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera b), del trattato Euratom o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione europea;

b) la Comunità ha il diritto di concludere contratti relativi alla fornitura delle materie interessate alle persone o imprese stabilite nel territorio del Regno Unito o in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del trattato Euratom;

c) alle materie interessate si applica l'articolo 20 del regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione1, ad eccezione del paragrafo 1, lettere b) e c);

d) l'esportazione delle materie interessate verso un paese terzo è autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la persona o l'impresa che ha il diritto di utilizzazione e di consumo di tali materie, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio2;

e) per quanto riguarda le materie interessate, la Comunità ha il diritto di esercitare ogni altro diritto derivante in virtù del trattato Euratom dal diritto di proprietà di cui all'articolo 86 del trattato stesso.

4. Gli Stati membri, le persone o le imprese che hanno il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo delle materie fissili speciali presenti nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione mantengono tale diritto.

1 Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente

l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).

ARTICOLO 84

Attrezzature e altri beni connessi al controllo di sicurezza

1. Diventano proprietà del Regno Unito le attrezzature e gli altri beni della Comunità connessi al controllo di sicurezza di cui al trattato Euratom che si trovano nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione, come figura nell'allegato V. Il Regno Unito rimborsa all'Unione il valore di tali attrezzature e altri beni, calcolato in base al valore ad essi assegnato nei conti consolidati per l'esercizio 2020.

2. Il Regno Unito acquisisce tutti i diritti, le responsabilità e gli obblighi della Comunità connessi alle attrezzature e agli altri beni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 85

Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, della direttiva

2011/70/Euratom si applicano alla responsabilità ultima del Regno Unito riguardo al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi generati nel Regno Unito che sono presenti nel territorio di uno Stato membro alla fine del periodo di transizione.

TITOLO X

PROCEDURE GIUDIZIARIE E AMMINISTRATIVE DELL'UNIONE

CAPO 1

PROCEDURE GIUDIZIARIE

ARTICOLO 86

Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea resta competente per tutti i ricorsi proposti dal Regno Unito o contro il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Tale competenza si applica a tutte le fasi del procedimento, compresi l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia e il procedimento dinanzi al Tribunale in caso di rinvio.

2. La Corte di giustizia dell'Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

3. Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell'Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda

giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale.

ARTICOLO 87

Nuove cause dinanzi alla Corte di giustizia

1. La Commissione europea, quando reputi che il Regno Unito abbia mancato a uno degli

obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati o della parte quarta del presente accordo prima della fine del periodo di transizione, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea entro quattro anni dalla fine del periodo di transizione nelle modalità stabilite all'articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di

giustizia dell'Unione europea.

2. Se il Regno Unito non si conforma a una decisione di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del presente accordo o non dà effetto nel proprio ordinamento giuridico a una siffatta decisione rivolta a una persona fisica o giuridica residente o stabilita nel Regno Unito, la Commissione europea può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea entro quattro anni dalla data della decisione nelle modalità stabilite all'articolo 258 TFUE o, secondo il caso, all'articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Per tali cause è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Nel decidere di adire le vie legali a norma del presente articolo, la Commissione europea si attiene nei confronti del Regno Unito agli stessi principi che applica nei confronti degli Stati membri.

ARTICOLO 88

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 136-142)