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Procedura di registrazione

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 92-99)

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 55 Procedura di registrazione

1. I competenti soggetti del Regno Unito provvedono alla registrazione, alla concessione o alla protezione previste all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del presente accordo gratuitamente usando i dati disponibili nei registri dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e della Commissione europea. Ai fini del presente articolo l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è considerato un registro.

2. Ai fini del paragrafo 1 i titolari dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, e le persone aventi il diritto di usare l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino di cui

all'articolo 54, paragrafo 2, non sono tenuti a presentare domanda né a espletare una particolare procedura amministrativa. Ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, non è fatto obbligo di avere un recapito postale nel Regno Unito per i tre anni successivi alla fine del periodo di transizione.

3. L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e la Commissione europea trasmettono ai competenti soggetti del Regno Unito le

informazioni necessarie per la registrazione, la concessione o la protezione nel Regno Unito a norma dell'articolo 54, paragrafo 1 o 2.

4. Il presente articolo non pregiudica le tasse di rinnovo eventualmente applicabili all'atto del rinnovo dei diritti né la facoltà dei titolari di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito secondo la procedura applicabile ai sensi della legislazione del Regno Unito.

ARTICOLO 56

Continuità della protezione nel Regno Unito delle registrazioni internazionali che designano l'Unione

Il Regno Unito adotta misure atte a garantire che le persone fisiche o giuridiche che, prima della fine del periodo di transizione, hanno ottenuto protezione per marchi o disegni e modelli oggetto di registrazioni internazionali che designano l'Unione europea in base al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o al sistema dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali godano di protezione nel Regno Unito per i loro marchi o disegni e modelli industriali rispetto a tali registrazioni internazionali.

ARTICOLO 57

Continuità della protezione nel Regno Unito dei disegni e dei modelli comunitari non registrati

Il titolare di un diritto relativo a un disegno o modello comunitario non registrato conferito prima della fine del periodo di transizione a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 diventa, in relazione a tale disegno o modello comunitario non registrato, titolare ipso iure di un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito in virtù della legislazione del Regno Unito, che garantisce lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 6/2002. La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di protezione rimanente del disegno o modello comunitario non registrato corrispondente, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.

ARTICOLO 58

Continuità della tutela relativa alle banche dati

1. Il titolare di un diritto relativo a una banca dati rispetto al Regno Unito di cui all'articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 insorto prima della fine del periodo di transizione mantiene in relazione a tale banca dati un diritto di proprietà intellettuale opponibile nel Regno Unito, conformemente alla legislazione del Regno Unito che garantisce lo stesso livello di tutela della direttiva 96/9/CE, purché il titolare del diritto continui a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 11 della medesima direttiva. La durata della tutela di tale diritto conformemente alla legislazione del Regno Unito è pari almeno al periodo di tutela rimanente ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 96/9/CE.

2. Sono ritenute conformi ai requisiti di cui all'articolo 11 della direttiva 96/9/CE le persone e imprese seguenti:

a) i cittadini del Regno Unito;

b) le persone fisiche che siano residenti abituali nel Regno Unito;

1 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

c) le imprese stabilite nel Regno Unito purché, qualora siffatte imprese abbiano soltanto la sede sociale nel Regno Unito, le loro attività abbiano un legame effettivo e continuo con

l'economia del Regno Unito o di uno Stato membro.

ARTICOLO 59

Diritto di priorità per domande pendenti relative a marchi dell'Unione europea, a disegni o modelli comunitari e a privative comunitarie per ritrovati vegetali 1. La persona che ha depositato una domanda di marchio dell'Unione europea o di disegno o modello comunitario conformemente al diritto dell'Unione prima della fine del periodo di

transizione, cui sia stata assegnata una data di deposito, ha il diritto di depositare una domanda nel Regno Unito entro nove mesi dalla fine del periodo di transizione per lo stesso marchio riguardante prodotti o servizi identici o contenuti in quelli per i quali è stata depositata la domanda nell'Unione o per lo stesso disegno o modello. Una domanda presentata ai sensi del presente articolo si

considera recare la stessa data di deposito e la stessa data di priorità della domanda corrispondente depositata nell'Unione e se del caso si avvale della preesistenza di un marchio del Regno Unito rivendicata ai sensi dell'articolo 39 o 40 del regolamento (UE) 2017/1001.

2. La persona che ha presentato una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali conformemente al diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione gode nel Regno Unito di un diritto di priorità ad hoc ai fini della presentazione di una domanda per la medesima privativa per ritrovati vegetali per una durata di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di transizione. Per effetto di tale diritto di priorità la data di priorità della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è considerata la data di presentazione della domanda di privativa per ritrovati vegetali nel Regno Unito, ai fini della determinazione dei caratteri di distinzione e novità e dell'attribuzione della titolarità del diritto.

ARTICOLO 60

Domande pendenti di certificati protettivi complementari nel Regno Unito

1. I regolamenti (CE) n. 1610/961 e (CE) n. 469/20092 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano alle domande di certificati protettivi complementari, rispettivamente per i prodotti

fitosanitari e per i medicinali, e alle domande di proroga di detti certificati che sono state presentate a un'autorità del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione, nei casi in cui la procedura amministrativa per il rilascio di detti certificati o per la loro proroga fosse ancora pendente alla fine del periodo di transizione.

2. I certificati rilasciati ai sensi del paragrafo 1 garantiscono lo stesso livello di protezione del regolamento (CE) n. 1610/96 o del regolamento (CE) n. 469/2009.

1 Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996,

sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30).

ARTICOLO 61

Nel documento IT XT 21054/19 RS/gma GSC.TFUK (pagine 92-99)